Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23355 del 09/11/2011
Cassazione civile sez. II, 09/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
Avv. C.G., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. FORESTA Sante, elettivamente
domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, Via Tacito, n. 23;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante
pro tempore; PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI, in persona del
Procuratore della Repubblica pro tempore;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione nona penale, in
data 16 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18
ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Sante Foresta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rinnovo della
notifica del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. C.G. – che aveva assistito nell’ambito di un procedimento penale S.C.G., collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 16 febbraio 2009, con cui il Tribunale penale di Napoli ha accolto soltanto parzialmente l’opposizione dalla medesima sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale;
che il ricorso per cassazione – inizialmente proposto nelle forme del rito penale – è stato notificato il 30 ottobre 2010, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 16432 del 12 luglio 2010;
che il ricorso è affidato a due motivi;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Agenzia delle entrate di Napoli presso l’Avvocatura distrettuale;
che tale notifica è nulla, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate, non constando che questa nel giudizio di merito si sia avvalsa del patrocinio erariale (cfr. Cass., Sez. 1^, 12 luglio 2007, n. 15617;
Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22641);
che pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 291 cod. proc. civ., deve essere ordinata la rinnovazione della notifica all’Agenzia delle entrate di Napoli entro il termine indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinnovo, a cura della ricorrente, della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate di Napoli presso la sua sede entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011