Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23355 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. II, 09/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Avv. C.G., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. FORESTA Sante, elettivamente

domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, Via Tacito, n. 23;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante

pro tempore; PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI, in persona del

Procuratore della Repubblica pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione nona penale, in

data 16 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Sante Foresta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rinnovo della

notifica del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. C.G. – che aveva assistito nell’ambito di un procedimento penale S.C.G., collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 16 febbraio 2009, con cui il Tribunale penale di Napoli ha accolto soltanto parzialmente l’opposizione dalla medesima sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale;

che il ricorso per cassazione – inizialmente proposto nelle forme del rito penale – è stato notificato il 30 ottobre 2010, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 16432 del 12 luglio 2010;

che il ricorso è affidato a due motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Agenzia delle entrate di Napoli presso l’Avvocatura distrettuale;

che tale notifica è nulla, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate, non constando che questa nel giudizio di merito si sia avvalsa del patrocinio erariale (cfr. Cass., Sez. 1^, 12 luglio 2007, n. 15617;

Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22641);

che pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 291 cod. proc. civ., deve essere ordinata la rinnovazione della notifica all’Agenzia delle entrate di Napoli entro il termine indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinnovo, a cura della ricorrente, della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate di Napoli presso la sua sede entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA