Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23348 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 19/09/2019), n.23348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3450/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Camillo Sabatini n. 150

(V.B. 5/1), presso lo studio dell’Avv. Antonio Cepparulo,

rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Amatucci giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 403 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO, depositata il 21

dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Campania-Sezione staccata di Salerno rigettò il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Avellino di accoglimento del ricorso di Mive s.r.l. contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IRPEF, ritenute alla fonte, IVA, IRPEG e IRAP, relativamente agli anni 2002 e 2003, riferita ad un’istanza di condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9-bis, cui non era seguito, dopo il versamento della prima rata nei termini, il saldo dell’intero importo dovuto;

2. ritenne la CTR quanto segue: “Le due controversie, scaturiscono dal provvedimento del diniego della definizione richiesta dalla società ricorrente L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, comma 1, e dalla iscrizione a ruolo dei tributi e delle sanzioni dovute dalla liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. La sanatoria consentiva la definizione agevolata con il pagamento della prima rata e pertanto in assenza di espressa contraria previsione, per carenza sistematica, la soluzione positiva debba essere data la possibilità di regolarizzare pagamenti rateali come per ritardati o omessi versamenti. Il legislatore ha sancito la inefficacia della domanda di condono, quale conseguenza del mancato versamento delle somme dovute, solo ed unicamente nella citata L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 3.”;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, cui replica Mive con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. preliminarmente, Mive eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della procura specificamente conferita dall’Agenzia delle Entrate all’Avvocatura Generale dello Stato per il presente giudizio, posto che, a mente del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, l’Agenzia delle Entrate non è difesa ope legis dall’Avvocatura erariale, potendo avvalersi del detto patrocinio in riferimento a singoli procedimenti;

4.1. l’eccezione non ha pregio, essendo sufficiente qui richiamare il costante insegnamento (da ultimo, Sez. 5, 4 novembre 2016, n. 22434 e già Sez. 5, 5 luglio 2011, n. 14785, citata in motivazione da Sez. 6-5, 4 marzo 2013, n. 5336, resa in altra controversia tra le parti nella quale Mive si è vista respinta la stessa eccezione ora in esame) secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5, inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore.”; è poi appena il caso di osservare che il richiamo operato da Mive a Sez. U, 14 febbraio 2006, n. 3116 non è idoneo a sostenerne l’assunto, posto che anche il citato arresto – concernente la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti dopo l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate – afferma non essere necessaria una specifica procura per il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;

5. ciò chiarito, con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR, nell’affermare che le “due controversie” scaturiscono dal provvedimento di diniego della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, richiesta dalla società, e dall’iscrizione a ruolo delle imposte e sanzioni conseguenti alla liquidazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, avrebbe pronunciato oltre la domanda, invero diretta esclusivamente all’annullamento della cartella di pagamento, non avendo Mive proposto alcuna impugnazione del diniego del condono, divenuto pertanto definitivo, sicchè il ricorso avverso la cartella di pagamento, successivamente presentato, non avrebbe potuto rimettere in discussione il mancato perfezionamento della sanatoria;

6. con il secondo motivo si denuncia vizio motivazionale: la CTR, nel ritenere valido il condono, avrebbe considerato automaticamente illegittima l’iscrizione a ruolo dando per scontato che tutte le imposte iscritte a ruolo avessero formato oggetto di sanatoria per gli omessi versamenti; al contrario, dall’esame del quadro E della dichiarazione di condono risulta che l’IRPEG 2002 e l’IRAP 2003 iscritte a ruolo non hanno formato oggetto di richiesta di sanatoria, così come parte delle ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta per il 2003 e parte dell’IVA e dell’IRAP 2002, nonchè dell’IRPEG e dell’IVA 2003;

7. con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 9-bis e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto perfezionato il condono con il versamento della sola prima rata in violazione del citato art. 9-bis, essendo altresì inconferente il richiamo, operato dalla CTR, all’art. 11, citato comma 3, riguardante il caso, affatto differente, della definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’INVIM;

8. i tre mezzi – che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tutti afferenti, in sostanza, alla questione dell’ambito applicativo della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, e della sua incidenza sulla successiva iscrizione a ruolo per la riscossione dei tributi oggetto della domanda di condono – sono complessivamente fondati;

