Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23347 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 19/09/2019), n.23347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21925/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A., in persona del direttore

generale, elettivamente domiciliata in Roma, largo Somalia n. 67,

presso lo studio dell’Avv. Rita Gradara che, unitamente agli Avv.

Gaspare Falsitta e Nicoletta Dolfin, la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/26/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 16 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. si legge nella sentenza impugnata che con la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 1992 l’Istituto Luso Farmaco d’Italia s.p.a. esponeva un credito complessivo di lire 772.771.000, di cui chiedeva il rimborso limitatamente alla somma di lire 300.000.000; l’ufficio emetteva avviso di rettifica riconoscendo il credito limitatamente a lire 662.523.000, con un minor credito d’imposta di lire 110.248.000, senza procedere a recupero, ed irrogava la sanzione pecuniaria per complessive lire 112.048.000;

2. la società contribuente ricorreva contro l’avviso di rettifica innanzi alla CTP di Milano che lo annullava; interposto gravame dall’ufficio, la CTR della Lombardia lo rigettava; nelle more del conseguente giudizio di cassazione la contribuente si avvaleva della procedura definitoria L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16 (L. fin. 2003) con istanza corredata dal versamento del 10 per cento (Euro 5.693,83) del minor credito IVA originariamente accertato; questa Corte (Sez. 5, 2 maggio 2005, n. 9043), vista l’attestazione della regolarità della domanda e del pagamento integrale del dovuto, dichiarava estinto il giudizio;

3. successivamente alla definizione della lite, con istanza del 20 settembre 2007 la società chiedeva il rimborso del credito disconosciuto con l’avviso di rettifica – come definito ex art. 16 citato per lire 110.248.000; serbato il silenzio dall’amministrazione, la CTP di Milano accoglieva il ricorso della società con sentenza confermata dalla CTR della Lombardia, che condannava l’ufficio “al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in via equitativa in Euro 6.000.”;

4. questa la motivazione della CTR: “La società ha esposto un credito in dichiarazione in parte disconosciuto dall’Ufficio tramite avviso di rettifica prima impugnato e poi definito dalla stessa tramite condono. Definita la lite e risolta in conseguenza la contestazione con l’Amministrazione Finanziaria hanno acquisito piena validità ed efficacia i dati esposti nella dichiarazione del contribuente. Con il condono l’avviso di rettifica non viene annullato ma definito con il pagamento da parte del contribuente di una somma che produce lo stesso effetto dell’annullamento in quanto annulla i dati accertati restituendo validità a quelli dichiarati. Quindi essendo stato eliminato l’accertamento torna ad assumere piena validità e rilevanza il credito inizialmente dichiarato.” (p. 3 della sentenza);

5. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui replica l’Istituto Luso Farmaco d’Italia con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

6. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16: erroneamente la CTR avrebbe ritenuto che la definizione della lite comporta l’eliminazione dell’atto impugnato e la reviviscenza dei dati esposti dalla contribuente nella dichiarazione originaria; a sostegno dell’assunto la ricorrente richiama l’insegnamento di Sez. 5, 3 dicembre 2007, n. 25240 ed invoca il citato art. 16, comma 5, a mente del quale il rimborso sarebbe ammesso solo per le somme in contestazione versate per effetto dell’atto impositivo o sanzionatorio impugnato, laddove nella specie l’atto impugnato non aveva comportato il recupero di imposte, ma solo la riduzione del credito esposto in dichiarazione sicchè, nulla avendo versato la contribuente in via provvisoria nel corso del giudizio, essa non avrebbe diritto al rimborso richiesto;

6.1. l’eccezione di inammissibilità del mezzo svolta dalla controricorrente, secondo la quale la questione relativa al divieto del rimborso posto dal citato art. 16, comma 5, sarebbe nuova e comporterebbe una non consentita mutatio libelli, non ha pregio: invero, posto in generale che costituisce domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicchè risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine, la semplice puntualizzazione del dato normativo invocato a sostegno della domanda non costituisce mutatio libelli, ma integra una mera difesa in punto di diritto, sicchè può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio (Sez. L, 4 novembre 2014, n. 23481);

