Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23342 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32975-2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;

– ricorrente –

Contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE di TARANTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30 presso lo studio PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI ZUCCARETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 349 pubblicata il 6.11.2017, ha respinto l’appello di F.M., confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda della predetta, dipendente dell’Azienda USL TA/1, di riconoscimento dello svolgimento, a far data dal 9.4.1991, delle mansioni superiori di coordinatrice rientranti nella categoria D, con condanna al pagamento dal giugno 1998 delle differenze retributive ed inoltre dell’indennità di coordinamento prevista dal CCNL Sanità, artt. 9 e 10 (e riconosciuta dall’Azienda a partire dal 31.3.2005);

2. la Corte territoriale, riguardo alle funzioni di coordinamento rivendicate per il periodo anteriore al 31.3.2005 (i motivi di ricorso non investono la decisione d’appello sulla domanda di superiore inquadramento in categoria D), ha confermato la decisione di primo grado che aveva escluso la sussumibilità della posizione della F. nella previsione di cui dal CCNL di settore, art. 10, comma 1, che subordina il riconoscimento dell’indennità all’effettivo e comprovato svolgimento delle funzioni di coordinamento ed aveva valorizzato la discrezionalità dell’Asl nel relativo conferimento;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.M., affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto con controricorso, illustrato da successiva memoria;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso F.M. ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del CCNL, art. 10, comma 7;

6. ha premesso che la sentenza di primo grado (prodotta in allegato al ricorso e trascritta per estratto) aveva accertato, in base all’attestazione del Dott. C., l’effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento quanto meno a far data dal 1998 ed aveva poi rigettato la domanda della lavoratrice sul presupposto che, ai sensi del CCNL, art. 10, comma 7, l’attribuzione dell’indennità di coordinamento avesse natura discrezionale; tale statuizione era stata impugnata col ricorso in appello ma confermata dalla Corte di merito; ha argomentato l’erroneità di tale decisione sostenendo come fosse discrezionale la scelta dell’amministrazione di attribuire l’indennità in oggetto anche al personale proveniente dalla categoria C, ma non la scelta di riconoscere la predetta indennità ai dipendenti che avessero effettivamente espletato funzioni di coordinamento; ha richiamato la sentenza di legittimità n. 10009 del 2010;

7. ha affermato che il diritto della dipendente alla indennità di coordinamento a decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL 20.9.2001 risultasse dai seguenti presupposti: l’Azienda, con determina n. 761 del 2005 (prodotta in allegato al ricorso) aveva deliberato di riconoscere l’indennità anche ai dipendenti di categoria C, in applicazione del citato CCNL, art. 10, comma 7; il Tribunale aveva accertato con efficacia di giudicato l’effettivo svolgimento da parte della F. delle funzioni di coordinamento quantomeno a far data dal 1998, e di ciò era stata fornita prova documentale mediante disposizione di servizio del 22.9.1998 (prodotta in allegato al ricorso); l’incarico di coordinare il servizio di dialisi ed il relativo personale era stato attribuito alla predetta dal primario del reparto;

8. col secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. per non avere la Corte di merito tenuto conto dell’accertamento con efficacia di giudicato dell’effettivo svolgimento delle mansioni di coordinamento;

9. col terzo motivo di ricorso è stata denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1362 – 1371 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato la Delib. n. 761 del 2005, e non considerato che con essa l’Asl aveva voluto riconoscere l’indennità di coordinamento anche ai dipendenti inquadrati in categoria C;

10. i motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati in ragione dei principi già enunciati da questa Corte con le sentenze n. 18035 del 2017; n. 16088 del 2016; n. 15444 del 2016, ai quali si intende dare continuità, atteso che le argomentazioni della ricorrente non introducono argomenti per una diversa statuizione;

11. le pronunce richiamate hanno affermato che l’attribuzione al personale proveniente dalla categoria C dell’indennità di coordinamento, ai sensi del CCNL di settore, art. 7, comma 10, richiede una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, un automatismo tra indennità di coordinamento e svolgimento della funzione di coordinamento; che il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto sanità, II biennio economico 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie prevedeva -ravvisando che l’insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonchè al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili – la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D; che al personale già appartenente alla categoria D e svolgente funzioni effettive di coordinamento veniva attribuita una specifica indennità (cfr. artt. 9 e 10); che ai sensi del citato CCNL, art. 10, comma 7, in sede di prima applicazione del contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l’incarico di coordinamento era affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, ed era rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C cui era riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5; che, dunque il tenore delle disposizioni contrattuali richiamate evidenzia il fondamento contrattuale della possibilità di attribuire tale indennità al personale proveniente dalla categoria C all’esito di una valutazione dell’Azienda che deve tenere conto della propria situazione organizzativa;

12. nel caso di specie, come affermato nella sentenza impugnata, la valutazione discrezionale dell’Azienda sulla possibilità di attribuire la citata indennità al personale proveniente dalla categoria C era mancata, con la conseguenza che nessuna posizione giuridica soggettiva era sorta in capo alla dipendente;

13. il rigetto della pretesa di quest’ultima di retrodatazione delle funzioni di coordinamento e del diritto alla relativa indennità poggia su una corretta interpretazione del contratto collettivo, conforme ai precedenti di questa Corte e la sentenza impugnata si sottrae pertanto ai vizi di violazione di legge e di contratto collettivo denunciati, risultando assorbita la denuncia di violazione del giudicato che si assume formato sull’effettivo svolgimento dell’attività di coordinamento, di cui al secondo motivo di ricorso;

14. non è pertinente il richiamo fatto in ricorso alla sentenza Cass. n. 10009 del 2010 che si riferisce alla indennità per incarico di coordinamento prevista dal CCNL Comparto Sanità biennio economico 2000-2001, art. 10, comma 3;

15. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

16. la regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

17. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giovanni Zuccaretti, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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