Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23352 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12497-2019 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO

RAIMONDO BOCCIA;

– ricorrente –

Contro

L.R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA

SILVESTRI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO CIRILLO,

ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5735/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 5735 pubblicata il 24.10.2018, ha respinto l’appello di Telecom Italia s.p.a. confermando la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dalla suddetta società avverso il decreto ingiuntivo n. 312/2014 emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso di L.R.A.M., per il pagamento della retribuzione del mese di novembre 2013;

2. la Corte territoriale ha premesso che con sentenza n. 25884/2009 del Tribunale di Napoli, confermata in appello, era stata dichiarata l’illegittimità della cessione del rapporto di lavoro della L.R. da Telecom Italia spa a TNT Logistic Italia spa con condanna della cedente al ripristino del rapporto alle proprie dipendenze; che la lavoratrice aveva continuato a lavorare presso la cessionaria dalla quale, a partire da febbraio 2012, era stata collocata in mobilità; che solo il 23.6.2016 era stata riammessa in servizio alle dipendenze di Telecom Italia spa;

3. la Corte di merito ha dato atto, inoltre, del fatto che la lavoratrice, in separato procedimento, aveva impugnato il licenziamento intimatole da CEVA Logistic (già TNT Logistic Italia spa) ottenendo una sentenza del Tribunale di Napoli che dichiarava l’illegittimità del recesso e condannava la società datoriale alla reintegra della dipendente e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni fino alla reintegra (la lavoratrice aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegra); che, tuttavia, la Corte d’appello aveva riformato tale pronuncia dichiarando cessata la materia del contendere tra le parti sul rilievo che non potesse “ravvisa(rsi) un apprezzabile interesse ad agire per i reclamanti, finalizzato ad ottenere una pronuncia definitiva ed utile nei confronti della società da essi convenuta (CEVA Logistic ndr), nè risultando ammissibile nei confronti di quest’ultima alcun ordine di reintegrazione nel posto di lavoro presso la cessionaria, siccome assolutamente incompatibile con l’anzidetto giudicato ad essi favorevole nei riguardi della cedente Telecom Italia…”; quest’ultima sentenza aveva quindi escluso qualsiasi diritto al risarcimento del danno, ai sensi dello St. Lav., art. 18, in favore della lavoratrice nei confronti della cessionaria CEVA Logistic;

4. avverso tale sentenza Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso L.R.A.M.;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo del ricorso Telecom Italia s.p.a. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto gli atti estintivi posti in essere tra la lavoratrice e il cessionario del ramo d’azienda irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra la lavoratrice e il cessionario del ramo un rapporto di lavoro distinto rispetto a quello con Telecom Italia spa; inoltre, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.;

7. ha sostenuto che, ove sia ritenuta illegittima la cessione di azienda e si configuri una cessione del contratto ex art. 1406 c.c. senza consenso del contraente ceduto e, pertanto, inefficace, non si realizzi comunque una duplicazione dei rapporti giuridici; con la conseguenza che il rapporto di lavoro col cessionario non costituisce un nuovo e distinto rapporto rispetto a quello intercorso col cedente ma si tratta del medesimo rapporto originario proseguito di fatto (cioè in base ad una illegittima cessione di azienda) col cessionario, come peraltro affermato nelle sentenze di legittimità n. 6755/2015, n. 9803/2015 e n. 14018/2018;

8. sul rilievo che il rapporto della L.R. con Ceva Logistic era lo stesso rapporto già intrattenuto con Telecom, la società ricorrente ha osservato come tale unitario rapporto, una volto risolto per volontà della lavoratrice, non potesse più essere ricostituito e pertanto non potesse trovare accoglimento la domanda, proposta verso Telecom Italia spa, di pagamento della retribuzione del mese di novembre 2013, epoca in cui la predetta non era più dipendente CEVA a causa della risoluzione dell’unico rapporto di lavoro;

9. la parte ricorrente ha inoltre censurato la statuizione della sentenza impugnata laddove ha escluso l’esistenza di un diritto della lavoratrice al risarcimento del danno ai sensi dello St. Lav., art. 18, in relazione al licenziamento intimato da CEVA Logistic, per non aver considerato che tale risarcimento non era stato riconosciuto in ragione dell’opzione della stessa per l’indennità sostitutiva della reintegra, circostanza risultante dalla documentazione depositata da Telecom e non esaminata dai giudizi di appello, in violazione dell’art. 115 c.p.c.,

10. il motivo di ricorso è infondato;

11. occorre premettere che la sentenza dichiarativa della illegittimità della cessione del ramo di azienda da Telecom Italia spa a TNT Logistic (poi CEVA Logistic) risale al 2009, ad epoca quindi anteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro della L.R. con CEVA Logistic, avvenuta nel 2012;

12. le argomentazioni dell’odierna ricorrente ripropongono questioni già esaminate e disattese da precedenti pronunce di questa Corte, a cui si intende dare continuità;

13. si è più volte precisato come soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c. che, in deroga all’art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto. Ed è evidente che l’unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare. D’altro canto, è insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l’unicità del rapporto presupponga la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c. Al contrario, ove sia accertata l’invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa deve considerarsi instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive di quest’ultimo rapporto non possono ritenersi idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente. In sintesi, il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente (cfr. Cass. 3 luglio 2019 n. 17784; 28 febbraio 2019, n. 5998; in senso conforme, tra le altre: Cass. 18 febbraio 2014, n. 13485; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l’interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario);

14. la sopravvivenza de iure del rapporto di lavoro con la società cedente, non solo comporta, in presenza di una condizione di mora accipiendi, l’obbligo della stessa di corrispondere la retribuzione, ma rende tale rapporto insensibile alle vicende anche estintive del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col cessionario;

15. nella sentenza n. 5998 del 2019 questa Corte ha affrontato una questione analoga a quella oggetto di causa ed affermato come, accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente; ha aggiunto come neanche “l’esercizio del diritto di opzione sostitutiva della reintegra (a seguito di licenziamento intimato dal cessionario e successivamente dichiarato illegittimo) da parte del lavoratore ceduto in base ad una cessione illegittima configura un comportamento concludente teso alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con il cedente, in quanto la riferibilità anche al cedente dell’esercizio dell’opzione presuppone la legittimità ed il perfezionamento della vicenda traslativa (legale, ex art. 2112 c.c. o negoziale, ex art. 1406 c.c.)”;

16. l’orientamento appena richiamato, assolutamente prevalente e tale da far ritenere superate le diverse statuizioni di cui alle sentenze n. 6755 e n. 9803 del 2015 invocate dalla società ricorrente, conduce al rigetto del ricorso; rilevandosi peraltro come la censura da parte di Telecom poggi su un presupposto in fatto, cioè l’avvenuto esercizio del diritto di opzione per le 15 mensilità, diverso da quanto accertato nella sentenza d’appello e come tale inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

17. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

18. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

19. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, antistatari.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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