Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23352 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. I, 24/08/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 24/08/2021), n.23352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22516-2019 proposto da:

A.G., domiciliato in ROMA, viale Giuseppe Mazzini n. 6,

presso lo studio dell’Avv. Manuela Agnitelli, del foro di Roma, che

lo rappresenta con procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 1498/2019 del Tribunale di L’Aquila, depositato

il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con provvedimento notificato il 16 gennaio 2018 rigettava la domanda del ricorrente volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione A.G., che veniva respinta dal Tribunale di L’Aquila con decreto del 10.06.2019;

– la decisione impugnata evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando, in primo luogo, che la vicenda narrata, di avere abbandonato il proprio Paese a seguito dell’attentato verificatosi a (OMISSIS) il 14 aprile 2014, rivendicato dai terroristi di (OMISSIS), in cui era morta la moglie, insieme a due figli, temendo l’ira dei parenti della donna che lo ritenevano responsabile del suo decesso per essere andata la moglie a trovare il suocero, non era attendibile non essendo stata rinvenuta alcuna traccia di siffatto attentato nella data indicata sia attraverso la ricerca dei canali istituzionali sia nella rete, in quanto a (OMISSIS) il 14 aprile del 2014 avvenne il rapimento di oltre 200 studentesse cristiane, ma nessun attentato. Aggiungeva che le ragioni della fuga di A. erano da riferire a questioni di natura privatistica (timore di una vendetta dei parenti della moglie) e non per sottrarsi alle violenze terroristiche. Inoltre rilevava che provenendo il ricorrente dall'(OMISSIS) (in (OMISSIS)), dal rapporto COI redatto dal Dipartimento di Giurisprudenza di “Roma Tre” nel maggio 2018 risultava che vi era un progressivo miglioramento nelle condizioni di vita e le notizie relative alla sussistenza di un conflitto armato erano relative alla diversa zona del (OMISSIS). Quanto alle informazioni del rapporto annuale 2017/2018 redatto da (OMISSIS) e relative a diffuse violazioni dei diritti umani, di arresti arbitrari, di trattenimenti illegittimi, di episodi di tortura e di maltrattamenti non determinavano una condizione di vulnerabilità del ricorrente, la cui storia personale non era segnata da episodi nei quali egli aveva dovuto confrontarsi con le criticità dell’impianto democratico del Paese di origine. Ne’ sussistevano i presupposti per potersi dire avvenuta l’integrazione del ricorrente in Italia;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione il A.G. affidato a quattro motivi.

– il Ministero dell’Interno intimato ha depositato solo “atto di costituzione” per eventualmente partecipare alla discussione.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e art. 11, lett. e) ed f), oltre ad illogica, contraddittoria e apparente motivazione per avere il tribunale rigettato la richiesta dello status di rifugiato “non riuscendo ad individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita”.

La censura è inammissibile prima che infondata.

Non è ravvisabile la nullità del provvedimento per motivazione apparente, posto che il Tribunale ha espresso, seppure in modo conciso, le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento di ogni forma di protezione. In particolare, il Tribunale ha giudicato il racconto del ricorrente inattendibile, poco credibile, confuso e privo di una logica unitaria, soprattutto per la mancanza corrispondenza di quanto riferito a luoghi, tempi e persone; ha, altresì, escluso che le vicende narrate fossero idonee ad integrare una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e valutando nel merito la vicenda narrata ha in ogni caso ritenuto che la stessa esulasse dall’ambito di applicazione del riconoscimento della protezione internazionale in quanto il racconto del ricorrente aveva ad oggetto vicende di natura privatistica, che non integrano il c.d. timore persecutorio, in mancanza di atti persecutori diretti e personali.

Tale statuizione è conforme a diritto;

– con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), nonché degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – per essere stata esclusa la protezione sussidiaria senza alcuna valutazione della sussistenza del danno grave, in assenza di una qualsiasi forma di istruttoria.

La censura è priva di pregio per avere fatto il giudice di merito specifico riferimento al rapporto del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre” e valutato anche l’ultimo rapporto annuale di (OMISSIS) escludendo che l’area di provenienza del richiedente fosse interessata da una situazione di violenza generalizzata di tale gravità e diffusione da mettere a repentaglio l’esistenza ed incolumità della persona.

A fronte di tale accertamento, le circostanze indicate dal ricorrente, non risultano decisive in quanto non vengono dedotte situazioni di violenza idonee ad integrare il presupposto previsto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

Il ricorrente, infatti, si limita a richiamare le norme e talune pronunce della giurisprudenza di merito, asserendo che è da tempo orientata a riconoscere tale forma di protezione ai cittadini (OMISSIS)ni in virtù della situazione di instabilità del Paese, anche per quanti provengono dalle regioni meridionali.

Questa Corte ha affermato, anche di recente, che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (Cass. 2 ottobre 2019 n. 24647).

Ciò in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave, potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c) della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia Europea (Corte di Giustizia, causa C-285/12, Diakite’, sentenza 30 gennaio 2014 e causa C-465/07, Elgafaji, sentenza 17 febbraio 2009).

Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi Probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 13 agosto 2018 n. 20721);

– con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e art. 3, comma 3, lett. a) e b), degli artt. 3 e 7 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di un giudizio prognostico, futuro (e incerto) e non “sullo stato effettivo ed attuale del Paese d’origine”, ritenendo che in (OMISSIS) non vi fosse un pericolo generalizzato.

Anche il terzo mezzo non può trovare ingresso.

In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925/2018). Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 oltre a sancire un onere del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell’autorità decidente un più incisivo dovere di cooperazione istruttoria a carico dell’ufficio di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti.

Ciò posto, l’attivazione del suddetto potere di cooperazione istruttoria, che in questa materia deroga al principio dispositivo del processo civile, postula che ricorrano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed in particolare che il ricorrente abbia circostanziato la domanda, abbia fornito un’idonea motivazione della mancanza di altri elementi significativi, ed appaia attendibile dai riscontri effettuati.

Nel caso di specie il Tribunale ha escluso che siffatti presupposti sussistessero, ritenendo pertanto che non fosse necessaria l’attivazione del potere d’indagine suppletiva d’ufficio, non avendo il ricorrente giustificato in alcun modo la veridicità dei fatti narrati, che in ogni caso erano riconducibili ad una vicenda privata, e non avendo fornito alcun elemento di supporto alla propria narrazione.

I giudici di merito grado hanno, quindi, compiuto un accertamento in fatto, non più censurabile in sede di legittimità, in esito al quale hanno ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente, elemento questo di fondamentale importanza, poiché secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5” (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa stessa Corte sull’onere della prova in materia di protezione internazionale, materia che non si sottrae al principio dispositivo, pur nei limiti esposti in relazione al principio della cooperazione istruttoria del giudice, principio quest’ultimo che concerne il versante dell’allegazione e non quello della prova (Cass. 29 ottobre 2018 n. 27336).

Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito in quanto non è stato indicato il contenuto delle allegazioni da verificare, quand’anche in via ufficiosa. E quanto all’attuale situazione della (OMISSIS), a parte l’avere svolto un accertamento di merito sulla base di rapporto COI istituzionale, resta da osservare che il richiamo da parte del ricorrente del sito ufficiale della Farnesina (valido al 10.07.2019, pubblicato il 04.04.2019) non appare rilevante in questa sede trattandosi di indicazioni fornite ai cittadini italiani per viaggiare in sicurezza e dunque date ad altri fini, che riferisce solo di possibile rischio di attentato, mentre laddove viene registrata un’elevata attività criminale non viene segnalato l'(OMISSIS);

– con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione del combinato disposto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre ad illogica, contraddittoria e apparente motivazione per avere il Tribunale respinto la richiesta di protezione umanitaria senza operare un esame specifico ed attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine.

E’ da ritenere inammissibile anche siffatta censura.

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire, nella recente sentenza 23/02/2018, n. 4455, citata dallo stesso ricorrente (v. pag. 15 del ricorso), che, “se assunti isolatamente, né il livello di integrazione dello straniero in Italia né il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza integrano, di per sé soli e astrattamente considerati, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto” alla protezione umanitaria, in quanto “il diritto al rispetto della vita privata – tutelato dall’art. 8 CEDU (…) – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (…) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06 caso Nnyanzi c/ Regno Unito, par. 72 ss.)”.

La censura del ricorrente, invece, come si è visto, non va oltre l’allegazione di una generica criticità della situazione in cui versa la (OMISSIS), (OMISSIS), superata dal giudice del merito, come osservato con riferimento ai mezzi due e tre.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA