Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23349 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francsco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30392/2011 R.G. proposto da:

S.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Marchi e

avv. Filippo Castellani, con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, Lungotevere dei Mellini 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

– Venezia Giulia, n. 134/07/10 depositata il 25/10/2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2017

dal Consigliere Emanuela Gai.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, a seguito di impugnazione dell’Ufficio e di quella incidentale della ricorrente avverso la CTP di Gorizia, la CTR di Trieste, in accoglimento del ricorso principale dell’Ufficio, con la sentenza impugnata, confermava gli avvisi di accertamenti n. (OMISSIS) IRPEF e (OMISSIS) IRPEF e la relativa rideterminazione del reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e del D.M. 10 settembre 1992, per l’anno 2002 in Euro 94.324 (dichiarato Euro 35.549) e per il 2003 in Euro 90.217 (dichiarato 62.057), ritenendo corretta l’attribuzione nella misura del 100% della disponibilità di due immobili, anzichè, come sostenuto dalla contribuente, nella misura del 50%.

Che, in particolare, con riguardo all’immobile sito in (OMISSIS), immobile assegnato alla contribuente in sede di sentenza di separazione dei coniugi, nonostante il cambio di residenza della stessa, doveva ritenersi certamente nella disponibilità della ricorrente e come tale determinante la capacità reddituale in capo alla contribuente, e che analoghe conclusioni dovevano trarsi con riferimento all’altro immobile, sito in (OMISSIS), la cui disponibilità, al di là della formale intestazione, non era esclusa dalla circostanza che altri concorrevano al pagamento del mutuo intestato alla medesima, nè rilevava la circostanza che altri avevano la residenza in tale luogo.

Che, per tali ragioni, doveva essere affermata in capo alla contribuente, ai fini della normativa in esame, la disponibilità dei beni nella misura del 100% in relazione agli anni d’imposta 2002 e 2003 e per l’effetto, dovevano essere confermati gli avvisi di accertamento.

che, avverso la decisione della CTR la sig. S.C. propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso, cui resiste l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

che, con il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione del contraddittorio. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto la disponibilità dei beni immobili in capo alla ricorrente sulla scorta di una presunzione di capacità contributiva legale ai sensi dell’art. 2728 c.p.c.. Tale assunto sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha qualificato la presunzione scaturente dal c.d. redditometro come presunzione semplice con correlato onere probatorio in capo all’Ufficio, di poi il giudice avrebbe omesso di applicare la disciplina introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, e avrebbe dovuto necessariamente instaurare il contraddittorio prima di emettere l’avviso di accertamento, norma applicabile anche per accertamenti antecedenti al 2009.

che, con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 quater c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR non avrebbe considerato, con riguardo all’immobile sito in (OMISSIS), che l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione sarebbe intimamente connessa con la funzione che la legge assegna al coniuge affidatario di abitare nella casa coniugale con i figli, situazione che non ricorrerebbe nel caso in esame poichè la ricorrente aveva trasferito la sua residenza e dei suoi figli in (OMISSIS), sicchè verrebbe meno la disponibilità del bene.

che, con il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. 10 settembre 1992, artt. 2 e 3, e dell’art. 43 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto la disponibilità in capo alla ricorrente dell’immobile di (OMISSIS) non considerando l’attestazione di residenza di altra persona, convivente della S., situazione che non potrebbe ritenersi irrilevante ai fini della dimostrazione della riduzione della disponibilità del bene; il pagamento della quota del 50% della rata del mutuo da parte del convivente sarebbe indice di utilizzazione del bene e di conseguente riduzione della disponibilità in capo alla ricorrente.

che, in data 22 gennaio 2014, l’Agenzia delle entrate, premesso che la ricorrente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, provvedendo al pagamento delle somme dovute per l’anno 2003, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8.

ritenuto che, in via preliminare, debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, con riferimento all’accertamento relativo all’anno di imposta 2003, e che vi sono valide ragione per compensare le spese dell’intero giudizio.

che, viceversa, il ricorso della contribuente debba essere respinto con riguardo all’accertamento dei redditi per l’anno di imposta 2002, sul rilievo che la CTR ha fatto corretta applicazione della legge e la ratio decidendi è sorretta da congrua motivazione e conforme a diritto.

che, con riguardo al primo motivo di ricorso con cui deduce la violazione degli artt. 2728 e 2729 c.c., e del principio del contraddittorio, esso è inammissibile con riguardo al primo profilo di violazione di legge, poichè sollevato per la prima volta con il ricorso per cassazione, infondato con riguardo alla violazione del principio del contraddittorio alla luce della sentenza delle S.U. n. 24823 del 09/12/2015, Rv 637605, che ha escluso l’applicazione del contraddittorio endoprocessuale per gli accertamenti ai fini Irpef, ove non espressamente previsto, e considerato che il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, non ha efficacia retroattiva (Cass. n. 11283/16).

che, con riguardo al secondo motivo di ricorso, la censura di violazione di legge non è fondata avendo la CTR accertato, con statuizione in fatto non censurata, che la contribuente non aveva perso la disponibilità dell’immobile, già casa coniugale per il quale vigeva ancora l’assegnazione alla medesima, in forza di sentenza di separazione, la cui statuizione, peraltro, non era stata oggetto di modifica, e il cui cambio di residenza non faceva venir meno la disponibilità in capo alla medesima in assenza di un formale provvedimento di revoca.

che, parimenti, infondato è il terzo motivo di ricorso avendo la CTR ritenuta irrilevante ai fini della dimostrazione dell’altrui utilizzo, l’attestazione di residenza di terzi nell’immobile, prova ritenuta insufficiente a dimostrare una riduzione della disponibilità del bene e che, a fronte dell’intestazione formale del bene al pari dell’intestazione del connesso mutuo in capo alla ricorrente, la circostanza che terzi corrispondessero una quota della rata del mutuo, non scalfiva la dimostrazione della pienezza della disponibilità del bene.

che la ratio decidendi è conforme a legge e diritto tenuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12448/2011), in tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.M. Finanze 10 settembre 1992, individua la disponibilità dei beni in esso indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, (accertamento con metodo sintetico) nella condizione di chi “a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni”, situazione quest’ultima nella quale la CTR ha fatto rientrare la disponibilità della casa coniugale in assenza di modificazione del provvedimento di assegnazione in sede di separazione dei coniugi e l’intestazione formale di un immobile e del connesso contratto di mutuo ove risiede il contribuente.

che, conseguentemente il ricorso della contribuente relativo all’accertamento per l’anno 2002 deve essere rigettato.

che, per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio relativo all’accertamento dell’anno 2003 e compensa le spese dell’intero processo.

Rigetta il ricorso relativo all’anno 2002 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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