Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23353 del 06/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6582/2010 R.G. proposto da:

AT&MCO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

V.R., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Sabina Ciccotti, presso il cui studio legale

in Roma, alla via Lucrezio Caro, n. 62, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 9/01/2009, depositata in data 28 gennaio 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno

2017 dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che la società contribuente ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, cui ha replicato la sola Agenzia delle entrate con controricorso, restando intimato il Ministero dell’economia e delle finanze, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che a sua volta aveva rigettato il ricorso da quella proposto avverso l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP relativa all’anno di imposta 2003, con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato, tra le altre cose, l’effettuazione di acquisti e di importazioni in sospensione di imposta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, per un ammontare eccedente plafond disponibile;

– che i giudici di appello hanno sostenuto, per quanto ancora qui di interesse, che la società contribuente non aveva eccepito alcunchè in ordine al fatto che ne calcolo del plafond erano state erroneamente considerate operazioni extraterritoriali ed altre esenti dall’IVA e che era priva di rilevanza, ai fini della determinazione del plafond utilizzabile nell’anno di imposta 2003, la circostanza che ila predetta società in relazione all’anno di imposta 2002 avesse aderito al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 9.

Diritto

CONSIDERATO

– che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti de Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione processuale e perchè estraneo ai gradi di merito del giudizio (cfr., ex multis” Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007, nonchè Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016), precisandosi che, in difetto di difese svolte dal Ministero, non occorre disporre sulle spese di lite;

– che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, lamentando l'”arbitrario disconoscimento dell’ammontare del plafond esposto nella dichiarazione dell’IVA del periodo di imposta 2002, coperto dal condono” e l'”arbitraria dissociazione della rilevanza a credito o a debito dell’obbligazione tributaria esposta in dichiarazione”;

– che con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 1, sostenendo la “totale interdizione di qualsiasi potere accertativo nei confronti dell’amministrazione finanziaria”;

– che con i terzo motivo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dall’adesione della società contribuente al predetto condono;

– che il primo motivo è inammissibile per l’incomprensibilità e per l’incongruenza del quesito che lo conclude, formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis;

– che, invero, il predetto quesito, del seguente tenore letterale: “dica la Suprema Corte di Cassazione se dal momento che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, testualmente dispone “La definizione automatica rende definitiva… la spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente…” appare giuridicamente corretto, alla luce della piena volturazione dell’obbligazione tributaria causalmente generata dal condono, distinguere gli effetti di immodificabilità dell’obbligazione tributaria rendicontata nella dichiarazione iva del periodo d’imposta 2002 e ritenere escluso dall’immodificabilità il dato relativo al plafond”, oltre ad essere di difficile comprensione, è incongruente con l’affermazione della CTR oggetto di censura con il motivo di ricorso in esame (ovvero, quella, esplicitata a pag. 4 del ricorso, secondo cui “privo di efficacia resta i fatto che il contribuente per l’anno 2002 si era avvalso del condono” poichè “l’ufficio non ha accertato nè l’imponibile nè l’imposta per l’anno 2002, ma ha solo verificato la documentazione anno 2002 al fine di determinare il plafond all’esportazione per l’anno 2003”), risultando, il predetto quesito, non rispondente ai requisiti prescritti, per la sua formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale esige, appunto, che i quesiti siano formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, compendiando: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti ai giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dai quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (cfr., ex multis, Cass. n. 19769 del 2008), così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso sorretto da quesito inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr. Cass., Sez. T, n. 26020 del 2008; conf., tra le tante, Cass. n. 24229 dei 2011);

– che il secondo motivo, diretto a negare la sussistenza del potere accertativo in capo all’amministrazione finanziaria nell’ipotesi di adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002 e “l’immodificabilità dell’imposta dovuta esposta in dichiarazione, indipendentemente dal segno numerarlo (a credito o a debito) che la descrive in dichiarazione” è infondato, alla stregua del principio, di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. n. 16692 del 2017), secondo cui “in tema di cd. “condono tombale”, l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio”;

– che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce un vizio motivazionale, è inammissibile per l’astrattezza del momento di sintesi che lo conclude, così formulato: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se, dal momento che la ratio della L. n. 289 del 2002, art. 9 è nel contempo quella di procurare maggiori risorse erariali allo Stato, ma altresì anche quella di ridurre il contenzioso, ala luce della complessiva disciplina normativa sui condoni e degli effetti estintivi generati dai medesimi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che qui si impugna va giuridicamente considerata corretta sul piano dell’onere motivazionale che incombe sui giudici relativamente ad un fatto decisivo per il giudizio”, essendo evidente che in esso non risulta chiaramente esplicitato il fatto controverso e le ragioni che rendono inidonea la motivazione a giustificare la decisione;

– che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, inammissibili il primo e terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA