Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2335 del 31/01/2018


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2018, (ud. 25/10/2017, dep.31/01/2018),  n. 2335

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2006 An.An., nella qualità di madre di A.N., conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il MIUR perchè fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dal minore per la caduta in cui era incorso a seguito di uno sgambetto a lui effettuato da un compagno durante una lezione alla scuola media F.G. di (OMISSIS); si costituiva il convenuto resistendo e ottenendo l’autorizzazione a chiamare in causa, per la sua condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo, Sportass Assicurazioni S.p.A., che, a sua volta costituitasi, eccepiva l’inoperatività del contratto di assicurazione stipulato tra essa e la suddetta scuola media. Successivamente essendo stata soppressa Sportass Assicurazioni S.p.A, si costituiva Inail, assumendone le difese; e nelle more interveniva A.N., divenuto maggiorenne.

Con sentenza n. 10695/2009 il Tribunale condannava il Ministero a risarcire l’ A., rigettando invece la domanda del convenuto nei confronti di Inail.

Avendo poi il Ministero proposto appello principale e l’ A. appello incidentale, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21 marzo-10 maggio 2013, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, incrementando il quantum dovuto dal Ministero all’ A..

2. Ha presentato ricorso il Ministero sulla base di due motivi, da cui si difende con controricorso Inail.

2.1 Il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61,artt. 1891 e 1367 c.c..

Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello ha rigettato la domanda di garanzia proposta verso l’Inail escludendo che l’attuale ricorrente sia parte del contratto, stipulato dalla scuola media, e ritenendo altresì che la polizza ex articolo 1891 c.c. sarebbe diretta soltanto a favore degli alunni. In considerazione degli artt. 81 c.p.c. e L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, il ricorrente rileva che il personale scolastico si trova con esso in rapporto organico, rapporto che non è quindi con i singoli istituti, pur se dotati di personalità giuridica; e l’appena citato art. 61 stabilisce:

“Le responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata solo ai casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Ribadendo dunque la sussistenza del rapporto organico con il personale dell’istituto scolastico, il ricorrente ne trae la legittimazione passiva quanto agli illeciti derivanti da culpa in vigilando del personale suddetto, legittimazione passiva che invece difetta all’istituto. Ritenendo che il Ministero non potesse avvalersi della garanzia non essendo contraente del contratto di assicurazione nè titolare dell’interesse assicurato – con conseguente violazione dell’art. 81 c.p.c. perchè il Ministero avrebbe in giudizio fatto valere un diritto altrui -, il giudice d’appello non avrebbe tenuto in conto proprio il rapporto organico. Si richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui rispetto all’art. 1891 c.c. assicurato è proprio il Ministero, che, ai sensi del comma 2 dell’articolo, ha diritto di essere tenuto indenne di quanto deve a un terzo per responsabilità, dedotta nel contratto assicurativo, dell’insegnante sensi dell’art. 2048 c.c.; e nel caso in esame sarebbe pacifico che la polizza concerne i danni da infortuni e da responsabilità civile degli assicurati – studenti e personale scolastico -, e altresì che la scuola media aveva stipulato il contratto assicurativo per la responsabilità civile con Sportass Assicurazioni S.p.A., cui ex lege è succeduto Inail. Pertanto la Direzione didattica sarebbe il contraente e il Mistero l’assicurato, cui spetterebbero ai sensi dell’art. 1891 c.c., comma 2, i diritti derivanti dal contratto; e per di più il giudice d’appello avrebbe violato l’art. 1367 c.c., per cui nel dubbio il contratto deve avere effetti, mentre, con l’interpretazione adottata dalla corte territoriale, non ne avrebbe.

2.2 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia omessa pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità del contratto di assicurazione e violazione dell’art. 112 c.p.c.: nell’atto d’appello, l’attuale ricorrente aveva dedotto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere operativo il contratto anche a proprio favore sempre per il rapporto organico, per cui l’appellante sarebbe stato il contraente in senso sostanziale, giacchè altrimenti il contratto sarebbe stato nullo per carenza di causa tipica ex art. 1882 c.c. in quanto l’istituto scolastico, essendo estraneo alla responsabilità da infortunio scolastico, avrebbe stipulato il contratto in difetto di causa e di necessario interesse giuridico. Su questo il giudice d’appello non avrebbe deciso, non potendosi neppure ravvisare un rigetto implicito dell’eccezione di nullità del contratto perchè questo sussisterebbe soltanto se fosse stata accolta una tesi decisoria incompatibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Premesso che non sussiste l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, eccepita dalla controricorrente per l’omessa produzione del contratto assicurativo, essendo comunque chiaro il contenuto del contratto stesso per quanto emerge dagli atti, il primo motivo trova fondamento nella più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte.

