Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2335 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 23/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23845-2013 proposto da:

P.F. (OMISSIS) quale erede pro quota della madre

A.F., nonna materna della vittima M.M., M.A.

(OMISSIS), V.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in

ROMA, V.NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARIATERESA ELENA POVIA, rappresentate e difese dall’avvocato

MENOTTO ZAULI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, a mezzo della propria

mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in

persona dei suoi procuratori speciali PA.VI. e

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO MISEROCCHI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.P.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1086/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARIATERESA POVIA;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

P.F., A.F., M.A. e V.D. convennero dinanzi al Tribunale di Forlì R.R. e la compagnia assicuratrice Assitalia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto, M., M., il quale, in sella alla propria bicicletta, era stato investito dall’autovettura condotta dal convenuto, decedendo a causa dell’incidente.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

La corte di appello di Bologna, investita dell’impugnazione proposta dagli attori in prime cure, la rigettò.

Avverso la sentenza della Corte felsinea P.F., M.A. e V.D. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 8 motivi di censura.

Resiste la Generali Assicurazioni (già Assitalia) con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi di censura con esso rappresentati a questa Corte (errata valutazione delle deposizioni dei testi Ra., D. e Mi.; errata valutazione delle risultanze della CTU in ordine alla velocità tenuta dall’autovettura e mancata considerazione delle osservazioni del CTU di parte; erronea valutazione dei movimenti del ciclista in relazione allo spazio disponibile; errata ricostruzione ipotetica della inevitabilità dell’evento anche a fronte di una velocità inferiore a quella accertata; errata valutazione delle circostanze relative alle segnalazioni acustiche; errata valutazione della circostanza della mancanza di lesioni all’arto inferiore sinistro del ciclista; errata applicazione della disposizione di cui all’art. 2054 c.c.) sono irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto argomentativo della sentenza d’appello che, assistito da un altrettanto corretto ed esaustivo supporto motivazionale, scevro dai vizi logico-giuridici oggi denunciati, appare meritevole di integrale conferma, volta che tutte le censure mosse alla sentenza d’appello, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato, in particolare, quello secondo il quale l’art. 360, n. 5, codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendone, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, pretese violazioni di legge e presunti deficit motivazionali della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA