Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23351 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20305/2011 proposto da:

V.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DE PETRA GIULIO N. 16, presso lo studio dell’avvocato MADULI

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI COLUCCIA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. c.f. (OMISSIS),

succeduta ex lege alla “Gestione Commissariale Governativa per le

Ferrovie del Sud Est”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCHIANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANO ANCORA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2151/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/08/2010 R.G.N. 1380/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato ANCORA LUCIANO (solo presenza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Lecce del 3.12.2003 V.S., dipendente dal gennaio 2001 della società FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI srl – (e già dipendente nel periodo precedente della Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl) – ha agito per il riconoscimento del proprio diritto a percepire la indennità di trasferta nel periodo dal (OMISSIS) e per la condanna della società convenuta al pagamento (nell’importo di Euro 6.207,78 oltre accessori).

Ha esposto che dal (OMISSIS) la indennità non veniva riconosciuta per l’attività lavorativa prestata al di fuori della “tratta” assegnatagli come residenza di servizio, in applicazione di un accordo aziendale del 9.2.1998 con il quale si era stabilito che la residenza di servizio del personale coincidesse con il “tronco” di assegnazione, eliminandosi le eventuali tratte.

Il Giudice del Lavoro – con sentenza nr. 4090/08 – rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Lecce – con sentenza del 16.7-5.8.2010- rigettava l’appello del lavoratore.

La Corte territoriale, in dichiarato adeguamento ad un precedente sul tema di questa Corte di legittimità, esponeva che l’art. 20/A del CCNL rimetteva la specificazione del concetto di residenza di servizio alla contrattazione aziendale sulla base delle condizioni tecniche degli impianti, agganciandolo a varie sedi (“l’ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l’impianto, l’officina, la tratta etc.”) solo in via esemplificativa e non riferendosi ad un luogo necessariamente circoscritto ma anche ad un ambito geografico più vasto (quale era, tra gli esempi, la tratta).

L’individuazione della residenza doveva rappresentare l’esito di una scelta concordata e funzionale alle condizioni dell’impianto.

L’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali aveva lo scopo di ridefinire la residenza a seguito di un riassetto aziendale, con la ripartizione della stazione di Lecce in sei zone, come dai due distinti verbali di riunione del 10.2.1998, il primo relativo agli “Impianti Elettrici” il secondo relativo agli addetti “all’Armamento e Corpo stradale”.

Con distinti verbali del 20.1.1999 si era proceduto alla concreta individuazione delle zone e dei punti di raccolta per gli addetti agli “Impianti Elettrici” e dei tronchi e punti di raccolta per il personale addetto al settore “Armamento e Corpo stradale”.

Il contenuto degli accordi permetteva di escludere che il riassetto aziendale, riguardante le sezioni di Bari e Lecce, fosse stato preordinato fraudolentemente alla soppressione della indennità di trasferta; del pari doveva escludersi che gli accordi avessero inciso su un diritto quesito.

Neppure poteva sostenersi il contrasto con pregressi usi aziendali giacchè non erano stati allegati nè provati gli elementi costitutivi dell’uso aziendale; in ogni caso l’uso aziendale, a volerne ritenere la esistenza, era modificabile – anche in senso peggiorativo – dalla contrattazione aziendale, giacchè agiva sul piano dei rapporti individuali di lavoro con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.

Da ultimo, la individuazione ad opera della contrattazione collettiva aziendale della residenza di servizio non costitutiva un trasferimento sicchè non doveva essere comunicata ai dipendenti con ordine di servizio.

Per la Cassazione della sentenza ricorre V.S., articolando quattro motivi. Resiste con controricorso la società FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione:

– degli artt. 1362 c.c. e segg., con riguardo all’art. 20, lett. A del CCNL autoferrotranvieri del 23 luglio 1976;

– del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, allegato A);

– dell’art. 2697 c.c.;

nonchè vizio di contraddittoria motivazione.

Ha premesso che il diritto alla indennità di trasferta spetta, ai sensi del CCNL, quando l’agente deve recarsi “fuori dalla residenza assegnatagli” e che la previsione contrattuale specifica come “per residenza si intende la località in cui ha sede l’ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l’impianto, l’officina, la tratta, ecc. a cui l’agente appartiene. La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente tenendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti”.

