Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2335 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 29/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10611/2007 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), quale mutata ragione sociale di

BNC Assicurazioni SpA, in persona del suo procuratore speciale

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato ARDITI DI CASTELVETERE

Michele, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17A, presso lo studio

dell’avvocato INCANNO’ Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PO.MA., P.L., V.A., p.

m., M.A.;

– intimati –

sul ricorso 13404/2007 proposto da:

M.A., PO.MA., p.m., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio

dell’avvocato PEVERINI FABRIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CAVALIERE ANGELO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio

dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta

delega in calce al controricorso avverso ricorso incidentale;

– controricorrente –

e contro

HDI ASSIC SPA, B.C., V.A., P.

L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2600/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 01/02/2006, depositata il

31/05/2006; R.G.N. 4401/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/11/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE;

udito l’Avvocato ANGELO CAVALIERE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione e il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Latina con sentenza 504 del 2001 ha affermato la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo P. E. (deceduto a seguito di incidente stradale del (OMISSIS)) rigettando la domanda di risarcimento dei danni proposta dai genitori e dal fratello di questi, dopo che il GIP in sede penale aveva archiviato il procedimento penale a carico del P.L., altro conducente di motociclo, con il quale il P.E. era venuto in collisione.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 1 febbraio – 31 maggio 2006, riformava la decisione di primo grado, condannando un terzo conducente di motociclo, V.A., e la sua compagnia di assicurazione, in solido tra loro, al pagamento di Euro 78.482, 83 in favore di ciascuno dei genitori del P.E. e di Euro 31.393,32 in favore del fratello, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Rilevavano i giudici di appello che anche a prescindere dalle risultanze del procedimento penale ed in particolare dall’esame della perizia svolta nel procedimento penale a carico del P.L., (dalla quale peraltro era possibile trarre argomenti di prova da parte del giudice civile) dalla consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di primo grado era emerso chiaramente che il P.L. era esente da qualsiasi colpa, poichè lo stesso procedeva nella propria carreggiata (ed in senso opposto di marcia rispetto a quello percorso da P. e V.).

La posizione di marcia del P.L., all’interno della carreggiata, doveva considerarsi del tutto regolare. Tra l’altro, il consulente tecnico nominato in sede civile, aveva escluso che la velocità tenuta dal P.L. potesse aver contribuito in qualsiasi modo al verificarsi dell’incidente.

I giudici di appello accoglievano, invece, il motivo di appello relativo all’accertamento della responsabilità in relazione alla condotta tenuta dal V., conducente di altro motociclo, che procedeva nello stesso senso di marcia del P..

Sul punto richiamavano le dichiarazioni rese dal teste D., precisando che erroneamente il primo giudice le aveva ritenute non risolutive sul punto relativo alla sfida tra il P. ed il V..

Il teste D. aveva ricordato che – dopo aver discusso sulla maggiore o minore velocità delle rispettive motociclette – P. e V. avevano poi deciso di effettuare una prova sul campo, per stabilire a chi dovesse essere assegnato questo primato (considerato che i due mezzi, entrambi motocicli Honda 125, presentavano – almeno virtualmente – parità di prestazioni, sicchè in pratica la supremazia avrebbe potuto essere stabilita solo sulla base della capacità di guida di ciascuno dei conducenti.

Il teste aveva aggiunto che i due giovani erano partiti a forte velocità, diretti verso la località (OMISSIS), che è una strada in salita, e si erano presentati alla vista del P.L., che percorreva la medesima strada, ma nella opposta carreggiata, assolutamente appaiati.

I due contendenti, nel caso di specie, si ponevano su un piano assolutamente paritario ed il grado di colpa del V., considerato anche il fatto che nessuno dei due contendenti indossava il casco protettivo, era valutato nell’ordine del 50%.

Su questo accertamento non aveva alcuna influenza il decreto di archiviazione del GIP perchè questo, comunque, non costituiva accertamento definitivo del fatto e comunque questo non prendeva in considerazione la condotta del V..

Mancava la specificazione degli elementi relativi alla esistenza di un danno patrimoniale, ignorandosi persino se il giovane P. fosse percettore di reddito.

L’esistenza del danno biologico, sia quello “iure hereditaris” che quello “iure proprio” era totalmente da escludersi considerato che la morte del P. era stata pressochè immediata e non era stata fornita la prova, da parte degli appellanti, della esistenza di una vera e propria malattia psichica ad essi cagionata dal decesso del congiunto, prova che è richiesta in senso rigoroso dalla giurisprudenza.