Cass. sez. 3, 19 febbraio 2016 n. 3275 ha infatti affrontato un caso analogo, in cui il giudice di merito aveva ritenuto la polizza, sulla base della quale il MIUR aveva chiamato in causa una compagnia assicuratrice, come diretta esclusivamente a coprire la responsabilità del soggetto contraente, ovvero l’istituto scolastico, non essendovi espressamente indicato che si trattasse di assicurazione per conto altrui o del soggetto cui spetta, ex art. 1891 c.c., così pervenendo ad escludere la legittimazione del Ministero a far valere il contratto. L’identità del caso emerge ictu oculi dalla motivazione della sentenza qui impugnata, che (nelle pagine 8-9), ribadendo quanto già affermato dal giudice di prime cure, enuncia che “il Ministero non può essere tenuto indenne dall’Inail delle conseguenze patrimoniali derivanti dall’accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate dall’ A. non essendo contraente del contratto di assicurazione invocato, nè titolare dell’interesse assicurato”, essendo stato stipulato il contratto di assicurazione dalla scuola media e non risultando “convenuta la garanzia per la responsabilità civile del Ministero”; e i soggetti per conto dei quali sarebbe stata direttamente stipulata la polizza sarebbero stati, ex art. 1891 c.c., gli alunni della scuola, in forza di tale norma “effettivi beneficiari della copertura assicurativa” e pertanto “unici legittimati a far valere i diritti derivanti dal contratto”.

Anche nel ricorso che era stato presentato nella causa dal MIUR decisa dal precedente sopra citato si era poi addotta la violazione dell’art. 1367 c.c. relativo al principio ermeneutico della conservazione, ed era stata fatta valere la sussistenza del rapporto organico del personale scolastico esclusivamente con il MIUR stesso.

3.2 Nel recente arresto appena invocato, questa Suprema Corte, dopo avere confermato il consolidato orientamento per cui, appunto, legittimato passivo rispetto alle domande giudiziali di responsabilità per danni derivanti da condotte di alunni o di personale scolastico poste in essere durante l’orario della scuola è soltanto il MIUR (in quanto la personalità giuridica degli istituti scolastici, a essi conferita dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, si riverbera esclusivamente sull’aspetto amministrativo – gestionale, per cui ha conservato la loro qualità di organi dello Stato e non genera, quindi, alcun rapporto organico con le persone che in essi prestano la loro attività quali dipendenti statali: v. Cass. sez. 3, 6 novembre 2012 n. 19158, Cass. sez. 3, 29 gennaio 2006 n. 10042 e Cass. sez. 3, 10 maggio 2005 n. 9752; e cfr. pure Cass. sez. L, 21 marzo 2011 n. 6372, Cass. sez. 3, 14 novembre 2008 n. 27426 e Cass. sez. 3, 11 febbraio 2005 n. 2839), ha rilevato che la corte territoriale aveva interpretato il contratto in modo incompleto e incongruo, arrestando il proprio vaglio su un piano meramente letterale e non considerando, quindi, l'”oggettivo dubbio interpretativo” che in tal modo emergeva sull’utilità del negozio, dubbio relativo appunto alla impossibilità del MIUR, unico responsabile, di avvalersi della copertura per la responsabilità che gli sarebbe derivata dalle condotte del personale e degli alunni. Argomento, questo, che è del tutto condivisibile, quantomeno in relazione alla responsabilità per le condotte del personale, dal momento che, è ovvio, la responsabilità per fatti posti in essere dagli alunni durante l’orario della scuola, oltre a generare a carico del Ministero da una culpa in vigilando ex art. 2048 c.c., comma 2, del personale scolastico, può investire anche direttamente gli autori del fatto o, nel caso in cui si tratti di minori, i loro responsabili giuridici ex art. 2048 c.c., comma 1, qualora non si adempia l’onere probatorio di cui all’art. 2048 c.c., u.c..

Anche nel caso in esame, dunque, l’interpretazione della corte territoriale non è congrua in rapporto al principio della conservazione, non essendo d’altronde ragionevole, dal momento che il contraente è l’istituto scolastico, ritenere che sia in misura assoluta sufficiente ad apportare utilità ex art. 1367 c.c., la copertura tramite la polizza delle responsabilità degli alunni, occorrendo allo scopo non un asserto apodittico, bensì appunto una completa e calibrata valutazione ermeneutica del sinallagma in concreto rinvenibile nel contratto.

In conseguenza di quanto appena esposto, il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, cui si rimette altresì la decisione sulle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del grado, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2018

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