Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23340 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32281-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIERPAOLO PELOSI;

– ricorrente –

contro

AORN SANTOBONO PAUSILLIPON;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8365/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Napoli, con sentenza passata in giudicato n. 8199 del 2008 riconosceva in capo ad C.A., dipendente della AORN Santobono Pausillipon, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla categoria D – livello super, profilo Collaboratore Tecnico professionale Esperto ai sensi del CCNL, dall’11 marzo 2002 all’11 marzo 2008, data di pubblicazione della sentenza;

in forza di tale sentenza, C.A. ingiungeva all’AORN Santobono Pausillipon il pagamento della somma di Euro 18.265,61 a titolo di differenze retributive oltre alle spese del procedimento;

successivamente, con sentenza n. 15571 del 2010, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’azienda sanitaria, condannava quest’ultima al pagamento in favore della C. di Euro 2.150,32 oltre interessi e compensava per tre quarti le spese del giudizio, condannando l’opponente al pagamento della restante parte, che liquidava nella misura di Euro 350 a titolo di rimborso per onorari;

la Corte d’appello di Napoli, adita in sede di gravame da C.A., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 15571 del 2010 e, disposta la consulenza contabile da cui era risultata dovuta una differenza di complessivi Euro 9.018,37, ha condannato l’AORN Santobono Pausillipon alla corresponsione delle differenze sopra indicate, detratto quanto percepito dalla dipendente in seguito alla sentenza di primo grado, ponendo a carico dell’azienda sanitaria le spese del grado di giudizio;

la cassazione della sentenza è domandata da C.A. sulla base di due motivi;

l’Aorn Santobono Pausillipon è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

nel primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c.”;

parte ricorrente afferma che la Corte d’appello avrebbe omesso di statuire in ordine alle spese relative al processo di opposizione a decreto ingiuntivo (I grado) sebbene nel ricorso in appello ella avesse esplicitamente richiesto la condanna dell’appellata alla rifusione delle spese “del doppio grado di giudizio”;

per tale motivo invoca altresì la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe omesso di pronunciare sull’intera domanda;

nel secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la medesima critica viene prospettata sotto il profilo della “Nullità della sentenza per omessa pronuncia”, lamentando come sia venuta a mancare qualsiasi decisione da parte della Corte d’appello in ordine a una domanda ritualmente proposta;

i motivi, congiuntamente esaminati per connessione, meritano accoglimento;

secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 codice di rito, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. ex plurimis, Cass. n. 27606 del 2019, Cass. n. 1775 del 2017, Cass. n. 23226 del 2013);

nel caso in esame, la Corte territoriale parzialmente riformando la sentenza di primo grado in senso più favorevole all’odierna ricorrente, ha regolato le sole spese di lite del grado, così erroneamente omettendo di provvedere alla complessiva (e nuova) regolamentazione delle stesse, resa necessaria dall’essere – la statuizione del primo giudice – rimasta caducata dall’esito conclusivo del giudizio di merito;

in definitiva il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA