Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23337 del 09/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23337
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.L., domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo
studio dell’avvocato D’ALESSIO FRANCESCA e da ultimo presso la
cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DANIELE RAFFAELE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona dei legali rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1551/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 15/12/2006 r.g.n. 1640/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22.11/15.12.2006 la Corte di appello di Salerno confermava la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da I.L. nei confronti delle Poste Italiane per far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato per il periodo dal 6.7.2000 al 30.9.2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie …”.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso I.L. con un unico motivo. Resistono con controricorso le Poste Italiane. Il Collegio autorizzava la stesura di motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 della L. n. 56 del 1987, dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994, nonchè vizio di motivazione, osservando che, pur nel sistema della L. n. 56 del 1987, la causale posta a fondamento del contratto presupponeva, in ogni caso, la prova della connessione fra l’esigenza sostitutiva e la necessità di assumere a termine.
Il motivo appare manifestamente infondato alla luce dei precedenti consolidati di questa Suprema Corte.
Decidendo (cfr. ad es., Cass. 2 marzo 2007 n. 4933) su fattispecie analoghe a quella in esame, si è reiteratamente affermato l’insussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto il nome del lavoratore sostituito, per determinare la tesi opposta la violazione di norme di diritto, oltre che una erronea interpretazione della normativa collettiva.
Si è rilevato, infatti, che, ad escludere l’autonomia del contratto a termine regolato dalla contrattazione collettiva rispetto alla previsione legale, si determinerebbe un palese contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588), secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.
Giova soggiungere che altre decisioni di questa Corte (cfr. ad es.
Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato le decisioni di merito che, nel ritenere l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale, hanno interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso di riconoscere, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.
Così come (cfr. Cass. 28-3-2008 n. 8122) si è confermato che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale … l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011