Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23342 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. III, 19/09/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 19/09/2019), n.23342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1958-2018 proposto da:

MANTEX MANUFACTURING TEXTILES INC. SRL in persona del c.c. legale

rappresentante pro tempore Dott. P.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 62, presso lo studio

dell’avvocato FLAVIO NICOLOSI, rappresentata e difesa dagli avvocati

CARMELO BRIGUGLIO, EMANUELE RUGGERI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI

MESSINA IN LIQUIDAZIONE, ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE REGIONE

SICILIANA, ISTITUTO REGIONALE SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 973/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. IL PROCEDIMENTO. Con ricorso avviato per la notifica l’8-9 gennaio 2018 la società MANTEX MANUFACTORING TEXTILE Srl ricorre per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Messina, n. 973/2017, depositata il 28 settembre 2017, relativa a una controversia inerente alla pretesa di restituzione, per indebito oggettivo, di oneri versati nella misura di Euro 331.033,42, oltre interessi legali dall’esborso fino all’effettivo soddisfo, versati dalla società in forza di una richiesta avanzata dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina, ritenuta somma illegittimamente versata in quanto riguardante un immobile in proprietà della società, di cui era stata chiesta la trasformazione della destinazione da industriale in commerciale, nonostante i lotti che lo costituivano fossero stati acquistati prima del 1988. La parte ricorrente deduceva che per la stessa questione era stata proposta innanzi alla Corte d’appello domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4. Il ricorso è affidato a tre motivi. Per i resistenti si è costituito il solo Assessorato alle attività produttive della regione Siciliana che ha notificato controricorso per dedurre che alcuna censura è stata mossa dal ricorrente in merito alla dichiarata carenza di legittimazione della Regione Siciliana, essendo subentrato l’IRSAP alla gestione liquidatoria dei consorzi soppressi. La parte ricorrente ha prodotto memoria.

2. IL FATTO. Nel primo giudizio svoltosi innanzi al tribunale di Messina la pretesa restitutoria della società ricorrente era stata accolta sull’assunto che la richiesta di pagamento degli oneri avanzata dal Consorzio riguardasse immobili che non ricadevano nell’ambito di applicazione della L.R. n. 1 del 1984, che prevedeva il versamento di oneri collegati a richieste di trasformazione della destinazione degli immobili relativamente alle aree acquistate dopo il 1988 e non prima di tale data; il Tribunale aveva rilevato altresì che l’art. 30 del regolamento del Consorzio era stato annullato dal Tar di Catania e che proprio per tale motivo tale annullamento dovesse avere carattere generale e costituisse un giudicato per il giudizio in corso.

3. Il giudizio di appello era stato avviato sia dal Consorzio che dall’Istituto Regionale per lo Sviluppo per chiedere la riforma della sentenza in relazione all’estensione del giudicato amministrativo a un rapporto già esaurito e consolidato, poichè la società ingiunta del pagamento mai aveva contestato i provvedimenti consequenziali di applicazione del regolamento consortile annullato dal Tar. L’Istituto Regionale per lo Sviluppo assumeva la propria carenza di legittimazione rispetto alla pretesa di restituzione dell’indebito. La parte ricorrente impugnava la sentenza in via incidentale per la parte relativa alla mancata concessione degli interessi legali con decorrenza dall’esborso delle singole rate ingiustamente versate al soddisfo, riconosciuti invece dalla data della domanda, nonchè per la parte relativa alla condanna alle spese processuali; deduceva inoltre che nessun provvedimento di acquiescenza era intervenuto con riguardo ai provvedimenti amministrativi emessi.

4. La Corte d’appello, correggeva la sentenza nella parte in cui aveva inteso estendere l’obbligo di restituzione all’IRSAP; in parziale accoglimento dell’appello principale degli enti convenuti, interpretando l’estensione del giudicato amministrativo, riformava la sentenza considerando corretta la statuizione di obbligo di restituzione degli oneri versati per quanto riguardava le aree acquistate prima del 1988, anno a partire dal quale doveva valere la disposizione normativa della legge regionale, mentre riteneva esclusa da tale considerazione l’area di 1020 mq acquistata successivamente, nel 1990; per tale ragione riduceva l’importo da restituire nella minore misura di Euro 258.375,03. Respingeva l’appello della ricorrente avverso la statuizione di decorrenza degli interessi legali dovuti, ritenendo che un diverso giudizio di presunzione di buona fede dell’accipiens non potesse essere desunto dal successivo annullamento giudiziale del regolamento del consorzio. Compensava infine le spese legali tra le parti in ragione della novità delle questioni trattate.

