Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2334 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D., T.U., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA A. MUSA 12/A, presso lo studio dell’avvocato PERTICA

FABRIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABBRO

PIERLUIGI, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

IL DUOMO UNI ONE SPA, gia’ il DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

SPA a seguito del mutamento di denominazione sociale, in persona del

suo condirettore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIVORI ENZO, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1673/2 0 08 della CORTE D’APPELLO di MILANO

del 23.4.08, depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza dell’11/6/2008 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame interposto nei confronti della pronunzia del Tribunale di Milano del 29/1/2005 di rigetto della domanda proposta dai sigg.ri T.U. e C.D. nei confronti della societa’ Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del comportamento contrario a buona fede da quest’ultima mantenuto in pendenza di trattative per il conferimento di mandato per l’agenzia di (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello i sigg.ri T. e C. propongono ora ricorso per Cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la societa’ Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a..

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 245 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Va anzitutto premesso che i motivi risultano formulati inammissibilmente denunziandosi contestualmente vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la disciplina in tema di ricorso per Cassazione risultante dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 impone l’autonoma e separata prospettazione dei vizi asseritamente affettanti l’impugnata decisione.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilita’ concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimita’ (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non puo’ con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso i quesiti di diritto recati dal ricorso risultano formulati in modo difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotati da genericita’ e mancanza di riferibilita’ al caso concreto dedotto all’esame della Corte, e pertanto sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., da ultimo, Cass., 23/6/2008, n. 17064).

Vale al riguardo in particolare segnalare che, come questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte modo di affermare e – anche recentemente – di ribadire, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicche’ la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilita’ di una formulazione dei quesiti di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso;

b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione;

c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso in relazione ai motivi con i quali si denunziano vizi di motivazione il ricorso non reca invero la chiara indicazione – nei termini piu’ sopra indicati – delle ragioni del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che i ricorrenti non hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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