Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23338 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22879/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/14/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 25 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Maria Laura Cherubini, per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con l’impugnata sentenza n. 85/14/10 depositata il 25 giugno 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 267/15/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso promosso da G.G.G. avverso un’iscrizione ipotecaria, secondo la CTR difatti doveva ritenersi perfezionata la “rottamazione” del ruolo L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 12, per cui era stata iscritta ipoteca in quanto “l’effettuazione di entrambe le rate, ancorchè la seconda in ritardo, non costituiva motivo di decadenza dal condono”.

L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi – mentre l’intimato contribuente non si costituiva – con il primo dei quali denunciava “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare della L. n. 289 del 2002, art. 12” lamentando fondatamente che la CTR era incorsa in errore laddove aveva considerato perfezionato il “condono” nonostante il ritardato pagamento dello stesso e ciò alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “In caso di definizione dei carichi di ruolo pregressi, cit. L. n. 289, ex art. 12, il mancato o il ritardato versamento di una rata costituisce causa di decadenza degli effetti del condono, atteso che si tratta una particolare forma di sanatoria (cd. condono clemenziale) di natura diversa rispetto a quelle previste dalla cit. L. n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (cd. condono premiale), con la conseguenza che, ai fini dell’efficacia del condono, è necessario il versamento dell’ammontare residuo dovuto, non essendo ammessi nè omissioni nè meri ritardi (Cass. sez. trib. n. 24316 del 2010; Cass. sez. trib. n. 20746 del 2010).

Viene così assorbito il secondo motivo e – non dovendosi accertare ulteriori fatti – la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso del contribuente.

Nel successivo formarsi della richiamato orientamento giurisprudenziale debbono essere ravvisate le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge il ricorso del contribuente; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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