Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23350 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 17/12/2018, dep. 19/09/2019), n.23350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 829/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SAN MICHELE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, piazza del Gesù n. 49, presso lo studio dell’Avv. Filippo

Mattia Russo, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele Osnato giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/21/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA-SEZIONE STACCATA DI CALTANISSETTA,

depositata il 23 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta rigettò il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Caltanissetta di accoglimento del ricorso della cooperativa sociale San Michele a r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato l’11 giugno 2007, con il quale era stato contestato alla contribuente l’infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e IRAP, nonchè l’omesso versamento IRAP e l’irregolare tenuta delle scritture contabili, avendo affermato la CTP l’inapplicabilità, nella specie, della proroga biennale L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 10, alle notificazioni degli avvisi di accertamento da compiersi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

2. ritenne la CTR fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla contribuente appellata per novità della questione, posta dall’appellante Agenza delle Entrate, relativa al mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, cui replica la cooperativa contribuente con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del controricorso, tardivamente notificato il 23 maggio 2012, ben oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso (avvenuta il 27 dicembre 2011), ai sensi del combinato disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 1, e dell’art. 370 c.p.c., comma 1;

5. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia omessa o contraddittoria motivazione: la CTR non avrebbe considerato che l’ufficio appellante, lungi dal dedurre una questione nuova, non avrebbe fatto altro che illustrare le ragioni di diritto, già esposte in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, in base alle quali poteva beneficiare della proroga dei termini per la notificazione dell’avviso di accertamento;

6. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57: l’eccezione in esame sarebbe rilevabile d’ufficio e dunque proponibile anche in appello;

7. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9,10 e 15: erroneamente la CTR avrebbe ritenuto la tardività della notificazione dell’avviso di accertamento, avendo la contribuente presentato istanza di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9, e pagato le relative imposte; al contrario, la definizione agevolata richiesta dalla contribuente sarebbe palesemente inammissibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 2, in quanto la relativa istanza era stata presentata oltre il termine di legge del 16 aprile 2003, e la definizione automatica ai sensi della medesima L., art. 9, non sarebbe stata possibile in quanto il processo verbale di contestazione era stato notificato prima dell’entrata in vigore della legge, come disposto dalla norma citata, comma 14;

8. il primo mezzo è fondato;

8.1. la CTR ha ritenuto la novità del gravame “perchè dall’esame delle controdeduzioni dell’ufficio al ricorso di primo grado si evince che l’Ente impositore si è limitato, con riferimento all’eccepita tardiva notifica dell’avviso di accertamento in violazione del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, a richiamarsi alla disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, per la quale il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è prorogato di due anni nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi della definizione agevolata di cui alla L. artt. da 7 a 9. Nell’atto di costituzione in giudizio nessun riferimento l’Ufficio fa al diniego per inammissibilità dell’istanza di definizione agevolata avanzata dalla contribuente, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 9, (…)”, traendo da ciò l’inapplicabilità della proroga biennale del termine per la notificazione degli avvisi di accertamento ex art. 10, nonchè la prova della presentazione dell’istanza di definizione ex art. 9 per l’anno in contestazione;

8.2. tuttavia, così motivando la CTR non si è confrontata con il principio – più volte affermato da questa Corte – secondo cui “Nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poichè il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine” (Sez. 6-5, 23 maggio 2018, n. 12651), le “mere difese” essendo quelle “volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse”, le quali “non sono precluse, ancorchè “nuove”, in appello poichè esse non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d’ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti” (Sez. 6-1, 1 ottobre 2018, n. 23796);

8.3. ora, la posizione difensiva dell’amministrazione non muta gli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa in modo da ampliare il tema della decisione, sicchè integra una mera difesa o un’eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile in quanto mera contestazione delle censure mosse con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d’indagine (si v. Sez. 6-5, 29 dicembre 2017, n. 31224, conf. a Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22105, nonchè Sez. 6-5, 21 novembre 2016, n. 23587, conf. a Sez. 6-5, 31 maggio 2016, n. 11223): nel caso in esame, nessun fatto nuovo è stato dedotto, essendovi stata soltanto la contestazione, da parte dell’amministrazione, delle deduzioni della società contribuente sviluppando le ragioni di diritto deponenti per l’applicazione della proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 10;

9. dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei restanti.

10. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi ai suddetti principi e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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