Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2335 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 03/02/2020), n.2335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2362/2019 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Palieri, con

domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30, presso lo studio

del Dott. Alfredo Placidi;

– ricorrente –

contro

B.C.P., ME.AN., M.C., ME.CR. e MC

CALCESTRUZZI S.R.L.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Brindisi pronunciata all’udienza del 4 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Umberto De Augustinis, che ha chiesto

l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Me.Co. e M.C., in qualità di soci della MC Calcestruzzi S.r.l., convennero dinanzi al Tribunale di Brindisi B.C.P., Me.An. e Me.Cr., anch’essi soci della predetta società, nonchè quest’ultima, per sentir dichiarare la simulazione assoluta dell’atto di cessione di quote sociali stipulato il (OMISSIS) da Me.Co. con il defunto padre M.C.C., e per sentir accertare che il capitale della società era interamente detenuto da essi attori, per quote uguali, in virtù della transazione stipulata con atto del 25 maggio 2009 tra Me.Co., M.C.C. e B.C.P..

Il giudizio, non iscritto a ruolo dagli attori, venne riassunto dai convenuti, i quali eccepirono in via pregiudiziale l’incompetenza del Giudice ordinario, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto della MC, art. 28, sostenendo nel merito che la transazione si era risolta per inadempimento o per mutuo consenso.

2. Nel corso del giudizio, Me.Co. propose domanda di arbitrato, chiedendo a) l’accertamento della simulazione delle cessioni di quote sociali intervenute il 27 marzo 1995 tra G.S. e G.M. e M.C.C., il 21 giugno 1996, il 10 dicembre 1996 tra M.C.C., T.A. e Ma.Fr. ed il 6 giugno 1997 tra il Ma. e B.C.P., nonchè di quella impugnata dinanzi al Tribunale, b) la dichiarazione di risoluzione della transazione stipulata il 25 maggio 2009, c) l’accertamento della titolarità esclusiva di una quota pari al 66,666% del capitale sociale della MC e dell’intervenuto acquisto per successione mortis causa della quota già spettante a M.C.C..

Il procedimento arbitrale, nel quale si costituirono la MC, la B. e Me.Cr., si concluse con lodo del 25 novembre 2016, con cui il collegio arbitrale dichiarò la propria competenza, rigettando nel merito la domanda.

2.1. Il lodo fu impugnato da Me.Co. dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, dove si costituirono la MC, la B. e Me.Cr., le quali eccepirono l’incompetenza del collegio arbitrale, sostenendo che l’attore, attraverso la proposizione della domanda dinanzi al Giudice ordinario, aveva tacitamente rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria.

3. Con ordinanza emessa all’udienza del 4 dicembre 2018, il Giudice istruttore del Tribunale di Brindisi ha disposto la sospensione del giudizio, affermando che tra lo stesso e quello pendente dinanzi alla Corte d’appello sussiste un rapporto di pregiudizialità idoneo a determinare un possibile conflitto di giudicati, sia in riferimento alla competenza del collegio arbitrale che in riferimento al merito della controversia.

4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza, per tre motivi, M.A., in qualità di erede di Me.Co., nel frattempo deceduto. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno dell’istanza, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 295 e 819-ter c.p.c., affermando che nei rapporti tra il giudizio ordinario e il procedimento arbitrale non opera l’istituto della sospensione, dichiarato espressamente inapplicabile dalla legge, e non è configurabile una litispendenza, in considerazione della natura privata dell’arbitrato e dei provvedimenti che ne derivano.

2. Lamenta inoltre la violazione e la falsa applicazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., sostenendo che la contemporanea pendenza della causa pregiudicante e di quella pregiudicata in gradi diversi esclude l’applicabilità dell’art. 295, il cui esplicito richiamo da parte dell’ordinanza impugnata, unitamente al riferimento alla necessità di evitare un contrasto di giudicati, non consente neppure di ricondurre la sospensione all’art. 337, comma 2; aggiunge che la natura facoltativa della sospensione prevista da quest’ultima disposizione avrebbe richiesto l’indicazione delle ragioni per cui il Tribunale riteneva di non avvalersi della decisione di cui veniva invocata l’autorità, non risultanti dall’ordinanza impugnata, la quale non muove alcuna critica al lodo arbitrale.

3. Deduce infine la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39 e 295 c.p.c., affermando che tra il giudizio d’impugnazione del lodo arbitrale e quello in esame non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, essendo la Corte d’appello chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione sollevata dinanzi al Tribunale, concernente la tacita rinuncia dell’attore ad avvalersi della clausola compromissoria contenuta nella statuto della società.

4. Il ricorso è fondato.

In tema di arbitrato, questa Corte ha già avuto modo di rilevare ripetutamente che nei rapporti tra il giudizio ordinario ed il procedimento arbitrale l’art. 819-ter c.p.c., dichiara espressamente inapplicabile l’art. 295 c.p.c., escludendo pertanto, anche nel caso in cui sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra una causa promossa dinanzi al giudice ordinario ed un’altra pendente dinanzi agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato, la possibilità di disporre la sospensione della prima in attesa della decisione di quest’ultima (cfr. Cass., Sez. VI, 29/03/2019, n. 8870; 19/01/2016, n. 783).

5. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Brindisi, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Brindisi, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA