Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23337 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. III, 19/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10954-2016 proposto da:

EDITRICE OMNIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE CALBOLI

1, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MARVASI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LATTANZIO;

– ricorrente –

contro

HAUSTELL INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO ALESSANDRO CIAPPETTA;

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

SANTO, 10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BEPPE CARLO

ACCATINO;

ACCADEMIA MARKETING E COMUNICAZIONE SRL IN LIQ.NE, in persona del

legale rappresentante pro tempore L.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

CARLO TARDELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GEA MOSTARDINI;

EDICOLA C.A.M. in persona della titolare

C.A.M., EDICOLA G.S. in persona del titolare

G.S., EDICOLA P.M. in persona del titolare P.M.,

EDICOLA F.S. in persona della titolare F.S.,

EDICOLA M.A. in persona della titolare M.A.,

EDICOLA CA.MA. in persona della titolare

CA.MA., domiciliate in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato RITA ARMENI;

– controricorrenti –

e contro

EDICOLA BMO DI B.M.G. E SNC, + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 588/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 la società Haustell International s.r.l. (d’ora innanzi, “la Haustell”) essendo munita di titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore CIPI Express s.a.s., pignorò nelle forme del pignoramento presso terzi le somme a quest’ultima società dovute dai gestori delle edicole di Asti e della provincia di Asti.

Nella procedura intervenne la Accademia Marketing & Comunicazione s.r.l. (d’ora innanzi, “la AMC”; deve ritenersi un mero lapsus calami l’indicazione, a p. 3 del ricorso, della AMC quale creditore pignorante).

Nel 2007 la Editrice Omnia s.r.l. propose opposizione di terzo all’esecuzione, ex art. 619 c.p.c., deducendo che la CIPI Express, debitore esecutato, non era affatto creditore degli edicolanti di Asti, ma era – nella sua veste di distributore del periodico “La Nuova Provincia”, edito dalla Omnia s.r.l. – mero esattore degli importi rivenienti dalla vendita del suddetto periodico, e spettanti al suo editore, la suddetta Omnia s.r.l..

2. Con sentenza 7 giugno 2010 il Tribunale di Asti dichiarò inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rimedio previsto dall’art. 619 c.p.c. sia consentito unicamente a tutela di diritti reali vantati dal terzo opponente.

3. La sentenza venne appellata dalla Editrice Omnia s.r.l..

La Corte d’appello di Torino con sentenza 27 marzo 2015 n. 588 dichiarò l’inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto.

Rilevò la Corte piemontese che la sentenza di primo grado era stata notificata il 25 luglio 2012 presso la residenza del legale rappresentante della Editrice Omnia; ed il 23 luglio 2012 presso il domicilio eletto dal suo difensore. Ritenne che quest’ultima notifica fosse idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che la sentenza notificata fosse munita di formula esecutiva. E poichè l’atto d’appello era stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 26 settembre 2012, esso doveva ricordarsi tardivo.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Editrice Omnia, con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi la Haustell; la AMC; A.M. (terzo pignorato); nonchè, con controricorso unitario, sei degli originari terzi pignorati ( C.A.M., G.S., P.M., F.S., M.A., Ca.Ma.).

La AMC e la Haustell hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dare conto dei motivi posti a fondamento del ricorso, in quanto quest’ultimo è inammissibile per tardività.

La sentenza d’appello è stata infatti pubblicata il 27 marzo 2015.

Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2007, e dunque ad esso si applica l’art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, la quale ha ridotto da un anno a sei mesi il termine di decadenza per proporre le impugnazioni.

1.2. Il termine di un anno decorrente dal 27.3.2015 è scaduto il 27.3.2016. Al presente giudizio, infatti, avendo ad oggetto una opposizione esecutiva, non è applicabile l’istituto della sospensione feriale dei termini (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; ma in tal senso si vedano già Sez. 3, Sentenza n. 1571 del 01/06/1974, Rv. 369735 – 01, secondo cui “la sospensione dei termini per il periodo feriale non opera per i procedimenti di opposizione all’esecuzione fra i quali deve comprendersi anche l’opposizione di terzo”).

1.3. Nel caso di specie, per contro, il ricorso è stato notificato a mezzo PEC con messaggio accettato il 20 aprile 2016, e il giorno dopo (21 aprile 2016) per mezzo di ufficiale giudiziario.

Esso è, pertanto, irrimediabilmente tardivo.

1.4. Solo ad abundantiam, ritiene questa Corte non inutile rilevare che la decisione della Corte d’appello fu comunque corretta alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “la decorrenza (rispetto alla notifica della sentenza) del termine (breve) di cui all’art. 325 c.p.c., u.c. (…) non è esclusa (…) dal fatto che la sentenza notificata sia munita di formula esecutiva” (ex permultis, (Sez. L, Sentenza n. 6075 del 05/07/1997, Rv. 505760 – 01).

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Editrice Omnia s.r.l. alla rifusione in favore di Haustell International s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna Editrice Omnia s.r.l. alla rifusione in favore di Accademia Marketing & Comunicazione s.r.l. in liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.642, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna Editrice Omnia s.r.l. alla rifusione in favore di A.M. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna Editrice Omnia s.r.l. alla rifusione in favore di C.A.M., G.S., P.M., F.S., M.A., Ca.Ma., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 9.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Editrice Omnia s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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