8.1. è incontestato che, per quanto rileva in questa sede, Mive presentò il 29 maggio 2004 istanza di definizione dei ritardati od omessi versamenti per complessivi Euro 1.626.557,00 per gli anni 2002 e 2003 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, effettuando un solo versamento di Euro 14.572,00 quale prima rata; il 16 febbraio 2006 l’ufficio notificò alla contribuente il diniego di definizione per “versamenti a rate da condono carenti rispetto al dichiarato (quadro E)” – diniego contro cui la contribuente non propose ricorso – e, previa iscrizione a ruolo, l’agente per la riscossione notificò il 14 marzo 2007 la cartella di pagamento per complessivi Euro 2.317.452,05 a titolo di imposte, sanzioni e interessi, impugnata da Mive innanzi alla CTP di Avellino;

8.2. ora, pur rammentato l’indirizzo secondo cui, nel (diverso) caso della mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono al contribuente, questi, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta (Sez. 5, 29 luglio 2016, n. 15881) e, nel giudizio di impugnazione dell’iscrizione a ruolo, può sempre far valere tra le proprie difese anche quelle relative al diritto di beneficiare del condono (Sez. 6-5, 6 luglio 2012, n. 11458), è di tutta evidenza l’extrapetizione, di cui al primo mezzo, che vizia la sentenza impugnata, la cui cursoria motivazione accenna a “due controversie” laddove la materia del contendere attiene esclusivamente all’impugnazione della cartella di pagamento, unico provvedimento attaccato da Mive; è poi appena il caso di osservare che la censura, aderendo alla motivazione impugnata, non pone una questione “nuova” come pretenderebbe la contribuente a p. 6 del controricorso;

8.3. la fondatezza del secondo mezzo – rispetto al quale Mive non propone specifiche repliche – riposa pianamente sul contenuto del quadro E (debitamente riportato nel corpo del ricorso) della domanda di condono compilata dalla contribuente, ciò che smentisce l’integrale illegittimità dell’iscrizione a ruolo, ritenuta dalla CTR sulla base dell’assunto secondo cui “La sanatoria consentiva la definizione agevolata con il pagamento della prima rata e pertanto in assenza di espressa contraria previsione, per carenza sistematica, la soluzione positiva debba essere data la possibilità di regolarizzare pagamenti rateali come per ritardati o omessi versamenti.”;

8.4. tale assunto – investito direttamente dal terzo mezzo – è manifestamente errato poichè si infrange contro il consolidato orientamento della Sezione secondo cui la definizione agevolata in discorso si perfeziona solo con l’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis (condono cd. clemenziale), non essendo suscettibili di applicazione analogica le disposizioni contenute nella medesima L., artt. 8, 9, 15 e 16 (condono cd. premiale), che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 31133; Sez. 6-5, 8 novembre 2013, n. 25238; Sez. 6-5, 7 maggio 2013, n. 10650; Sez. 6-5, n. 5336/2013 cit.); del resto, nel solco di tale linea interpretativa la recente Sez. 5, 7 novembre 2018, n. 28362 afferma la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-bis, per disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata contemplate dalla L. n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede il perfezionamento della definizione agevolata con la presentazione dell’istanza di condono ed il versamento della prima rata, stante la diversità delle fattispecie poste a confronto e l’eccezionalità delle disposizioni in materia di condono per loro natura insuscettibili di applicazione analogica (come ribadito, una volta di più, da Sez. 5, 6 luglio 2018, n. 17796); chiarissimo, ancora, il principio affermato da Sez. 5, 22 dicembre 2016, n. 26683:

“Il condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge”;

8.5. per il resto, palesemente inconferente risulta il richiamo operato dalla CTR alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 3, riguardante imposte diverse da quelle oggetto della cartella di pagamento impugnata;

8.6. infine, e per mera completezza di trattazione, non può che rilevarsi la genericità dell’assunto di cui a pp. 11-12 del controricorso circa la pretesa acquiescenza dell’ufficio alla validità del condono erroneamente ritenuta dalla CTR e l’asserita violazione del principio di doppia imposizione;

9. Le suesposte ragioni di manifesta fondatezza del ricorso – decidibile, per quanto si dirà subito appresso, nel merito – esonerano il collegio dal valutare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente per la riscossione, invece evocato nei gradi di merito: per vero, il rispetto dei principi di ragionevole durata del processo e della “ragione più liquida” impone, in presenza di un’evidente inammissibilità del ricorso per cassazione ovvero della sua manifesta fondatezza, di definire con immediatezza il relativo procedimento, potendosi omettere ogni attività processuale che si riveli del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (cfr. da ultimo Sez. 2, 18 aprile 2019, n. 10839 e Sez. 2, 10 maggio 2018, n. 11287).

10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata l’originaria domanda della contribuente Mive s.r.l., con compensazione delle spese del giudizio di merito – secondo quanto statuito sul punto nei precedenti gradi – e condanna della predetta alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese del giudizio di merito e condanna la controricorrente alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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