5. La parte ricorrente assume che la Corte d’appello abbia compiuto un errore di valutazione dell’ambito della pretesa fatta valere dalla controparte in sede di appello, in quanto l’area considerata dalla Corte d’appello per la disposta detrazione dell’importo da restituire non era stata resa oggetto della richiesta di trasformazione della destinazione avanzata l’11 luglio 2005. Deduceva che con nota del 28 novembre 2005 il Consorzio aveva quantificato l’importo dell’onere da versare in relazione a 1327 metri quadri relativi a un lotto in cui l’area in questione, acquistata successivamente al 1988, non era stata oggetto di cambio di destinazione; deduceva che gli interessi avrebbero dovuto calcolarsi dalla data del versamento posto che il Tar aveva rilevato l’assoluta illegittimità del regolamento del consorzio, in quanto violatorio della legge regionale in questione, da cui poter desumere la mala fede della p.a.; infine deduceva l’erroneità della compensazione legale delle spese in ragione della sostanziale soccombenza degli enti impugnanti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112,167,342 e 115 c.p.c. in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente considerato una superficie di metri quadri 4030, considerandola non tutta compresa nella richiesta di cambio di destinazione, e così detraendo l’area retrocessa di metri quadri 500, nonchè quella di metri quadri 1020 ceduta successivamente al 1988, ricalcolando in proporzione l’entità della somma dovuta. Deduce la ricorrente che si tratta di un errore di valutazione sul contenuto delle domande dell’appellante, oltre che di percezione su un fatto incontroverso ex art. 395 c.p.c., n. 4, relativo all’area oggetto della richiesta di pagamento dell’onere.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6.

1.2. Sull’interferenza del giudizio di revocazione nel presente giudizio di legittimità, si osserva che nel ricorso per cassazione l’errore di valutazione del fatto da cui origina la pretesa restitutoria può sovrapporsi all’errore percettivo sul fatto, quest’ultimo rilevante ai fini della revocazione della sentenza chiesta alla Corte d’appello adita parallelamente al giudizio intrapreso per la cassazione della sentenza. I due giudizi sono autonomi, ma tuttavia richiedono due valutazioni diverse, non potendo essere confusi i diversi piani di giudizio, salvo che non sia venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso per cassazione per effetto della pronuncia sulla revocazione (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 8689 del 28/03/2019).

1.3. Nel caso in esame si censura un vizio di extrapetizione, da valutarsi in rapporto a quanto chiesto in sede di impugnazione dalla parte impugnante e a quanto statuito dalla sentenza, dedotto quale violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto si assume che il Giudice dell’impugnazione abbia esteso il suo esame a parti della decisione di primo grado non oggetto di specifica censura da parte dell’appellante.

1.4. Va rilevato che il motivo non soddisfa il requisito di specificità del ricorso per cassazione, in quanto non permette a questa Corte di svolgere un preliminare scrutinio dei motivi appello, o anche solo dei termini esatti del provvedimento del Consorzio del 28 nov. 2005, prot. 7202 che ha applicato gli oneri in considerazione dell’area oggetto di trasformazione di destinazione, e ciò al fine di valutare se effettivamente la Corte di merito sia incorsa in uno sconfinamento dal tema oggetto dell’impugnazione. Oltretutto, la sentenza impugnata indica di aver voluto interpretare in tal senso il contenuto della sentenza di annullamento del TAR in rapporto ai lotti acquistati nel tempo e oggetto di mutamento di destinazione, mentre il motivo omette di confrontarsi con il tenore di tale specifica ratio decidendi.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2033 c.c. in quanto nella applicare la data di decorrenza degli interessi legali non è stata considerata l’assoluta carenza di potere impositivo del consorzio in relazione agli oneri pretesi, desumibile già solo dalla data di acquisizione degli immobili in questione, posto che il regolamento consortile non è venuto meno per mero vizio di forma, bensì in quanto si contrapponeva illegittimamente alla legge regionale.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell”accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell’effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l’art. 1147 c.c., comma 2, relativo alla buona fede nel possesso, sicchè, essendo essa presunta per principio generale, grava sul “solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l’onere di dimostrare la malafede dellmaccipiens” all’atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla Cfr. Cass. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11259 del 30/07/2002).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. in rapporto all’art. 360, n. 3 in relazione all’errata disciplina delle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata essendo state compensate per intero le spese processuali.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto comporta una valutazione di merito sulla novità delle questioni trattate, senza che sia stato violato il principio della soccombenza, il quale vizio è riscontrabile solo ove la parte vittoriosa venga condannata al pagamento delle spese processuali, ma non quando viene operata una compensazione delle spese processuali.

4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile in relazione al 1^ motivo e al 3 motivo; viene rigettato quanto al 2^ motivo con ogni conseguenza in relazione alle spese di lite.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo;

condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge, a favore della parte resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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