Ricorre HDI compagnia di assicurazione del V..

Resistono con controricorso AXA compagnia di assicurazione del P.L., e gli eredi del P. che propongono a loro volta ricorso incidentale sulla responsabilità e ricorso incidentale sulle spese ( cui resiste l’AXA assicurazioni con controricorso). Gli eredi del P. hanno depositato memorie,

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve disporsi, innanzi tutto, la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

La società ricorrente deduce la violazione dell’art. 2054 c.c., della L. n. 990 del 1969, art. 18, dell’art. 183 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il responsabile dell’incidente non aveva chiesto la chiamata in causa dell’assicuratore, sicchè gli attori non potevano, oltre il termine dell’art. 183 c.p.c. (all’epoca vigente), introdurre una domanda nuova, chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice in via solidale, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente motivazione della sentenza, nonchè violazione la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I giudici di appello avevano accolto, sia pure in parte, l’appello proposto dagli attori, condannando in solido la HDI assicurazioni ed il V., senza svolgere alcuna motivazione in ordine alla eccezione di HDI, la quale aveva rilevato che la azione era stata proposta ex art. 2054 c.c. (e non ai sensi della L. n. 990 del 1969).

I due motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “La domanda proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti essa è rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione, non essendo utile allo scopo l’opposizione fatta in comparsa conclusionale”.

La opposizione a quella che la attuale ricorrente definisce come “domanda nuova” avrebbe dovuto essere proposta in sede di precisazioni delle conclusioni, alla udienza del 14 novembre 2000.

I giudici di appello, in ogni caso, hanno ritenuto che la domanda di condanna della compagnia assicuratrice fosse stata ritualmente proposta sin dall’atto introduttivo del giudizio (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

I ricorrenti incidentali denunciano – con un unico, complesso, motivo – vizi della motivazione e violazione di norme di legge, in ordine all’accertamento della responsabilità (attribuita al cinquanta per cento al P. ed al V.), ed alle spese.

La denuncia cumulativa di vizi di motivazione e di violazione di norme di legge comporta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la inammissibilità del motivo.

Le censure sono comunque prive di fondamento.

I giudici di appello, osservano i ricorrenti incidentali, avrebbero, anche dopo la decisione del giudice penale, dovuto accogliere la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del P. L. e condannarlo, unitamente alla propria compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni nei confronti dei parenti del P..

La consulenza tecnica di ufficio sulla posizione del motociclo del P.L. prima dell’urto non avrebbe dovuto essere disposta, nè posta alla base della decisione.

Le censure di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione non sono fondate.

Con accertamento non sindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale deve ritenersi la responsabilità di tutti i conducenti partecipanti della gara, i quali debbono rispondere – a titolo di cooperazione – di tutti i fatti colposi, derivati dalla imprudenza anche di uno solo di essi, precisando che delle lesioni riportate da uno dei conducenti a seguito di incidente, è chiamato a rispondere anche l’altro partecipante.

La semplice promozione e/o l’accettazione della sfida da parte di uno dei partecipanti – hanno sottolineato i giudici di appello – costituisce l’antecedente causale di ogni evento dannoso oltre che a carico di terzi, anche a carico di ognuno dei partecipanti stessi, posti in ciò su un piano assolutamente paritario, avendo le condotte di ciascuno di essi ugualmente determinato l’evento.

Per questa ragione, ha rilevato la Corte territoriale, si imponeva il riconoscimento della concorrente responsabilità del V. (al cinquanta per cento, insieme con quella del P.).

Qualora più conducenti abbiano dato luogo ad una (vietata) gara di velocità tra di loro, il fatto che uno di essi, dopo aver fatto l’ultimo sorpasso, venga tamponato da un altro e perda perciò il controllo del mezzo, non esclude la sua concorrente responsabilità in ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che – con la manovra di sorpasso – la gara di velocità fosse effettivamente cessata.

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, i quali hanno rilevato che i due contendenti si ponevano su di un piano di assoluta parità ed hanno concluso per un eguale responsabilità del cinquanta per cento a carico del V. e del P. (dopo aver ricordato, incidentalmente, che nessuno dei due conducenti indossava il casco protettivo).

Quanto alla diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, si tratta, anche in questo caso, di censure inammissibili in questa sede, avendo la Corte territoriale motivato ampiamente sul punto.

Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA