Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23349 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 19/09/2019), n.23349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15028/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A., in persona del direttore

generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio

dell’Avv. Paolo Puri, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,

dagli Avv. Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 846/36/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 18 febbraio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia rigettò il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano di accoglimento del ricorso dell’Istituto Luso Farmaco d’Italia s.p.a. contro il silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza presentata dalla società il 10 febbraio 2006 (e reiterata l’11 novembre 2008) per il rimborso dell’IVA pari ad Euro 137.669,90 versata e non detratta – per l’anno 2002 (quanto alle annualità successive, dal 2003 al 2006, il relativo contenzioso fu definito con cessazione della materia del contendere) su acquisti di autovetture per uso aziendale, carburanti e lubrificanti, spese di impiego, custodia, riparazione, manutenzione e noleggio;

2. ritenne la CTR: a) l’incompatibilità dei limiti alla detrazione sulle autovetture aziendali con la sesta Dir. CEE n. 388/97, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 14 settembre 2006, in causa C-228/05; b) la conformità del comportamento della società al dettato del D.L. 15 settembre 2006, n. 258, conv., con modif., dalla L. 10 novembre 2006, n. 278; c) l’infondatezza dell’assunto dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la società avrebbe dovuto presentare l’istanza di rimborso entro il biennio D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, in quanto la società era stata posta in grado di esercitare il proprio diritto al rimborso solo con l’entrata in vigore della citata L. n. 278 del 2006, attuativi delle statuizioni recate dalla predetta sentenza della Corte di Giustizia, sicchè il riconoscimento del diritto al rimborso non poteva che valere indistintamente per tutti i periodi di imposta, compreso l’anno 2002; d) in ogni caso, l’interpretazione sostenuta dall’ufficio avrebbe comportato un’illegittima discriminazione in merito al termine per chiedere il rimborso;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo, cui replica l’Istituto Luso Farmaco d’Italia con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in combinato disposto con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, e del D.L. n. 258 del 2006, art. 1, conv., con modif., dalla L. n. 278 del 2006: i) in assenza di disciplina transitoria specifica, il diritto al rimborso in questione sarebbe escluso dal predetto D.L. n. 258 del 2006, art. 1, per le istanze (come quella in esame) relative al 2002, in quanto anteriori al periodo 1 gennaio 2003-13 settembre 2006, unico periodo disciplinato dal citato D.L.; ii) ne conseguirebbe la decadenza maturatasi per l’istanza presentata tardivamente il 10 febbraio 2006 oltre il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2; iii) l’annualità relativa al 2002 rimarrebbe fuori dalla nuova disciplina e dal diritto al rimborso, non potendosi ulteriormente retrodatare l’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia U.E. cit. su annualità per le quali la detrazione è stata esercitata ed il diritto ad ulteriormente detrarre ormai scaduto; iv) la successiva istanza dell’11 novembre 2008, presentata dalla società entro due anni dalla pubblicazione della sentenza, non sarebbe idonea ad ottenere il rimborso in quanto intervenuta su un rapporto già concluso;

4.1. replica, in sintesi, la società contribuente deducendo di aver presentato istanza “analitica” D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, e sostenendo che il diritto al rimborso dell’IVA versata sugli acquisti inerenti ad autoveicoli aziendali è previsto indistintamente per tutte le annualità precedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 258 del 2006, stante il chiaro tenore letterale della norma secondo cui – con effetto “novativo” sul diritto al rimborso dell’IVA non detratta in base alla normativa in contrasto con il diritto unionale – il rimborso spetterebbe indifferentemente a tutti i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impresa, arte o professione acquisti e importazioni di beni e servizi indicati nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), (dichiarato incompatibile con la cd. sesta Dir. dalla più volte citata sentenza della Corte di Giustizia U.E.); inoltre, la questione della decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dell’IVA non detratta in ragione dell’illegittimo divieto di cui al citato art. 19-bis1 presenterebbe una “peculiarità” che la collocherebbe al di fuori della portata di Sez. U, 16 giugno 2014, n. 13676;

4.2. il motivo è fondato;

4.3. l’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie argomentata dalla controricorrente si infrange contro i principi affermati dalla citata Sez. U n. 13676/2014, così massimata: “Allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.”; “Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.”;

4.4. orbene, è sufficiente rammentare come i cennati principi che sovvengono nel caso in esame ed ai quali il collegio intende senz’altro attenersi – abbiano trovato puntuale applicazione in tema di rimborso ai sensi del D.L. n. 258 del 2006: infatti, in fattispecie di versamenti effettuati anteriormente al 1 gennaio 2003 ed con riferimento ai giudizi pendenti alla data della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia U.E. 14 settembre 2006, C-228/05, Sez. 5, 21 febbraio 2018, n. 4150 ha, da ultimo, ribadito che “In tema d’IVA, la disciplina del rimborso forfettario, introdotta dal D.L. n. 258 del 2006, conv., con modif., in L. n. 278 del 2006, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione del 14 settembre 2006 in C-228/05, è applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di detta pronuncia, purchè relativi a versamenti effettuati tra il 1 gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, mentre ai versamenti effettuati prima di tale periodo, si applica, in mancanza di diverse statuizioni, il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ove è previsto che, l’istanza di restituzione non può essere proposta decorsi due anni dal pagamento” e che “Il termine di decadenza biennale previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, entro il quale può essere chiesto il rimborso dell’IVA indebitamente corrisposta all’Amministrazione finanziaria trova applicazione, in mancanza di una disciplina specifica, anche ove una norma interna sia stata dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, in quanto detto termine, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia, non è contrario ai principi di equivalenza e di effettività, in quanto consente ad un soggetto normalmente diligente di far valere i propri diritti” (ancora sulla salvezza del termine decadenziale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2, in tema di IVA si v. anche Sez. 5, 6 maggio 2015, n. 9034 e, specificamente quanto all’istanza di rimborso “analitica”, Sez. 5, 24 aprile 2015, n. 8373);

4.5. l’istanza di rimborso presentata dall’Istituto Luso Farmaco d’Italia è dunque tardiva.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata l’originaria domanda della contribuente con compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali, anche di legittimità, riscontratesi nella materia ed evidenziate dalle parti nei rispettivi scritti defensionali.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario compensando le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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