Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23352 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 19/09/2019), n.23352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti al n. 18492/2012 R.G. ed al n. 2199/2013

proposti da:

C.F., rappresentato e difeso, come da procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Gaetano Novara,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano,

Viale Monza n. 40;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale della

Campania, n. 26/45/2012, depositata il 19 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio

2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.F. presentava istanza di rimborso alla Agenzia delle entrate, rilevando che era un ex dipendente del Banco di Napoli, che aveva accettato la proposta di esodo incentivato, che l’accordo prevedeva il versamento da parte della Banca di un importo “netto” a titolo di “incentivo e sostegno al reddito”, corrispondente a quello dovuto per la prosecuzione volontaria dei contributi necessari a maturare i requisiti minimi per la pensione Inps di anzianità e vecchiaia, che, quindi, gravava sul datore di lavoro l’onere della porzione di contributo al “lordo”, che il contributo netto, quindi, doveva essere maggiorato dell’onere fiscale suddetto, che tale contributo doveva essere assoggettato a tassazione separata, che a partire dal 2001, ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 13, era stato consentito al contribuente di dedurre integralmente, dal reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria, i contributi “versati facoltativamente” alla gestione previdenziale, equiparandoli ai contributi obbligatori, che, però, la Banca, in sede di compilazione del CUD, aveva evidenziato al rigo 26 l’assegno pari ad Euro 66.914,58, aggiungendo l’importo netto dell’assegno al reddito assoggettato a tassazione ordinaria, non imputandolo alla tassazione separata prevista dalla legge, che in tal modo era stato aumentato illegittimamente il coacervo dei redditi soggetti a tassazione ordinaria, con successiva diminuzione, a titolo di onere deducibile, per lo stesso importo, ma, in tal modo, non era stato possibile dedurre l’onere dal reale ammontare dei suoi redditi, che, insomma, la Banca aveva trattato i contributi come se fossero obbligatori, annullando il vantaggio fiscale del contribuente scaturente dalla deducibilità di tali contributi dal suo reddito.

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, evidenziando che l’importo versato dalla Banca rientrava tra i redditi soggetti a tassazione separata, che il D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 13, disponeva la detraibilità fiscale dei contributi versati facoltativamente alla gestione previdenziale dal datore di lavoro, ma posti a carico del lavoratore, che il CUD non riportava tali oneri deducibili secondo l’esatta indicazione, che il CUD era una dichiarazione di scienza emendabile.

3. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della Agenzia delle entrate, rilevando che “l’unica possibilità prevista per la correzione a favore del contribuente è quella D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, ex comma 8 bis”, sicchè in caso di ritardo nella emenda della dichiarazione il contribuente “deve attivarsi presentando tempestiva istanza di rimborso”.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente in data 12-7-2012.

5. Restava intimata l’Agenzia delle entrate.

6. Altro ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza proponeva il contribuente in data 22-12-2012.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Anzitutto, si provvede, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., alla riunione del procedimento n. 2199/2013 a quello n. 18492/2012, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (pronunciata dalla Commissione regionale della Campania n. 26/45/12 depositata il 19-1-2012).

Viene, quindi, esaminato preliminarmente il procedimento 18492/2012, ritenuto validamente proposto, dovendosi considerare come mero errore materiale la errata trascrizione della sentenza della Commissione regionale, impugnata, all’interno del ricorso per cassazione proposto dal contribuente (nella prima pagina del ricorso, nella intestazione, si fa riferimento alla sentenza della Commissione regionale di Napoli n. 158/02/2010, anzichè alla sentenza 26/45/2012). Infatti, nel ricorso per cassazione è correttamente allegata la sentenza effettivamente impugnata (CTR Napoli, 26/45/12) e tra le parti è pacifico che l’impugnazione attiene proprio alla sentenza impugnata ed allegata al ricorso per cassazione, non essendo pendenti, del resto, altri giudizi tra le stesse parti.

2. Con un unico motivo di impugnazione (procedimento 18492/2012) il contribuente deduce “Violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto secondo la Commissione regionale il contribuente, per chiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza, ha a disposizione la sola dichiarazione integrativa da presentare entro l’anno successivo, mentre, decorso tale termine, ogni istanza sarebbe da considerare tardiva. Al contrario, per il ricorrente, il contribuente o presenta la dichiarazione integrativa entro l’anno successivo oppure, decorso inutilmente il termine annuale, può presentare istanza di rimborso entro i successivi 48 mesi.

2.1. Tale motivo è fondato.

Invero, questa Corte, a sezioni unite, ha affermato, in tema di emenda delle dichiarazioni fiscali, che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Cass. Civ., Sez. Un., 2016/13378).

Pertanto, è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione l’orientamento per cui la dichiarazione affetta da errore di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante nel redigerla, è in linea di principio emendabile e ritrattabile, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, qualora possa derivarne l’assoggettamento del contribuente ad imposta diversa e più gravosa rispetto a quella che per legge deve restare a suo carico; pertanto, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, recante i rimedi giurisdizionali avverso la reiezione dell’istanza di restituzione delle somme versate in regime di autotassazione, in base ad una dichiarazione dei redditi che risulti inficiata da errore, consente al contribuente, nel termine stabilito dalla medesima disposizione, di chiedere il rimborso delle imposte pagate in adempimento di obblighi in tutto o in parte inesistenti (Cass. Civ., 12 marzo 2007, n. 5738).

Pertanto, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 13378/2016) il contribuente che ha omesso di effettuare la dichiarazione integrativa in suo favore nel termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, è, comunque, legittimato a richiedere il rimborso della eccedenza di imposta nel termine di quarantotto mesi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Il contribuente, dunque, pur non avendo presentato la dichiarazione integrativa, ad emenda di quella precedente, nell’anno successivo alla dichiarazione dei redditi, ha mantenuto la possibilità di chiedere il rimborso di quanto pagato in eccedenza nel termine di 48 mesi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

3. Il ricorso relativo al procedimento n. 2199/2013 è, invece, inammissibile, in quanto notificato oltre il termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla prososizione del primo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza. Il primo ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 16-72012, mentre il secondo ricorso per cassazione è stata predisposto in data 2212-2012 e consegnato per la notifica il 9-1-2013, quando il termine breve per la notificazione era ormai decorso.

Invero, il secondo ricorso per cassazione (n. 2199/2013) è stata presentato solo perchè nel primo ricorso vi era un refuso relativo alla indicazione della sentenza impugnata (n. 158/02/10, anzichè 26/45/2012), anche se nel fascicolo è stata prodotta la sentenza esatta (26/45/2012) e tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate vi è un unico contenzioso tra le stesse parti.

Per questa Corte, infatti, nel processo civile, il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, bensì del termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Cass. Civ., 4 giugno 2018, n. 14214).

4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese, valutando la sussistenza degli elementi costitutivi posti a fondamento dell’istanza di rimborso.

5. Non si deve provvedere sulle spese del procedimento n. 2199/2913 non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva in tale procedimento.

PQM

Riunito al n. 18492/2012 il ricorso n. 2199/2013, in accoglimento del ricorso n. 18492/2012, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione anche spese del giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso n. 2199/2013.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA