Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23350 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 26612-2019 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI, 1, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 19724/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Avv. N.M. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., per ottenere la correzione dell’errore materia contenuto nell’ordinanza n. 19724 del 2019 che, nell’accogliere il ricorso per cassazione di G.R. ha mancato di statuire in merito all’istanza di distrazione delle spese del giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

l’Inps è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso va accolto in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037 del 2010), secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

in definitiva, il ricorso va accolto e l’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 19724 del 2019 va corretto aggiungendo nel dispositivo, dopo la locuzione “Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500 per compensi professionali…” la locuzione “…da distrarsi in favore dell’avv. N.M., dichiaratosi antistatario…”.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 19724 del 2019, mediante aggiunta nel dispositivo, dopo la locuzione “Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500 per compensi professionali…”, della locuzione “…da distrarsi in favore dell’avv. N.M., dichiaratosi antistatario…”.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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