Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23352 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23352

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto a n. 672/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GLOBUS EAST s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.G., rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli

avv.ti Mariagrazia Gammarota e Mario Contaldi, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio legale del predetto ultimo difensore,

in Roma, alla via Giovanni P. Luigi da Palestrina, n. 63;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 61/08/2009, depositata in data 28 aprile 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno

2017 dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso dalla medesima proposto avverso l’avviso di irrogazione delle sanzioni per l’omessa annotazione di fatture di acquisti intracomunitari, per l’omessa presentazione dei modelli INTRA riepilogativi dei predetti acquisti e per la presentazione di dichiarazioni periodiche con dati inesatti relativamente all’anno di imposta 2000;

– che i giudici di appello hanno annullato l’atto impositivo sul rilievo che la società contribuente aveva provveduto a sanare i rilievi versando la relativa imposta con a conseguenza che, non essendosi verificato alcun danno erariale ed essendosi in presenza di violazione meramente formale, ricorreva l’ipotesi di inapplicabilità delle sanzioni di cui alla L. n. 212 del 2002, art. 10, comma 3.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2002, art. 10, comma 3, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, evidenziando l’errore in cui erano incorsi i giudici di appello nel ritenere che le violazioni accertate, come analiticamente indicate nelle premesse in fatto – fossero meramente formali e non pregiudicassero l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria;

– che il motivo è fondato e va accolto; invero, questa Corte, in relazione a fattispecie di ritardata fatturazione, ha enunciato un principio, sicuramente estensibile alla più grave ipotesi, che qui viene in rilievo, di omessa fatturazione, che la violazione meramente formale non punibile deve rispondere a due concorrenti requisiti, ovvero di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo, e che la ritardata fatturazione “integra una violazione sostanziale e non formale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21,comma 4, in quanto arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, ed è, pertanto, punibile anche quando non determina omesso versamento dell’IVA” (Cass. n. 27211 del 2014; coni. n. 27621 del 2008, n. 5897 del 2013, n. 2605 e n. 25700 del 2016, nonchè n. 4960 del 2017);

– che l’impugnato deliberato d’appello non si è conformato al su esposto principio giurisprudenziale, avendo la CTR ritenuto applicabile la predetta esimente sui solo presupposto della assenza di danno all’Erario dello Stato, peraltro al momento della verifica già concretizzatasi, stante l’omessa annotazione delle fatture nelle dichiarazioni periodiche, presentate con dati inesatti (e, quindi, tale da incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo) e rimediata solo con la dichiarazione annuale, ma a seguito del rilievo dei verificatori;

– che è, pertanto, evidente che nel caso di specie non vi è spazio per l’applicazione delle esimenti di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, invocate dalla società contribuente al fine di paralizzare l’irrogazione delle sanzioni alla medesima comminate;

– che il motivo accolto rende superfluo l’esame di quello, pure proposto dalla ricorrente, volto a censurare l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla medesima questione della natura formale, piuttosto che sostanziale, delle violazioni contestate alla società contribuente;

– che, in definitiva, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR ligure per l’esame di eventuali ulteriori questioni di merito poste dalle parti nel relativo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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