Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2335 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 16/04/2018, dep. 29/01/2019), n.2335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10827/2014 proposto da:

APULIA FELIX SRL, in persona dell’amministratore Rep. unico e legale

rappresentante pro tempore D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA, 1, presso lo studio

dell’avvocato ROMOLO DONZELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAETANO DISTASO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 139/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2003 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate chiedevano al Tribunale di Bari la condanna di Apulia Felix Srl al pagamento della somma di Euro 2324,05, oltre Euro 1266,75 per interessi legali e ulteriori accessori, a titolo di ripetizione di indebito di somme in eccesso versate a titolo di rimborso di imposte. La domanda veniva rigettata in quanto non provata, con conseguente condanna alle spese in favore della società convenuta. Le amministrazioni attrici quindi proponevano appello innanzi alla Corte d’appello di Bari la quale, con sentenza n. 139/2013, depositata il 7 marzo 2013, accoglieva l’appello, condannando la convenuta appellata alla restituzione dell’indebito ricevuto, oltre le spese.

2. La Corte di appello fondava la propria decisione di accoglimento della pretesa di restituzione dell’indebito sulla base dell’avvenuta non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, ex art. 167 c.p.c., nella nuova formulazione, sicchè gli attori sarebbero stati esonerati da qualsiasi prova al riguardo. In particolare,la Corte d’appello, nell’accogliere la pretesa di restituzione, ha ritenuto che la convenuta si sarebbe limitata a una generica contestazione di quanto esposto dettagliatamente dall’atto di citazione; ha quindi rilevato che la mancata contestazione dei fatti costitutivi fosse rilevabile d’ufficio e che, nel caso di specie, la pretesa restitutoria fosse sufficientemente individuata nelle varie voci indicate nella citazione come indebitamente versate alla società convenuta.

3. Avverso la sentenza Apulia Felix Srl ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 19 aprile 2014. Gli enti intimati hanno notificato controricorso in data 23 marzo 2014.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la società ricorrente si duole della nullità della sentenza del procedimento per violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4. I motivi vanno trattati congiuntamente atteso che le doglianze concernenti il non avere la Corte territoriale rilevato la “aspecificità” dell’appello e, nel contempo, nel non averlo fatto nonostante l’eccezione della parte qui ricorrente, integrano un’unitaria violazione di norma del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. I motivi infatti attengono alla mancata considerazione di una eccezione processuale di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi su cui la Corte di merito non si è pronunciata, fatto che costituirebbe anche violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, determinando una congiunta violazione di norme processuali.

1.1. I motivi sono inammissibili e infondati per quanto di ragione.

1.2. Invero, allorquando il giudice di appello non si pronuncia su un’eccezione proposta in appello e concernente la ritualità dell’impugnazione, come nella specie, la parte che aveva proposto l’eccezione, nel proporre il ricorso per cassazione, così come in ogni caso in cui l’omissione di pronuncia del giudice di merito ha riguardato un’asserita violazione di una norma processuale, comportante una nullità processuale, non può limitarsi a dedurre l’omissione di pronuncia, ma deve nel contempo argomentare che la questione su cui si è omessa la pronuncia era fondata (Sez. 6-2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016; Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19124 del 28/09/2015). La deduzione dell’omissione di pronuncia rende dunque le censure inidonee quanto al secondo motivo; riguardo al primo, la stessa riproduzione dell’appello ne dimostra la non specificità.

2. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112,324,327 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 342 e 346 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4. La ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto di fondare la decisione sulla base della presunta non contestazione di fatti posti a fondamento della domanda delle amministrazioni, allorchè il giudice di primo grado aveva, invece, ritenuto che le contestazioni dei convenuti impedissero di ritenere pacifici i fatti costitutivi della domanda affermati dalle controparti. La ricorrente deduce quindi che avverso tale parte della sentenza non fosse stato proposto specifico motivo di impugnazione da parte degli appellanti, sicchè la questione doveva oramai considerarsi passata in giudicato interno, non rilevato.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Nell’atto di appello non è stata svolta alcuna censura alla parte della sentenza di prime cure che, nel respingere la domanda degli attori qui intimati, ha rilevato che le circostanze di fatto sottese all’indebito erano state oggetto di decisa contestazione da parte della società convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, per cui esse non potevano ritenersi pacifiche (v. sentenza di primo grado, pagina 5, doc. n. 7 e atto di appello, doc. n 8., allegati al ricorso). Le amministrazioni appellanti, difatti, nell’interporre appello avevano chiesto esclusivamente l’ammissione dei mezzi di prova documentali che non erano stati ammessi in primo grado in quanto tardivamente richiesti, sulla scorta dell’art. 345 c.p.c. (vecchia versione) ex Cass. SU 8203/2005.

2.3. La Corte di merito, pur in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, ha invece ritenuto di potere ex officio riesaminare la questione relativa alla specificità o meno dei fatti allegati dagli attori, di cui era mancata la produzione di idonea prova, rilevando che fosse mancata specifica contestazione degli importi chiesti in restituzione alla parte convenuta qui ricorrente, ex art. 167 c.p.c.. Tale rilievo, tuttavia, si pone in contrasto con il principio del giudicato implicito interno che la Corte di cassazione a sezioni unite ha ritenuto possibile anche nel caso di questione di giurisdizione, e ciò alla luce dei principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Sez. U, Sentenza n. 29523 del 18/12/2008).

2.4. In definitiva, la Corte non avrebbe dovuto delibare ex officio una questione su cui addirittura si era formato giudicato implicito. L’assenza di una doglianza sulla mancanzadi contestazione rendeva automaticamente inammissibile la produzione documentale in appello.

3. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza del procedimento per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., comma 2, art. 101 c.p.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 4. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3 e la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’articolo dall’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4. Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, con specifico riferimento alla disciplina degli interessi nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. I motivi sono tutti logicamente subordinati al mancato accoglimento del terzo motivo e pertanto rimangono assorbiti.

4.Conclusivamente, la Corte rigetta i primi due motivi e, in accoglimento del terzo motivo, cassa la sentenza per quanto di ragione e, pronunciando sul merito, dichiara inammissibile l’appello, condannando le amministrazioni intimate alle spese del giudizio di appello e del presente grado, liquidate come di seguito.

PQM

1. Rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo motivo e cassa la sentenza in relazione;

2. Dichiara assorbiti gli altri motivi e, pronunciando sul merito, dichiara inammissibile l’appello;

3. Condanna alle spese dell’appello e della cassazione, liquidate rispettivamente in Euro 1860,00, oltre Euro 100 per spese della fase di appello e in Euro 1200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, e ulteriori oneri per la presente fase.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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