Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23339 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. III, 19/09/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27829-2016 proposto da:

S.S.,domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato,

ROMOLO FREDDI;

– ricorrente –

contro

B.G., B.C., domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CORRADO CANAFOGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 516/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 8/7/2016, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da S.S. per la condanna di B.C. e B.G. al risarcimento dei danni asseritamente sofferti dall’attore a seguito dell’allagamento del locale allo stesso concesso in locazione dai convenuti per uso diverso da quello di abitazione.

Con la stessa decisione, la corte d’appello, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, ha condannato lo S. al pagamento, in favore dei locatori, dell’indennità per il mancato preavviso del recesso dal rapporto, oltre al rimborso, in parte qua, delle spese di registrazione del contratto di locazione.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse escluso, sulla base delle risultanze delle indagini tecniche condotte nel corso del giudizio, la responsabilità dei locatori nella produzione dei danni denunciati dal conduttore, dovendo detti danni (al di là della relativa inadeguata dimostrazione) concretamente ricondursi ai difetti di manutenzione ordinaria dell’immobile locato, nella specie da addebitarsi al fatto del medesimo conduttore, a sua volta tenuto alla corresponsione dell’indennità per il mancato preavviso del recesso, indipendentemente dall’avvenuta riconsegna dell’immobile prima della scadenza del periodo di preavviso.

3. Avverso la sentenza d’appello, S.S. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

4. B.C. e B.G. resistono con controricorso.

5. S.S. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1575,1576,1578,1609 e 2697 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la manutenzione dell’immobile locato, con particolare riguardo alle parti condominiali che avevano determinato l’ostruzione della piletta di scarico delle acque (a sua volta indicata in sede tecnica quale causa dell’allagamento denunciato), spettasse al conduttore, in contrasto con quanto risultato dall’istruzione della causa, dalla quale era emersa l’avvenuta esclusione, ad opera delle parti, dell’obbligo del conduttore di provvedere alla manutenzione delle parti condominiali dell’immobile locato; tanto più nel caso di specie, essendo emersa la riconducibilità del malfunzionamento dello scarico in esame alla vetustà della conduttura.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

4. In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente lo S. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, con particolare riguardo alla circostanza che il tipo di manutenzione richiesta, al fine di evitare i danni nella specie denunciati, fosse stata convenzionalmente esclusa dal novero degli obblighi del conduttore.

5. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti.

6. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

7. Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

8. Infatti, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

9. Sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

10. Pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

11. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223,1226,2056 e 1577 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso e per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che lo S. non avesse fornito la prova dell’entità dei danni subiti, in contrasto con il chiaro tenore degli elementi di prova analiticamente richiamati in ricorso, nel loro insieme idonei a giustificare una liquidazione, quantomeno equitativa, di detti danni, nonchè per avere erroneamente escluso il rimborso delle utenze, dei canoni e delle spese sostenute dal conduttore nel periodo di chiusura dell’esercizio commerciale per l’esecuzione delle opere di riparazione, trattandosi di riparazioni eccedenti la normale manutenzione e dovendo ritenersi, in ogni caso, escluso alcun dovere incondizionato del conduttore di provvedervi direttamente, atteso il carattere meramente facoltativo della prerogativa a tal fine prevista dall’art. 1577 c.c. in favore del conduttore.

12. Il motivo è inammissibile.

13. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare il ricorso di una radicale carenza di interesse del conduttore all’impugnazione della decisione d’appello in relazione al punto concernente la liquidazione dei danni asseritamente subiti, tenuto conto dell’avvenuta esclusione, in via pregiudiziale, da parte del giudice a quo, di alcun inadempimento imputabile ai locatori, sulla base di una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta (cfr. quanto argomentato a proposito dell’accertamento dell’infondatezza del primo motivo di ricorso).

14. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. e ss., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’appellante non avesse adeguatamente contrastato la sentenza di primo grado nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, aveva ritenuto, le criticità tecnico-costruttive dell’immobile locato, caratterizzate da gravità tali da non incidere sul godimento del bene, in contrasto con il contenuto dell’atto d’appello analiticamente riproposto in ricorso.

15. Il motivo è inammissibile.

16. Al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498).

17. Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte.

18. E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).

19. Nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso l’odierno ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente affermato, in contrasto con il contenuto dell’atto d’appello analiticamente riproposto in ricorso, che l’appellante non avesse adeguatamente contrastato la sentenza di primo grado nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, aveva ritenuto le criticità tecnico-costruttive dell’immobile locato caratterizzate da gravità tali da non incidere sul godimento del bene, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio indispensabili al fine di consentire la possibilità di verificare in concreto l’effettiva erroneità della decisione d’appello impugnata (nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente contrastati i contenuti della elaborato tecnico controverso), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto in questa sede.

20. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 e 1578 c.c. e della L. n. 392 del 1978, art. 27 nonchè per vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto dei locatori al conseguimento dell’indennità per il mancato preavviso del recesso, senza avvedersi dell’avvenuta restituzione dell’immobile locato, da parte del conduttore, non già sul presupposto dell’avvenuto recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 27 cit., bensì in forza dell’invocata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1578 c.c., così come desumibile da una corretta interpretazione della missiva inviata dal conduttore ai locatori in data 26/3/2009.

21. Il motivo è infondato.

22. Al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

23. In tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253).

24. Nel caso di specie, l’odierno ricorrente si è limitato ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, dell’intenzione dell’autore dell’atto interpretato (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonchè la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai relativi termini (ex art. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito al testo e al comportamento negoziale interpretato, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3), attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito.

25. Sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità.

26. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA