Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23353 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. II, 09/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24686/2005 proposto da:

S.R. c.f. (OMISSIS), domiciliato ex lege in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PICCONE Fernando;

– ricorrente –

contro

D.C. c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio

dell’avvocato CHIOLA LORETO ANTONELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TERRA Callisto;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Terra Massimo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Terra Callisto difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C. conveniva in giudizio dinnanzi al Pretore di Celano, S.R. per sentire accertare l’esatto confine del suo fondo sito in (OMISSIS).

Si costituiva S.R., il quale eccepiva che l’attore aveva posto a base della domanda un titolo di proprietà (il decreto di usucapione) che contrastava con la domanda stessa che avrebbe dovuto qualificarsi come azione di rivendicazione. Eccepiva, comunque, di aver acquistato la proprietà del fondo de quo, in virtù di intervenuta usucapione.

Il Tribunale di Avezzano, subentrato al Pretore di Celano, con sentenza del 20 gennaio 2003: rigettava la domanda dell’attore, perchè non era stata raggiunta la prova della proprietà: inidoneo era, a tal fine, il decreto speciale di usucapione; respingeva la domanda incidentale di usucapione per mancanza di prova sufficiente.

Avverso tale sentenza proponeva appello, davanti alla Corte di Appello dell’Aquila, D.C., censurando, come errata, la valutazione, del Tribunale, in ordine al decreto di usucapione. Si costituiva S.R., il quale proponeva appello incidentale censurando la sentenza di primo grado per aver mal valutato la prova testimoniale.

La Corte di appello territoriale con sentenza n. 213/2005 accoglieva l’appello principale e rigettava l’appello incidentale, rideterminava i confini tra i fondi delle parti in causa. A sostegno di questa decisione la Corte aquilana osservava: a) che in materia di regolamento di confini non venivano in discussione i rispettivi titoli di acquisto dei proprietari confinanti, ma solo la determinazione quantitativa dell’oggetto delle proprietà dei confinanti: b) che il confine in contestazione poteva essere individuato tenuto conto dei dati catastali, nonchè delle conclusioni cui è pervenuto il consulente d’ufficio.

La cassazione della sentenza n. 216 del 2005 della Corte d’appello del L’Aquila è stata chiesta da S.R. con ricorso affidato ad un unico motivo. D. ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo S.R. lamenta la violazione dell’art. 948 cod. civ. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed essenzialmente il fatto che la sentenza avrebbe erroneamente qualificato l’azione proposta da D. come regolamento di confini. Osserva il ricorrente che l’azione proposta da D. era una vera e propria azione di rivendicazione perchè nel domandare la tutela giurisdizionale, tanto nella fase del giudizio di primo grado quanto in quella davanti alla Corte di merito, l’attore lamentava la non corrispondenza dell’estensione del proprio fondo al titolo in suo possesso.

Insomma, l’attore lamentava una superficie inferiore del proprio fondo rispetto a quella indicata nel titolo e, dunque, il conflitto era un conflitto tra titoli con la conseguenza che l’azione non poteva che essere un’azione di rivendicazione.

1.1. – Il motivo è infondato per quanto la sentenza impugnata è adeguatamente motivata ed applica correttamente i principi e la normativa richiamata dalla situazione esaminata. La Corte territoriale, in verità, non ha interpretato erroneamente l’oggetto della controversia, nè ha operato – come vorrebbe far intendere il ricorrente – alcuna sostituzione della domanda giudiziale proposta, dato che nel giudizio per il regolamento dei confini l’attore può chiedere anche il rilascio di una zona confinante o perchè il possesso della stessa è solo l’effetto dell’incertezza del confine, oppure perchè si contesta che il confine apparente corrisponda al confine reale. E di più, è lo stesso ricorrente ad indicare l’azione proposta laddove, nell’atto di ricorso afferma: “Il Sig. D.C. (…) convenne in giudizio dinnanzi al Pretore (……) S.R. per sentire accertare l’esatto confine del suo fondo sito in (…..) con conseguente rilascio della parte di terreno di sua proprietà che sarebbe risultata all’esito della determinazione del confine, abusivamente occupata da S.”.

1.1.a. – Tuttavia, va qui osservato che il giudice, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ha il potere – dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” anche diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti.

Nell’ipotesi, in esame, la Corte territoriale si è limitata a leggere ed ad interpretare la domanda proposta e i fatti ad essa allegati e ha – come era nel suo potere-dovere qualificato la domanda, quale azione di regolamento di confini, seguendo un iter logico non soggetto a censure, nella misura in cui ha ritenuto che l’attore lamentava, anche, una superficie inferiore del proprio fondo rispetto a quella indicata nel titolo di acquisto dovuto all’incertezza dei confini, e a suo dire perchè i confini apparenti non corrispondevano al confine reale.

1.1.b. – Nè si può pensare che l’azione di regolamento di confini, avendo natura dichiarativa e ricognitiva, non potrebbe essere fonte di obbligo di rilascio di porzioni eventualmente risultate possedute indebitamente, perchè, come pure ha chiarito questa Corte in altra occasione (sent. n. 12139 del 1 dicembre 1997) l’actio finium regundorum ha in sè anche un effetto recuperatorio che, se non ne altera l’intrinseca natura, pure comporta conseguenze in ordine al rilascio di quanto indebitamente posseduto.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione sostenute da D.C., così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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