Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23339 del 16/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 16/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOZO Liana – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 6556/12 proposto da:
Equitalia Sud S.p.A., in persona del suo procuratore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 91, presso lo Studio dell’Avv.
Giovanni Beatrice, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco
Amodio;
– ricorrente –
contro
ICOFIN S.p.A., in liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza n. 33/05/11 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, depositata il 24
gennaio 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19
ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 33/05/11 depositata il 24 gennaio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno pronunciando sull’appello proposto da ICOFIN S.p.A. – in parziale riforma della decisione n. 14/08/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che aveva respinto il ricorso che la Società contribuente aveva promosso contro l’iscrizione ipotecaria di cui all’avviso n. (OMISSIS) giudicando correttamente eseguite le notificazioni delle ventisei cartelle esattoriali portanti tributi per i quali era stata costituita la garanzia – riduceva l’iscrizione ipotecaria in parola ritenendo che solo una parte delle cartelle sulle quali aveva giurisdizione erano state regolarmente notificate.
Il Concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre l’intimata contribuente non si costituiva.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso il Concessionario denunciava “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1954, art. 57 e art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, deducendo l’inammissibilità dell’originario ricorso perchè lo stesso sarebbe in realtà consistito in un’opposizione agli atti esecutivi da proporsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
1.2. Con il secondo motivo il Concessionario denunciava “Violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360, n. 4, deducendo che siccome il ricorso della contribuente consisteva in realtà in un’opposizione agli atti esecutivi, quest’ultima sarebbe stata tardiva perchè proposta quando ormai erano trascorsi i giorni venti ex lege stabiliti per la stessa.
1.3 I motivi congiuntamente trattati per connessione sono inammissibili perchè nella sostanza entrambi si traducono in una eccezione ex novo proposta di difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario – cui invero è assegnata la cognizione sulle opposizioni agli atti esecutivi anche conseguenti a esecuzioni promosse per crediti e titoli fiscali – un’eccezione che però è qui preclusa quantomeno dal giudicato implicito formatosi in ragione della circostanza che la questione non era stata mai sollevata davanti alle curie di merito (Cass. sez. un. n. 9693 del 2013; Cass. sez. 1 n. 22097 del 2013).
2. Con il terzo motivo di ricorso il Concessionario denunciava “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo a riguardo di aver davanti alla CTR provveduto senza esito “ad evidenziare l’avvenuta acquiescenza da parte della contribuente in relazione a tutti i presunti ed eventuali vizi di notifica delle cartelle oggetto della iscrizione ipotecaria, perchè questi non aveva impugnato le intimazioni di pagamento successivamente notificate”.
2.1. Con il quarto motivo di ricorso il Concessionario denunciava “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo che la CTR “aveva del tutto omesso di esaminare e decidere” l’eccezione di acquiescenza ut supra riassunta.
2.2. Entrambi i motivi sono inammissibili atteso che trattasi di una eccezione non rilevabile ex officio sulla quale la CTR non ha pronunciato e che pertanto il Concessionario avrebbe dovuto censurare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia e quindi per violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. civile, sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012).
3. Con il quinto motivo ricorso il Concessionario denunciava “Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo che in violazione delle suddette disposizioni la notifica di talune delle cartelle era stata dalla CTR erroneamente giudicata nulla.
3.1. Con il sesto motivo di ricorso il Concessionario denunciava “Omessa e insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo in proposito che la motivazione della CTR circa la nullità delle cartelle in discussione era stata “solamente apparente”.
3.2. I due motivi sono entrambi inammissibili per difetto di autosufficienza atteso che non viene trascritto il tenore delle notifiche e nemmeno è indicato il luogo e il tempo processuali della loro produzione (Cass. sez. 6, n. 4220 del 2012; Cass. sez. 3, n. 12970 del 2011).
4. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016