Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23351 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 17/12/2018, dep. 19/09/2019), n.23351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21315/2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SE.RI.T. SICILIA S.P.A. – AGENTE

DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO, in persona del

Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avv. Giulio Bonanno giusta procura unita al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA MONTANARA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1291/30/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18 aprile 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Sicilia, accogliendo il gravame di La Montanara s.r.l., annullò la cartella di pagamento (OMISSIS) relativa a IRAP, sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2005, notificata alla società a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione modello Unico 2006;

2. ritenne la CTR: a) infondata l’eccezione di nullità dell’appello sollevata dall’agente della riscossione con riferimento alla nullità della procura speciale per mancanza di elezione di domicilio, non costituendo la detta elezione requisito di validità della procura; b) fondato il motivo di gravame relativo alla giuridica inesistenza della notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante lettera raccomandata a.r., ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (nel testo vigente ratione temporis a far data dal 1 luglio 1999), essendo tale modalità di notificazione consentita dalla norma esclusivamente ai soggetti dalla stessa indicati;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a. affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso rinnovando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, già sollevata nel giudizio di primo grado; la società contribuente non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso Riscossione Sicilia denuncia violazione di legge insistendo per la nullità della procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società contribuente in considerazione della mancata indicazione nella stessa dell’elezione di domicilio;

5. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26: prevedendo la norma due diverse modalità di notificazione, la relata, avente fede privilegiata, potrebbe essere contestata solo con querela di falso ed il concessionario avrebbe legittimamente notificato la cartella, come accertato dalla CTP, predisponendola secondo il modello ministeriale;

6. deve rilevarsi, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso;

6.1. la relata allegata al ricorso attesta infatti la mancata notificazione dello stesso alla società contribuente, senza che la ricorrente Riscossione Sicilia, una volta appreso il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio per le ragioni indicate nella relata (intervenuto fallimento della società contribuente dichiarato dal Tribunale di Termini Imerese), abbia provveduto a sollecitarne la ripresa all’ufficiale giudiziario in un termine ragionevole (Sez. U, 15 luglio 2016, n. 14594; Sez. U, 24 luglio 2009, n. 17352);

6.2. ciò posto, deve poi osservarsi che la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate non può valere a rimettere in termini la ricorrente per la rinnovazione del procedimento notificatorio, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario dell’ente impositore in quanto si fa questione di vizi dell’atto impugnato (la cartella di pagamento) direttamente imputabili al concessionario (tra le altre, si v. Sez. 5, 24 aprile 2015, n. 8370; Sez. 5, 14 febbraio 2007, n. 3242).

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio sono regolate in dispositivo. Doppio contributo unificato come per legge.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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