Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23344 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8592/2010 R.G. proposto da:

SO.M.I.PRESS s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Santini

e Piero Sandulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

via Paolucci di Calboli 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche, n. 51/6/2009 depositata il 04/02/2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2017

dal Consigliere Dr. Emanuela Gai;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con istanza in data 30 giugno 2003, la SO.MI PRESS s.p.a., in persona del legale rappresentante, avanzava istanza di rimborso delle imposte indebitamente pagate con riferimento ai minori ricavi, non riconosciuti per l’annualità 1999 per difetto di competenza del periodo di imposta, relativamente all’imposta Irpeg per Lire 15.130.910 (Euro 7814,46) e imposta Irap per Lire 1.738.000 (Euro 897,60),

che la società richiamava, a fondamento dell’istanza, le risultanze del PVC di contestazione redatto dal Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Ancona, in data 18 luglio 2001, a conclusione di una verifica generale dalla quale, tra l’altro erano contestati costi indeducibili per difetto di competenza relativi a “note di credito da emettere” per resi di merci e per errate fatturazioni, in quanto ritenuti, dall’organo verbalizzante, tutti i costi di competenza del periodo di imposta successivo, che, essendosi formato il silenzio-rifiuto sulla predetta istanza, la SO.MI PRESS s.p.a. adiva la Commissione Tributaria Provinciale eccependo che il debito d’imposta che l’ente impositore riteneva accertato in relazione all’anno 1999, avrebbe comportato inevitabilmente corrispondenti maggiori imposte pagate dalla società nel periodo successivo proprio per la corretta imputazione temporale dei minori ricavi conseguiti, e il rifiuto appariva del tutto illegittimo in quanto contraddittorio con le sue premesse comportando un indebito arricchimento da parte del fisco;

che, con sentenza n. 108/5/2006, depositata il 31 ottobre 2006, la Commissione Tributaria provinciale respingeva ricorso in considerazione del fatto che “essendo stato accolto dalla commissione il ricorso relativo alla legittimità del principio di competenza temporale nell’anno 1999, l’istanza non ha più ragion d’essere”;

che la società proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, con sentenza numero 51/6/09, depositata il 4 febbraio 2009, respinge il ricoso avverso tale sentenza;

che, avverso la decisione della CTR la SO.MI PRESS s.p.a. propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, cui resiste l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

che, con il primo motivo di ricorso deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il fatto controverso sarebbe univocamente individuato dalla CTR nella questione relativa alla corretta contabilità delle note di credito effettuate dalla società ricorrente dell’anno 1999 e la CTR avrebbe respinto l’appello della società richiamando, senza neppure indicare gli estremi, una propria coeva sentenza che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento scaturito dal processo verbale di constatazione del 18 luglio 2001 della Guardia di Finanza. L’aver richiamato per relationem altra sentenza integrerebbe il dedotto vizio di omessa o comunque insufficiente motivazione. La sentenza motivata con rinvio ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, sarebbe nulla perchè carente di motivazione. Trattandosi di sentenza non passata in giudicato, la decisione produrrebbe effetti soltanto all’interno di ciascun separato distinto procedimento, sicchè non potrebbe valere in un diverso procedimento. La mancanza di un’autonoma esauriente motivazione non consentirebbe così il controllo di legittimità sull’operato del giudice, che, col secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, seconda parte in relazione all’art. 360 c.p.c, n. 4, e nullità della sentenza. La CTR avrebbe respinto l’appello senza prendere posizioni in alcun modo sulla legittimità del rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate eludendo la domanda a lei rivolta.

La CTR sarebbe poi incorsa in un evidente vizio di ultra petizione.

Ricorrerebbe anche il vizio di omessa pronuncia essendosi limitata a richiamare per relazione altra sentenza non ancora passata in giudicato. Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. si chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi in relazione al seguente quesito di diritto: “dica la Corte se ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35 comma 3, seconda parte, la motivazione della sentenza possa essere redatta per relazione rispetto ad altra sentenza quando la motivazione stessa si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento”;

che, in data 29 maggio 2017, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con cui ha dato atto che è intervenuta sentenza n. 3581 del 2016 della Corte di cassazione con la quale è stato respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate avvero la CTR che aveva, tra l’altro, annullato il rilievo concernente l’indeducibilità dei costi per difetto di competenza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il ricorso sia inammissibile in ragione del giudicato esterno, che produce effetti riflessi anche sulla causa da giudicare, costituito dalla definitività della pronuncia di annullamento dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, scaturito dal processo verbale di constatazione del 18 luglio 2001 della Guardia di Finanza, per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 3581/16 che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR delle Marche che, in accoglimento del ricorso della società, aveva annullato l’avviso di accertamento a fini Irpeg, Irap e Iva per l’anno 1999, confermando la legittimità dell’indicazione dei minori ricavi come dedotto dalla ricorrente, che è orientamento consolidato (cfr. Corte Cass. Sez. 5 n. 16675/2011, Cass. n. 11219/2014, Cass. 15627/2016, Cass. 8607/2017) che “l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità” “in quanto l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto;

che, l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di cassazione, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. n. 9512/2009);

che, nel caso in esame, non v’è dubbio che in applicazione dei principi sopra richiamati discenda una sopravvenuta carenza di interesse di questo ricorso avente ad oggetto il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per effetto dei minori ricavi ora accertati in via definitiva dalla sentenza di annullamento dell’originario accertamento;

che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

che, sussistono valide ragioni per compensare le spese tra le parti.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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