Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23339 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24703/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.Z., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 76,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO ROSSI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2013 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 09/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato SELVAGGI per delega

dell’Avvocato ROSSI che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del 4 aprile 2011 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che aveva accolto il ricorso proposto da T.Z. avverso il silenzio rifiuto della amministrazione finanziaria sulla istanza dalla stessa presentata il 3 dicembre 2007, volta a ottenere il rimborso dell’IRPEF versata per gli anni 1990 – 1991 – 1992 e anche dell’imposta straordinaria sugli immobili corrisposta per l’anno 1992.

La Commissione tributaria regionale, rilevato che la richiesta era stata avanzata da soggetto colpito dal sisma del 1990, e che traeva origine dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, aggiunto dalla Legge di Conversione 28 febbraio 2008, n. 31, riteneva infondata l’eccezione di decadenza sollevata dalla Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sottolineando che tale soluzione trovava conferma nella giurisprudenza di questa Corte (richiamando sent. n. 20641/2007, ord. n. 9577/2012). Nel merito evidenziava l’eccezionalità della disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in forza della quale era stata avanzata la richiesta di rimborso, disattendendo le argomentazioni della Agenzia delle Entrate riguardo alla inammissibilità di richieste di rimborso in forza di tale disciplina, richiamando in proposito la sentenza n. 20641 del 2007 di questa Corte.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che sottopone al termine di decadenza di due anni le richieste di ripetizione delle somme indebitamente versate, a decorrere dal pagamento o dal giorno in cui si sia verificato il presupposto per la restituzione se posteriore, irrilevanti rimanendo al riguardo le successive proroghe di cui alla L. n. 17 del 2007, concesse per l’effettuazione dei pagamenti ancora dovuti. La richiesta di rimborso avanzata dalla T. il 3 dicembre 2007 risultava, pertanto, tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere presentata entro due anni dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione, e dunque entro due anni dalla entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, ossia entro il 31 dicembre 2004.

3. Ha resistito con controricorso la T., che ha anche depositato note difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La censura formulata dall’Agenzia ricorrente, volta a ritenere che, in parte qua, il termine di decadenza del diritto al rimborso debba decorrere dal momento del pagamento o al più dalla entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, non potendosi considerare le successive proroghe, concesse per perfezionare la posizione debitoria non ancora definita dai contribuenti interessati dal sisma del 1990, è infondata.

La questione prospettata dall’Agenzia è quella di stabilire se le disposizioni introdotte fra il 2006 ed il 2008 – D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, conv. con modificazioni dalla L. n. 17 del 2007 e D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, conv. nella L. n. 31 del 2008 – abbiano inteso differire unicamente la possibilità di definizione per condono prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, riportandola, con l’ultima disposizione appena ricordata, alle medesime condizioni previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – senza incidere sulla posizione dei soggetti che avevano adempiuto le obbligazioni tributarie relative ai medesimi anni, ovvero se dette disposizioni possano applicarsi anche ai contribuenti che avevano invece versato i tributi per gli anni già contemplati dal ricordato art. 9, comma 17, in modo da consentire loro di ottenere il rimborso di quanto corrisposto a partire dall’entrata in vigore delle stesse e secondo le modalità già fissate dalla giurisprudenza di questa Corte nel vigore della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Tale questione è stata risolta da una norma di interpretazione autentica.

E infatti, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dal 1 gennaio 2015) ha stabilito che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248…”.

Tali disposizioni, già considerate da questa Corte nella sentenza n. 18179 del 2015 e anche nella ordinanza n. 15252 del 2016 (Rv. 640825-01), rendono dunque manifesta l’infondatezza del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la quale non ha posto in discussione la legittimità della pretesa azionata dalla parte contribuente dovendosi ritenere, in relazione alla posizione del contribuente che aveva formulato istanza di rimborso in data 3.12.2007 per il triennio 1990/1992, la tempestività della richiesta proprio in relazione alla natura biennale del termine per la presentazione dell’istanza ed alla decorrenza dello stesso siccome individuati dalla normativa di interpretazione autentica.

E’ il caso di aggiungere, peraltro, che la disposizione sopra rammentata in forza del comma 665, oltre a individuare il termine di decorrenza dell’istanza di rimborso, aggiunge per i contribuenti esercenti attività d’impresa che “…l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea” per quei contribuenti “che svolgono attività d’impresa”.

E poichè nel caso di specie non risulta dagli atti esaminabili da questa Corte che il contribuente fosse esercente attività d’impresa, nè tale elemento è stato addotto dall’Agenzia, non occorre esaminare gli effetti della decisione n. 5549 del 14.8.2015 con la quale la Commissione, per quel che qui interessa, ha deciso che le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modifiche e integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento normativo.

PQM

 

La Corte:

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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