Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23340 del 16/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOZO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18308/11 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mario Fani

n. 106, presso lo Studio dell’Avv. Massimiliano Rossi, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del responsabile del contenzioso,

come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Attilio Regolo n. 12/d, presso lo Studio dell’Avv. Riccardo Zacchia,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/14/12 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 31 gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Massimiliano Rossi, per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 53/14/12 depositata il 31 gennaio 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. e in riforma della decisione n. 37/19/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – respingeva il ricorso promosso da M.C. contro l’iscrizione ipotecaria di cui all’avviso n. (OMISSIS) essenzialmente giudicando correttamente eseguita la notifica delle diciannove cartelle per il pagamento dei cui tributi era stata costituita la garanzia.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui il concessionario resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica “Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla pregiudiziale eccezione di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 – Inammissibilità/inutilizzabilità delle copie documentali prodotte da Equitalia Sud S.p.A. per la prima volta in grado d’appello ed introduttive di domande e/o eccezioni nuove – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

1.1. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica “Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla pregiudiziale eccezione di cui all’art. 2719 c.c., di non conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte da Equitalia Sud S.p.A. per violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.2. I motivi sono entrambi infondati giacchè l’accertamento della regolare notifica delle cartelle ha comportato l’implicita pronuncia di rigetto sia dell’eccezione secondo cui la documentazione prodotta dal concessionario soltanto in appello avrebbe dato ingresso a inammissibili “questioni del tutto nuove” in violazione del D.Lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, art. 57 e sia l’altra eccezione di inutilizzabilità delle prove documentali prodotte in fotocopia in quanto disconosciute ai sensi dell’art. 2719 c.c.. E questo perchè l’accertamento della regolarità delle notifiche implica necessariamente sia il rigetto dell’eccezione di violazione del cit. D.Lgs. n. 546, art. 57 e sia il rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità dei documenti a seguito del disconoscimento degli stessi ai sensi dell’art. 2719 c.c. (Cass. sez. lav. n. 1360 del 2016; Cass. sez. 1, 11/09/2015, n. 17956 del 2015).

2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica “Omessa motivazione circa il rigetto della pregiudiziale eccezione di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 – inammissibilità/inutilizzabilità delle copie documentali prodotte da Equitalia Sud per la prima volta in grado d’appello ed introduttive di domande e/o eccezioni nuove – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2.1. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica “Omessa motivazione circa il rigetto della pregiudiziale eccezione di cui all’art. 2719 c.c., di non conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte da Equitalia Sud S.p.A. per violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2.2. I motivi sono entrambi inammissibili perchè con gli stessi si censura non una inidonea motivazione circa l’accertamento di esistenza o inesistenza di un fatto controverso e decisivo e bensì un’insufficiente o omessa motivazione giuridica circa l’implicito rigetto delle eccezioni relative alla novità delle “questioni” conseguenza in thesi della documentazione prodotta soltanto in grado d’appello appello e all’inutilizzabilità delle fotocopie per causa il disconoscimento delle medesime. Un’insufficiente o omessa motivazione giuridica che in effetti è irrilevante. E questo perchè il ridetto difetto di argomentazione giuridica può venire in rilievo solamente sotto il profilo della violazione di legge – nella concreta fattispecie sotto il profilo della violazione del cit. D.Lgs. n. 546, art. 57 e art. 2719 c.c. – tanto è vero che se il dispositivo è conforme a diritto la inesatta o insufficiente motivazione giuridica deve essere da questa Corte semplicemente corretta o integrata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4 (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

3. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo che la CTR aveva violato la denunciata normativa anche alla luce della parziale documentazione prodotta dal concessionario, oltrechè per es. perchè talune notifiche parevano esser state eseguite mediante “l’invio di una semplice raccomandata”, ecc..

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza atteso che non viene trascritto il tenore delle notifiche – per verità in motivo nemmeno le ridette notifiche vengono precisamente indicate in relazione agli specifici vizi addebitati – e nemmeno viene indicato il luogo e il tempo processuale della loro produzione (Cass. sez. 6 n. 4220 del 2012; Cass. sez. 3 n. 12970 del 2011).

4. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'”Equitalia Sud S.p.A. sostenuta dal giudice d’appello in riferimento all’eccepita illegittimità della richiesta di pagamento IRAP – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è inammissibile perchè – anche in disparte il già assorbente difetto di autosufficienza perchè nello stesso non vengono evidenziate le ragioni per cui il contribuente non sarebbe soggetto a IRAP – neanche viene chiarito perchè la cartella avrebbe potuto essere impugnata non soltanto per vizi propri come prevede il cit. D.Lgs. n. 546, art. 19, comma 3 e bensì anche con riguardo all’imposta della quale in effetti non si dice se sia stata in precedenza accertata con un avviso divenuto definitivo oppure se la cartella in parola sia stata emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e infine deve comunque osservarsi che nemmeno viene spiegato se in relazione al definitivo accertamento della regolarità della notifica della cartella in discussione la medesima sia stata o meno tempestivamente impugnata.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.200,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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