Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23338 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33431-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA

SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 454/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 454 pubblicata il 10.5.2018, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello di A.S. e in parziale riforma della pronuncia di primo grado (confermata quanto alla intervenuta prescrizione del credito vantato dall’Inps per l’anno 2007) ha dichiarato insussistente l’obbligo della predetta di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS per i redditi percepiti nel 2008 quale produttore libero di impresa di assicurazione ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003;

2. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; A.S. è rimasta intimata;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni del 25.5.1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003, in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29; alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d), per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

5. il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 9, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

6. tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

7. il ricorso, pertanto, va rigettato;

8. non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la A. non ha svolto difese;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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