Ha dedotto che la Corte di merito avrebbe violato le norme contrattuali e di legge sopraindicate ed in particolare l’art. 20 del CCNL, giacchè alla contrattazione aziendale era stato rimesso un potere di mera “specificazione” ed inoltre:

– per non aver esaminato se la “località” rientrava tra gli elementi della residenza di servizio da specificare, nell’ambito delle più ampia zona di lavoro;

– per non avere considerato che dai verbali degli accordi aziendali impugnati risultava che le condizioni tecniche degli impianti non erano state modificate rispetto al passato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 20, lett. A del CCNL autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Ha dedotto che la Corte di merito, pur dando atto che la specificazione della residenza di servizio da parte della contrattazione aziendale doveva essere ancorata alle condizioni tecniche degli impianti, aveva nei fatti accertato che non erano intervenuti cambiamenti di tali condizioni tecniche, giacchè in sentenza faceva riferimento alla pianificazione di corsi di formazione e riqualificazione per gli addetti al settore “in vista di ammodernamenti tecnologici”.

Ha aggiunto che le Organizzazioni Sindacali nello stipulare gli accordi del 9.2 e del 10.2.1998 non avevano mai discusso del cambiamento delle condizioni tecniche degli impianti ma avevano modificato il concetto di residenza di servizio solo per riorganizzare il personale e per mantenere migliori condizioni di esercizio.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 1, lett. A) e vizio di motivazione, assumendo che la modifica spaziale della residenza di servizio, non più riferita alla “stazione” ma alla “zona”, configurava un trasferimento, con conseguente obbligo della società di notificare al lavoratore il relativo ordine di servizio, a pena di nullità del provvedimento.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in riferimento all’art. 20, lett. A del CCNL autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e degli artt. 1340 e 1374 c.c., nonchè vizio di contraddittoria motivazione.

La censura afferisce alla statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto non allegata nè provata la formazione di un uso aziendale ed ha comunque affermato la modificabilità degli usi aziendali da parte del contratto aziendale.

Il ricorso è infondato.

Le questioni all’esame di questa Corte sono state oggetto di reiterate pronunzie, cui si intende dare continuità (Cass. 24/05/2012, n. 8206, 8205, 8204, 8203, 8202, 8201, 8200; 22/05/2012, dal nr. 8066 al nr. 8053; 30/01/2012, n. 1273).

Come osservato nei precedenti richiamati, a partire da Cass. nr. 1273/2012, nella cui scia si pongono dichiaratamente i pronunziamenti successivi, il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura l’interpretazione dell’art. 20/A del c.c.n.l. del 23.7.1976, sono improcedibili, in quanto con gli stessi si chiede l’interpretazione diretta da parte di questa Corte della norma di un accordo collettivo nazionale del quale è omessa la produzione, in violazione di quanto prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che il deposito deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento al corretto esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr., in tale senso, Cass., s.u., 23 febbraio 2010 n. 20075, e, conforme, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358).

Le ulteriori questioni prospettate con i suddetti motivi o delineano analoghi profili interpretativi della norma contrattuale (in relazione alla individuazione delle località che sottendono il concetto di residenza individuato dalla norma) o, quanto al vizio della motivazione, rifluiscono in censure che sollecitano una rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede.

Il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5, onde adempire al precetto di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, deve contenere la indicazione di precise carenze logiche o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, risolvendosi diversamente in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito.

Nella fattispecie oggetto di giudizio le doglianze non evidenziano i profili di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre a non contenere alcuna indicazione del fatto storico, controverso e decisivo, in relazione al quale sussisterebbero i pretesi vizi della motivazione.

La censura contenuta nel terzo motivo di ricorso è infondata, giacchè la norma di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 1, all. A) riguarda i provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro del singolo dipendente e non, invece, quelli che trovano fondamento in norme pattizie.

Deve essere egualmente disatteso il quarto motivo.

Quanto alla censura riferita all’interpretazione dell’art. 20/A c.c.n.l. si rinvia alle argomentazioni sopra svolte in merito al mancato deposito del testo integrale del contratto collettivo.

Quanto alla doglianza riferita alla esistenza di un uso aziendale ed alla sua immodificabilità ad opera di pattuizioni peggiorative, deve osservarsi che l’uso aziendale appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali – (tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi sia il regolamento d’azienda) – definite tali perchè, pur non costituendo espressione di funzione pubblica neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda.

L’uso aziendale pertanto agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale; ne consegue che ove la modifica “in melius” del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale, ad essa non si applica nè l’art. 1340 c.c. – (che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l’uso nel contratto) – nè, in generale, la disciplina civilistica sui contratti – (con esclusione, quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati) – nè, comunque, l’art. 2077 c.c., comma 2, con la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, a disporre una modifica “in peius” del trattamento in tal modo attribuito (Cass. 8342 dell’8.4.2010).

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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