6.2. ora, anche a voler recepire la sequenza degli scarti defensionali in cui, secondo la contribuente (p. 7 del controricorso), sarebbe incorsa l’Avvocatura erariale, la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all’individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica, sicchè è ben possibile invocare, a fondamento della pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento (in tali sensi, Sez. 3, 27 settembre 2018, n. 23167; conf. Sez. 1, 9 maggio 2016, n. 9333); chè, anzi, la modificazione della domanda ammessa può arrivare a riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr. Sez. U, 15 giugno 2015, n. 12310 e successive conformi);

6.3. tanto richiamato, il motivo è fondato, peraltro nei sensi di seguito precisati;

6.4. vanno tenuti fermi gli approdi sistematici di cui a Sez. U, 6 luglio 2017, n. 16692 che, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale in tema di condono (Corte Cost., 8 luglio 1975, n. 185 e, in particolare, Corte Cost., 27 luglio 2005, n. 340), ha affermato sia pure in tema di cd. condono tombale L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, ma con proposizione di carattere generale – che il condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (in tal senso già Sez. U, 5 giugno 2008, n. 14828) e che il condono elide i debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sugli eventuali crediti, non influendo sull’ammontare dei crediti, e non impedisce all’erario di vagliarli, di contestarli e di recuperarne gli importi esposti in dichiarazione, e ciò in accordo con le peculiarità proprie dell’IVA quale tributo armonizzato;

6.5. ne consegue allora che la società contribuente ha operato, nella specie, una non consentita riproposizione dell’originaria pretesa al riconoscimento del rimborso del credito IVA nonostante l’intervenuta adesione alla definizione agevolata della lite secondo i termini di cui all’avviso di rettifica notificatole a suo tempo dall’amministrazione: invero, una volta definita in tal modo la res litigiosa, l’Istituto Luso Farmaco d’Italia non può pretendere di farla rivivere reclamando di bel nuovo il rimborso del credito IVA originariamente richiesto e disconosciuto; ciò in quanto il condono elide la pretesa impositiva unitamente all’impugnazione del contribuente, ma pur sempre “all’interno del perimetro segnato, da un lato, dalla stessa pretesa impositiva e, dall’altro, dall’oggetto del contenzioso proposto dal contribuente” (Sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22262);

6.6. per il resto, occorre notare come non possa farsi applicazione, nel caso in esame, dell’art. 16, più volte citato comma 5, non ricorrendo l’ipotesi della possibilità di restituzione (sotto la condizione della soccombenza dell’amministrazione nei gradi di merito) “delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa” (tale il testo della disposizione);

7. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, e degli artt. 91 e 114 c.p.c.: la condanna “in via equitativa” alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sarebbe al di fuori delle previsioni di legge;

7.1. il motivo – peraltro in concreto assorbito dall’accoglimento di quello che lo precede – è in sè fondato: se è vero, in generale, che la critica alla statuizione sul governo delle spese processuali non può che muovere dall’allegazione del mancato rispetto della tariffa professionale, nondimeno è la tariffa (non un generico criterio equitativo) il parametro di liquidazione delle spese funzionale al controllo della relativa statuizione (“In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, pur essendo dotato di poteri discrezionali nella determinazione dei compensi, deve tuttavia sempre attenersi alle disposizioni della tariffa professionale, non potendo effettuare una liquidazione globale informata a criteri equitativi, che non consenta di verificare l’osservanza dei limiti (nella specie, minimi) della tariffa stessa”: Sez. 2, 6 aprile 1989, n. 1643); nella stessa logica, non è ammessa la liquidazione unitaria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come costantemente affermato da questa Corte (fin da Sez. 3, 12 giugno 1968, n. 1889; da ultimo si v. Sez. 6-3, 6 dicembre 2017, n. 29145, Sez. 6-5, 30 settembre 2016, n. 19623, Sez. L, 25 novembre 2011, n. 24890).

8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata l’originaria domanda dell’Istituto Luso Farmaco d’Italia s.p.a. con compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione della complessità della questione e dell’assenza di precedenti specifici.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel

merito, rigetta il ricorso originario compensando le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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