Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23353 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. un., 23/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 23/10/2020), n.23353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13556-2019 proposto da:

SITRASB S.P.A. SOCIETA’ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO MAZZA, UMBERTO

GIARDINI, MANUELA SANVIDO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA di ROMA,

depositato il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.La SITRASB s.p.a. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo -, (OMISSIS), propone ricorso per motivi di giurisdizione avverso il D.P.R. 27 dicembre 2018. Tale decreto ha dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario avanzato dalla società contro il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2017, che aveva approvato solo parzialmente la “perizia di variante tecnica 2” e rideterminato in Euro 28.145.608,21 (anzichè in Euro 45.495.432,79, come indicato dalla concessionaria) l’importo dei lavori.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si difende con controricorso.

3. Il Consiglio di Stato, nel parere n. 00774/2018, spedito in data 26 marzo 2018, ha osservato che la concessionaria SITRASB s.p.a. è legata da due distinti rapporti giuridici: quello corrente con l’Amministrazione concedente, disciplinato dalla Convenzione di concessione, l’altro corrente con l’impresa appaltatrice, disciplinato dal contratto di appalto e dal Codice dei contratti pubblici. La controversia in esame, avendo ad oggetto il provvedimento con cui l’Amministrazione concedente non ha approvato alcune voci di una perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla concessionaria, così esercitando un potere amministrativo autorizzatorio, secondo il parere del Consiglio di Stato si inserisce nel rapporto di concessione, ancorchè proietti i suoi riflessi sul contratto di appalto. Il Consiglio di Stato, vertendosi, dunque, in materia di concessione di pubblico servizio, ha perciò ritenuto configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., con conseguente operatività dell’art. 120, comma 1, medesimo c.p.a., il quale esclude, per le fattispecie ivi contemplate – pur rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo – l’esperimento del rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il parere n. 00774/2018 del 26 marzo 2018 ha affermato che la previsione dell’art. 120, comma 1, c.p.a., circa l’impugnazione esclusiva con ricorso al TAR degli “atti delle procedure di affidamento”, ricomprende anche tutte le controversie che attengono alle attività consequenziali che sono svolgimento dell’affidamento stesso, quale, nella specie, il provvedimento di approvazione di perizia di variante, di competenza dell’Amministrazione concedente.

4. Il ricorso della SITRASB s.p.a. denuncia l’illegittimità del D.P.R. 27 dicembre 2018, nonchè del connesso parere del Consiglio di Stato, per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 120c.p.c., comma 1 e art. 133 c.p.c., assumendosi verificata una denegazione di giustizia per l’errata interpretazione delle norme indicate. Il provvedimento impugnato col ricorso straordinario era, invero, del tutto estraneo al novero degli atti afferenti alle procedure di affidamento, rientrando ormai, secondo la ricorrente, nella fase esecutiva della concessione.

5. Il controricorrente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, giacchè volto a denunciare una violazione di norme sulla competenza “interna” nell’ambito della medesima giurisdizione amministrativa.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

7. La ricorrente SITRASB s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

8. Il Collegio reputa che la decisione del ricorso implica questioni di diritto di particolare rilevanza, il che rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

9. Il Collegio reputa altresì opportuno richiedere una relazione di approfondimento all’Ufficio del Massimario sui seguenti punti:

9.1. Se la denuncia dell’erronea dichiarazione di inammissibilità di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pronunciata sul presupposto della riconducibilità della domanda nell’ambito dell’art. 120, comma 1, cod. proc. amm., il quale dispone che gli atti delle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture siano “impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”, configuri una questione inerente alla giurisdizione o all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo;

9.2. Se l’ambito di operatività del medesimo art. 120, comma 1, cod. proc. amm. sia comprensivo anche delle controversie aventi ad oggetto il diniego di autorizzazione o la parziale autorizzazione di una perizia di variante;

9.3. Se l’ambito di ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chi si esplica, ai sensi dall’art. 7, comma 8, cod. proc. amm., con riguardo unicamente alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, debba intendersi altresì limitato agli effetti dell’art. 120, comma 1, cod. proc. amm..

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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