Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23340 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11694/2010 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALDERINI 68,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA FINELLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNI PALMA, GIUSEPPE FIMIANI, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

nonchè da:

EQUITALIA POLIS SPA in persona del Responsabile dell’Agente della

riscossione per la Provincia di NAPOLI, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

DIDDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO POLISI giusta

delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

D.V., AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI UFFICIO DI NAPOLI

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 424/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALMA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.V. ha proposto ricorso per cassazione contro Equitalia Polis s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate di Napoli – Ufficio Napoli (OMISSIS) avverso la sentenza del 15 ottobre 2009, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado inter partes dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

1.1. Davanti al giudice tributario di primo grado la D. aveva impugnato un avviso di iscrizione di ipoteca notificatole dall’allora concessionaria del servizio di riscossione tributi per la Provincia di Napoli, riguardo ad un credito di Euro 13.463,03, fondato su nove cartelle esattoriali.

Nella costituzione della Gest Line e dell’Agenzia delle Entrate il giudice tributario di primo grado accoglieva il ricorso relativamente a due cartelle per difetto di notificazione e ne ordinava lo sgravio, mentre lo rigettava per le altre sette.

2. La sentenza veniva appellata dalla contribuente, mentre come concessionaria del servizio di riscossione si costituiva Equitalia Polis s.p.a., svolgendo appello incidentale e contestando la ritualità della proposizione dell’appello principale.

La decisione impugnata ha ritenuto che per sei dia cartelle, riguardo alle quali la stessa decisione di primo grado aveva rilevato il pagamento dedotto dalla D., non vi era ragione di contestazione, avendolo riconosciuto la concessionaria. Viceversa per le altre tre, comprese quelle per cui la contestazione era stata riconosciuta fondata dalla decisione di primo grado, ha affermato che non erano fondate le eccezioni formulate dalla D. perchè non più deducibili in assenza di impugnazione del ruolo, dal quale scaturiva la pretesa di riscossione. Per tale ragione l’iscrizione ipotecaria è stata ritenuta legittima.

La sentenza ha poi soggiunto che gli altri motivi posti a base dell’impugnazione in primo grado non erano stati più riproposti, mentre, quanto all’omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, si trattava di eccezione nuova, che come tale non poteva essere considerata.

Sulla base di tali ragioni la sentenza ha rigettato l’appello principale della D. ed accolto quelli incidentali proposti con riferimento alle due cartelle per cui l’azione era stata accolta in primo grado.

3. Al ricorso della D., che propone cinque motivi, hanno resistito con separati controricorsi l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis, svolgendo entrambe anche un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare si rileva che i due ricorsi incidentali debbono essere trattati congiuntamente a quello principale, in seno al quale sono stati proposti.

2. Il deposito del ricorso, essendo avvenuto a mezzo posta, ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., è stato tempestivo.

La notificazione dei due controricorsi appare parimenti tempestiva.

Il ricorso incidentale dell’Equitalia Polis appare oggettivamente condizionato, nel senso che risulta proposto dalla parte che nel giudizio di appello è stata vittoriosa e lamenta solo che l’esito favorevole dell’appello non sia stato riconosciuto per una ragione pregiudiziale, il cui omesso esame è oggetto del ricorso stesso.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia del giudice di appello su eccezioni sollevate sia in 1^ che in 2^ grado”.

L’illustrazione esordisce deducendo testualmente che: “nel proporre l’appello la contribuente rinnovò alcune eccezioni di merito già formulate nel ricorso introduttivo, in particolare: veniva eccepita la carenza di motivazione, della sentenza appellata, in quanto nella stessa non erano state analizzate le copiose eccezioni afferenti l’impugnata iscrizione ipotecaria”, essendosi fermato il primo giudice alla rilevazione della nullità di due cartelle e al rilievo della illegittimità di una di esse, per non essere la D. soggetta ad i.v.a.. Si deduce ancora che non sarebbero state esaminate nè in primo grado nè in secondo grado “l’eccezione di prescrizione per omessa notifica di un valido titolo esecutivo indicante le somme richieste in pagamento”. Così pure una richiesta di esibizione degli originali delle cartelle, pur in presenza di disconoscimento delle copie prodotte dalla concessionaria, la deduzione dell’inesistenza della notifica dell’iscrizione ipotecaria e l’essere stata eseguita la notifica da un soggetto non in possesso dei requisiti idonei.

2.1. Il motivo si presenta inammissibile in primo luogo perchè articolato in manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non solo non indica specificamente, riproducendone il contenuto direttamente od indirettamente, con precisazione della parte dell’atto in cui troverebbe corrispondenza l’indiretta riproduzione, le allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio con cui sarebbero state dedotte le censura di cui lamenta l’omessa considerazione, ma – e soprattutto – non fornisce detta indicazione specifica con riferimento al contenuto con il quale nell’appello principale l’omesso esame di dette eccezioni era stato prospettato, in modo che il giudice d’appello dovesse ritenersi di esse investito.

2.2. In secondo luogo, se si esamina il motivo al lume del contenuto della sentenza impugnata, esso risulta ulteriormente inammissibile, perchè non si correla alla sua motivazione.

Infatti, detta sentenza ha disatteso le eccezioni relative alle cartelle ed al rapporto tributario, osservando che esse non potevano essere esaminate “in quanto la mancata impugnazione del ruolo non consente di rimettere in discussione la pretesa erariale, dalla quale esso era scaturito”, mentre, a proposito dell’eccezione di prescrizione, ha anche aggiuntivamente osservato che non se ne parlava più nei motivi di appello, così affermando che essa non era stata devoluta al giudizio di appello. Inoltre, la sentenza ha osservato: a) che “tutti gli altri motivi posti a base del ricorso introduttivo di lite” non erano stati più riproposti nel gravame dalla contribuente; b) che l’omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento era eccezione nuova, presentata per la prima vita nel giudizio di appello e per questo non esaminabile.

Poichè il motivo ignora tale motivazione, palese ne risulta l’inammissibilità alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005 (da ultimo ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), nel mentre si palesa ancora più l’esizialità dell’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, già sopra rilevata.

3. Il secondo motivo deduce “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1. Omessa pronuncia di inammissibilità dell’appello dell’ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale della notifica dell’appello al contribuente”.

Il motivo preliminarmente è inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non indica se e dove sia stata prodotta la relata della notificazione in discussione e dove sarebbe esaminabile e ciò nemmeno alla stregua di Cass., Sez. Un. n. 22726 del 2011, che consente di esentarsi dall’onere di produzione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, facendo riferimento alla presenza dell’atto nel fascicolo d’ufficio, ma esige che a tale presenza si faccia riferimento agli effetti dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il Collegio rileva che l’inosservanza dell’art. 366, n. 6, appare tanto più rilevante se si considera che, peraltro, l’Agenzia delle Entrate, nel suo controricorso, ha dedotto che nella specie la notifica nemmeno era avvenuta a mezzo posta, ma tramite messo comunale con consegna a mezzo portiere e che la raccomandata spedita concerneva l’avviso della notificazione a mani del portiere.

Il motivo, inoltre, anche a prescindere dall’esegesi che dell’evocato art. 22 è stata data recentemente da Cass., Sez. Un. n. 13452 del 2017, che comunque avrebbe determinato la sua infondatezza, se si fosse trattato di appello principale, si scontrerebbe anche con la circostanza che il deposito dell’appello incidentale è disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2 e non dall’evocato art. 53 dello stesso D.Lgs., che contiene il rinvio dell’art. 22, art. 54, comma 2, del D.Lgs.. Sicchè, il motivo nella sua astratta prospettazione si poggia su referenti normativi privi di pertinenza.

4. Il terzo motivo merita le considerazioni appena fatte per il motivo precedente, atteso che non fornisce l’indicazione specifica dell’appello incidentale avversario.

5. Il quarto motivo è inammissibile, perchè prospetta una questione non esaminata dalla sentenza impugnata, della quale non dimostra la riproposizione in appello, come eccepito dall’Agenzia delle Entrate.

6. Il quinto motivo deduce non solo la violazione del paradigma del n. 5 anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, evocando il concetto di punto decisivo, ma appare anche non deduttivo di un vizio relativo alla quaestio facti e comunque del tutto generico ed assertorio, sicchè risulta irrispettoso del requisito della specificità (recentemente ribadito per il motivo di ricorso per cassazione dalla citata Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017).

7. L’inammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale ne determina l’inammissibilità. I ricorsi incidentali restano assorbiti.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbiti gli incidentali. Condanna la ricorrente alla rifusione a favore delle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di Equitalia Polis in euro duemilasettecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge, ed a favore dell’Agenzia delle Entrate in euro duemilasettecento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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