Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23340 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. III, 19/09/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21073-2017 proposto da:

B.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

EDOARDO CANNELLINI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1097/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto 1 motivo,

accoglimento motivo 2.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 10/3/2017, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, e in riforma della decisione del primo giudice, ha rigettato la domanda proposta da B.A. per la condanna dell’Inps alla restituzione in suo favore della parte di prezzo corrisposto in eccedenza per l’acquisto di un bene immobile di proprietà dell’Istituto convenuto (da tempo condotto in locazione dalla B.) nel quadro delle attività di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha evidenziato come la pretesa della B., diretta a conseguire la parte di prezzo asseritamente non dovuta a seguito dell’applicazione dei coefficienti di abbattimento previsti dal D.L. n. 41 del 2004 (sopravvenuto all’acquisto, ma diretto, in via retroattiva, a uniformare le condizioni di determinazione del prezzo di vendita applicato a tutti gli acquirenti che avessero manifestato la propria volontà di acquisto entro il mese di ottobre 2001), fosse nella specie infondata, tenuto conto che la B. aveva già in precedenza usufruito, in sede di acquisto, di uno sconto dell’8% specificamente convenuto in sede sindacale allo scopo di realizzare le medesime finalità perseguite dall’intervento normativo del 2004, da tale premessa derivando l’inammissibilità di un’ingiustificata doppia decurtazione del prezzo di acquisto.

3. Avverso la sentenza d’appello, B.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione.

4. L’Inps non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 410 del 2001, art. 3, comma 2, L. n. 104 del 2004, del D.L. n. 41 del 2004, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di considerare in modo espresso il merito della censura proposta dall’Inps in sede di appello relativa alla questione concernente il diritto dell’acquirente al beneficio dell’abbattimento del prezzo di acquisto in caso di cambio di alloggio operato successivamente alla manifestazione di volontà di acquisto da parte del conduttore (come esattamente avvenuto nel caso di specie), omettendo di rilevare le specifiche ragioni poste a fondamento della pretesa vantata dall’originaria attrice.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Osserva il Collegio come l’odierna ricorrente debba ritenersi del tutto carente di interesse alla proposizione di alcuna doglianza sul punto, avendo la corte d’appello espressamente affermato di non voler decidere sulla questione de qua ritenendo assorbente, quale ragione più liquida, la diversa questione concernente la non applicabilità, in favore della B., dell’abbattimento del prezzo in esecuzione dei coefficienti previsti dal D.L. n. 41 del 2004, in presenza della già avvenuta applicazione, in suo favore, dello sconto dell’8% convenuto in sede sindacale al momento dell’acquisto.

Ciò posto, il riconoscimento dell’infondatezza del secondo motivo d’impugnazione in questa sede proposto dalla B. (così come risultante dalle argomentazioni di seguito esposte in corrispondenza) (motivo propriamente riferito alla censura di tale ultima ratio decidenti) impone la dichiarazione d’inammissibilità della doglianza in esame per la ragione indicata.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.L. n. 41 del 2004, art. 1 e del D.L. n. 351 del 2001, art. 1 (con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’inapplicabilità, al caso di specie, dei coefficienti di abbattimento di cui al D.L. n. 41 del 2004, attesa, da un lato, la mancata applicazione effettiva dello sconto sindacale dell’8% dedotto dal giudice a quo, e tenuto conto, dall’altro, della mancata previsione di alcuna subordinazione, dell’applicazione del D.L. cit., alla condizione dell’omessa precedente corresponsione di altro sconto sul prezzo di acquisto.

5. Il motivo è infondato.

6. Al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come il giudice d’appello abbia correttamente articolato in modo espresso la dimostrazione (proprio sul piano contabile) dell’effettiva applicazione, nella specie, dello sconto dell’8% sul prezzo di acquisto corrisposto dalla B., convenuto secondo le valutazioni di mercato, da ciò derivando per tabulas l’erroneità della censura avanzata dalla ricorrente con riguardo alla pretesa mancata applicazione effettiva di detto sconto, al netto di alcun (peraltro neppure dedotto) errore di calcolo.

7. Tanto premesso, varrà sottolineare come il ragionamento interpretativo condotto dalla corte d’appello, con riguardo al significato e ai termini di applicazione del D.L. n. 41 del 2004, art. 1, comma 2, sia da ritenersi corretto, avendo il giudice a quo adeguatamente evidenziato come il coefficiente di abbattimento previsto dal D.L. n. 41 del 2004 non trovasse applicazione sul prezzo di vendita concretamente praticato nel caso di specie (comprensivo anche della riduzione dell’8% convenuta in sede sindacale), bensì sul prezzo di vendita determinato ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 7, (espressamente riferito ai valori correnti di mercato), non prevedendo il D.L. del 2004 alcuna deroga ai criteri di formazione del prezzo di vendita.

8. Ciò posto, una volta applicati tali criteri uniformi per tutti gli acquirenti (ossia una volta individuato il valore corrente di mercato al momento della vendita, secondo il D.L. n. 351 del 2001), l’ente cedente risulterebbe obbligato a restituire agli acquirenti la parte di prezzo conseguita eventualmente in eccesso sul prezzo calcolato mediante la decurtazione determinata in applicazione dei coefficienti di abbattimento previsti dal D.L. n. 41 del 2004; e tanto, allo specifico scopo di ricondurre equitativamente le condizioni di vendita degli immobili venduti in epoca successiva all’ottobre 2001 ai valori correnti di mercato vigenti a tale ultima data (ottobre 2001).

9 Nella specie, una volta accertato che la B. ebbe a corrispondere, all’atto dell’acquisto del 2003, un prezzo inferiore dell’8% rispetto ai valori correnti di mercato a quella data (essendo stato convenuta, in sede sindacale, nel 2003, la necessità di ricondurre a equità la posizione dei conduttori in relazione ai prezzi di vendita degli immobili periziati in ritardo rispetto all’ottobre 2001), del tutto ragionevolmente il giudice d’appello ha interpretato le norme in esame nel senso di escludere l’ammissibilità di una doppia decurtazione del corrispettivo dell’acquisto, in ragione della sostanziale sovrapposizione delle coincidenti finalità equitativa delle due riduzioni di prezzo.

10. E’ appena il caso di rilevare l’improprietà del richiamo, con riguardo al caso di specie, del dictum di cui alla Sez. U, Sentenza n. 3728 del 25/02/2016 (ricordata dal Procuratore generale nella discussione orale dell’odierno ricorso), essendosi in quel caso la Corte Suprema limitata a rilevare come la sentenza in quella sede impugnata, nella determinazione del prezzo di vendita, ebbe a ritenere (sulla base di un’interpretazione del negozio collettivo ritenuto non censurabile in sede di legittimità) che l’accordo sindacale del 2003 fosse essenzialmente basato, non già sulla differenza di stima degli immobili in ragione del diverso periodo di tempo in cui questa era stata effettuata, bensì in ragione delle diverse condizioni di fatto in cui gli stessi versavano; circostanza del tutto diversa ed estranea rispetto alle disposizioni del provvedimento legislativo in questa sede discusso.

11. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso.

12. Non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo l’Inps svolto alcuna difesa in questa sede.

13. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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