Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23337 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17109/11 proposto da:

Equitalia Polis S.p.A., in persona del responsabile della

riscossione, come da procura speciale in atti, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Favarelli n. 22, presso lo Studio dell’Avv.

Arturo Maresca che, unitamente all’Avv. Paolo Alvigini, la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/25/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata l’11 maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 22/25/10 depositata l’11 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l’appello di B.D. e – in riforma della decisione n. 58/01/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova – annullava la più cospicua delle cartelle di pagamento “prodromiche” all’iscrizione ipotecaria immobiliare n. (OMISSIS) perchè “mancava nella procedura notificatoria prevista dall’art. 140 c.p.c., l’affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso di deposito presso la Casa Comunale e pertanto ne risultava la nullità della notifica dell’atto pregresso (cartella esattoriale (OMISSIS) per IVA pari a Euro 65.585,76)”.

Il concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’intimato contribuente non si costituiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Vizio di ultra e/o extrapetizione ex art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.”, il concessionario deduceva che la CTR aveva annullato la cartella n. (OMISSIS) senza che il contribuente l’avesse chiesto, essendosi quest’ultimo limitato a chiedere la nullità dell’iscrizione ipotecaria.

Il motivo è infondato perchè ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, il contribuente ha all’evidenza impugnato sia l’atto presupposto per mancanza di una valida notifica e sia l’iscrizione ipotecaria.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21, 24 e 57”, il concessionario deduceva che il contribuente solo nelle controdeduzioni in primo grado aveva tardivamente impugnato la nullità della notifica della cartella n. (OMISSIS).

2.1. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e conseguente nullità della sentenza”, il concessionario deduceva che la CTR non aveva pronunciato sulla inammissibilità dell’eccezione di nullità della notifica delle cartelle per novità delle stesse.

2.2. I motivi riuniti per connessione sono infondati in primo luogo perchè in ricorso il contribuente aveva invece proprio chiesto di annullare l’iscrizione ipotecaria per non avere mai ricevuto alcuna notifica di cartelle – cosicchè nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c., c’è stata – e in secondo luogo perchè la CTP ha comunque implicitamente pronunciato sulla in thesi nuova eccezione di nullità della notifica quando l’ha respinta e ciò senza che poi il concessionario abbia appellato in via incidentale la violazione del D.Lgs. n. 546, artt. 21 e 24 e pertanto venendosi comunque a consolidare l’eventuale peraltro insussistente vizio.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dell’art. 60/1973 e dell’art. 140 c.p.c.”, il concessionario deduceva che erroneamente la CTR aveva accertato la nullità della notifica della cartella n. (OMISSIS) perchè eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza la prescritta affissione alla porta dell’abitazione e questo perchè in realtà la notifica era stata eseguita secondo le speciali norme in esponente che prevedevano invece che l’avviso di deposito dovesse essere soltanto affisso all’albo comunale.

Il motivo è inammissibile non solo per difetto di autosufficienza perchè in violazione dell’art. 366 c.p.c., non è stata trascritta la relata di notifica dell’atto fiscale in discussione – così impedendo alla Corte l’esercizio nomofilattico che deve ovviamente fondarsi su fatti sicuri (Cass. sez. 3, n. 12970 del 2011; Cass. sez. lav. n. 17424 del 2005) – ma altresì perchè la CTR ha senza alcun apprezzamento assunto come pacifico e incontestato il “fatto che la notifica fosse avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con la conseguenza che il concessionario avrebbe dovuto impugnare la statuizione col mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, per errore percettivo (Cass. sez. 3, n. 4893 del 2016; Cass. sez. 3, n. 16280 del 2015) o comunque avrebbe quantomeno dovuto impugnare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per un apprezzamento illogico o insufficiente del “fatto” (Cass. sez. n. 1646 del 2014; Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010).

5. Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26”, il concessionario deduceva che comunque l’eventuale nullità della notifica della cartella n. (OMISSIS) non poteva di per sè comportare la nullità della stessa, perchè per es. la ridetta cartella avrebbe potuto anche “rinotificarsi”.

Il motivo è all’evidenza infondato perchè la CTR, dopo aver stabilito la invalidità della sua notificazione, ha correttamente e conseguentemente accertato la nullità dell’atto presupposto dedotto in lite.

6. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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