Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23342 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 01/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20834/10, proposto da:

Associazione sportiva A.S. Keleos Pontinia, in persona del legale

rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla p.zza di Villa Carpegna

n. 42, presso l’avv. Francesca Petrucci, rappres. e difesa dall’avv.

Giuseppe Fevola, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/39/2009 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio dell’1 giugno 2017.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

L’associazione sportiva A.S. Keleos Pontinia propose ricorso avverso l’avviso d’accertamento con cui, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, furono recuperate a tassazione maggiori imposte iva, irpeg e irap, per il 2003, sul presupposto dello svolgimento di un’attività imprenditoriale relativa a discipline sportive.

La Ctp di Latina respinse il ricorso con sentenza appellata dall’associazione, deducendo la mancanza assoluta di motivazione; l’Agenzia si costituì, resistendo all’impugnazione.

La Ctr respinse l’appello, ritenendo che la sentenza fosse motivata in modo esauriente.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Ctr omesso di valutare l’eccezione d’inattendibilità delle risultanze del p.v.c..

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (applicabile in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 546, art. 1), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Ctr recepito acriticamente la decisione del giudice di primo grado, non indicando i concreti elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Ctr erroneamente ritenuto che l’associazione avesse agito come una società commerciale avente scopo di lucro, utilizzando le dichiarazioni rese da alcuni iscritti, senza esaminare la documentazione prodotta.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente poichè tra loro connessi, sono infondati.

Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato l’omessa pronuncia della Ctr in ordine alla richiesta di valutazione degli elementi probatori forniti in ordine alle caratteristiche dell’associazione sportiva.

Con il secondo motivo la ricorrente ha parimenti lamentato un’omessa pronuncia in ordine agli elementi di valutazione formulati nell’atto d’appello.

Premesso ciò, va osservato che non sussiste l’omessa pronuncia, in quanto la Ctr ha motivato con espresso riferimento alla motivazione della Ctp, ritenendola adeguata ed esauriente, richiamando altresì il contenuto del p.v. di constatazione della G.d.f. afferente all’irregolarità della registrazione del numero dei soci e allo scopo di lucro in concreto perseguito dall’associazione, e ricostruendo la motivazione del giudice di primo grado, in ordine ai motivi del gravame.

Va altresì rilevato che la ricorrente non ha contestato la legittimità della motivazione per relationem.

Il terzo motivo è inammissibile.

La ricorrente ha dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione della norma che indica i presupposti dell’esenzione dall’obbligo tributario per gli enti associativi ma, in realtà, avrebbe dovuto formulare la censura relativa al vizio di motivazione, avendo criticato la valutazione delle dichiarazioni rese da alcuni iscritti all’associazione: donde l’inammissibilità del motivo. Il medesimo motivo, anche se ricondotto art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sarebbe comunque inammissibile, poichè tende al riesame del merito dei fatti di causa.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 2200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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