Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23345 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23313/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.B.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 22/27/09 depositata il 29 giugno 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2017

dal Consigliere Dr. Emanuela Gai.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con istanza in data 29 luglio 2009, M.B. avanzava istanza di rimborso, presso l’Agenzia dell’Entrate di Venezia, dell’imposta Irpef di Euro 169.659,00 indebitamente pagata, per l’anno 2003, sul presupposto, riconosciuto da una sentenza del Tribunale del lavoro di Pistoia, della natura di “risarcimento del danno emergente” dell’importo di cui alla controversia tra il predetto e la Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria, sicchè non doveva essere sottoposta a tassazione la predetta somma attesa la natura risarcitoria;

che, avverso il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle entrate, il M. presentava ricorso dinanzi alla CTP di Venezia argomentando l’illegittimità del provvedimento di diniego per erronea interpretazione dell’art. 6 del TUIR;

che, la CTP di Venezia riconosciuta la qualificazione del risarcimento del danno emergente delle somme corrisposte al M. e recependo l’efficacia giuridica riflessa della statuizione del Tribunale di Pistoia, accoglieva il ricorso e compensava le spese,

che, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso alla CTR del Veneto che con la sentenza impugnata (sentenza n. 22/27/09 depositata in data 28 giugno 2009) respingeva l’appello “non sussistendo valide ragioni per discostarsi da quanto deciso dal Giudice del Lavoro di Pistoia con la sentenza n. 362 del 2004 per quanto riguarda la qualificazione giuridica di risarcimento del danno emergente data alla fattispecie in esame”,

che avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo. Deduce la ricorrente l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo non avendo fornito la CTR di Venezia alcuna argomentazione in merito alla qualificazione giuridica delle somme corrisposte al M. essendosi la CTR limitata con affermazione apodittica a ritenere di non discostarsi dalla qualificazione data dal Tribunale di Pistoia;

che M.B. ha resistito mediante controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 366-bis c.p.c. e, nel merito, l’immodificabilità della qualificazione, in termini di danno emergente delle somme corrisposte al M. in ragione del giudicato formatosi sul punto anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ma titolari di diritto dipendente dalla statuizione definita in quel processo;

che, successivamente, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. insistendo nell’accoglimento dei motivi di cui al controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il ricorso sia inammissibile essendo carente “della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” ex art. 366 bis c.p.c., che è orientamento consolidato (cfr. Corte Cass. SU 1.10.2007 n. 20603, Cass. n. 8897/2008, Cass. 5858/2013) che “allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso ma anche formulando al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso”;

che tale sintesi, come è dato evincere dall’art. 366 bis c.p.c., non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume una propria autonoma funzione volta a consentire la immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante – ove correttamene valutato – ai fini della decisione favorevole al ricorrente (Cass. 5353/2013);

che, nel caso in esame, non v’è dubbio che trovi applicazione il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., disposizione vigente ratione temporis, dal momento che la sentenza impugnata n. 22/27/09 della CTR di Venezia, è stata depositata in data 29/06/2009, e dunque nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., prima dell’intervento abrogativo ad opera della L. n. 69 del 2009 che, all’art. 58 comma 5 ha disposto espressamente che la citata Legge, art. 47, comma 1, lett. d) che aveva abrogato l’art. 366 bis c.p.c. si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente alla data di entrate in vigore della legge cioè al 4 luglio 2009;

che, la ricorrente ha impugnato la sentenza invocando un vizio di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento alla qualificazione della somma percepite dal contribuente in forza della sentenza del Tribunale di Pistoia, ritenute dal giudice a quo quale risarcimento del danno;

che il ricorso non contiene, a conclusione del motivo di ricorso, la formulazione di alcuna sintesi riassuntiva del profilo che, in base all’articolata censura, rileverebbe in vista della domanda di cassazione;

che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in base al principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento dei compensi di lite, come liquidati in dispositivo;

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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