Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23337 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22638-2010 proposto da:

C.S., S.V., SP.AN., CO.MA.,

EDIL QUATTRO DI ANTONIO SPADARO & C. SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ROSA VIGGIANO,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 171/2009 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 19/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti della S.n.c. EDIL QUATTRO di Sp.An. & C., l’Agenzia delle Entrate ha rettificato le dichiarazioni Irpef dei soci C.S., Sp.An., Co.Ma. e S.V., e quelle Irpef, Irap e Iva della società relativa agli anni 2002 e 2003.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza del 24/5/2007, ha respinto il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale di Roma ha respinto, con sentenza 20 maggio 2009, l’appello dagli stessi proposto avverso tale decisione.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione la S.n.c. EDIL QUATTRO di Sp.An. & C. e i soci C.S., Sp.An., Co.Ma. e S.V., affidato a cinque motivi.

2.1. Con un primo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., lamentando l’omesso deposito del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza da parte della Agenzia delle Entrate, su cui era stata fondata la pretesa erariale, con il conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sulla amministrazione finanziaria. Hanno contestato, comunque, che fosse stata fornita la prova del pagamento di compensi in nero, e dunque anche di maggiori ricavi, essendo frutto di fraintendimento quanto dichiarato ai militari della Guardia di Finanza dai lavoratori presenti in occasione della verifica, e non essendo, comunque, sufficiente, quanto riportato in proposito nel processo verbale di constatazione.

2.2. Con un secondo motivo hanno denunciato l’insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla attendibilità del medesimo processo verbale di constatazione e dalla sufficienza di quanto nello stesso riportato per addivenire alla rettifica delle dichiarazioni fiscali dei ricorrenti.

2.3. Con un terzo motivo hanno denunciato ulteriore insufficienza della motivazione della sentenza impugnata su altro punto decisivo della controversia, costituito dall’illegittimo ricorso a presunzioni per determinare il preteso reddito non dichiarato, fondate, a loro volta, sulla presunzione di pagamento di compensi in nero a lavoratori irregolari.

2.4. Con un quarto motivo hanno prospettato ulteriore carenza della motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dal mancato computo in diminuzione dei pretesi costi c.d. in nero, non considerati in alcun modo dalla Commissione tributaria regionale.

2.5. Con un quinto motivo hanno prospettato ulteriore carenza della motivazione a proposito della sussistenza del presupposto di imposta in ordine alle ritenute alla fonte e non versate, non essendo stato dimostrato che tali ritenute furono operate e non avendo la Commissione tributaria regionale motivato in alcun modo in proposito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Alla decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio impugnata dai ricorrenti, depositata il 20 maggio 2009, è applicabile, ratione temporis, la disciplina dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione), inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in quanto tale disposizione è applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma (cfr. Sez. 5, n. 24597 del 19/11/2014, Rv. 633409).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte tale disposizione richiede: a) quanto alle censure di violazione di legge, la formulazione di un quesito di diritto, in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, per cui è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si riveli inadeguata a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (per tutte, Cass., sez. un., n. 26020 del 2008 e n. 19444 del 2009); b) in ordine a censure di vizi motivazionali, la chiara e sintetica indicazione – che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo – del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della stessa la rende inidonea a giustificare la decisione (tra le tante, Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009, 5858 del 2013).

3. Il primo motivo, mediante il quale sono state denunciate violazioni di legge, e che quindi richiedeva la formulazione di un quesito di diritto rispondente ai requisiti sopra menzionati sub a), ne risulta privo, in quanto il quesito formulato dai ricorrenti in relazione a tale motivo risulta mancante della necessaria specificità.

Il quesito formulato dai ricorrenti, in relazione alla mancata produzione da parte della amministrazione resistente del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e posto a fondamento dell’accertamento censurato (“dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione adita se corrisponde al vero che nel processo tributario l’ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, ponendosi l’atto impositivo quale veicolo d’accesso al contenzioso medesimo, dacchè grava sullo stesso l’onere di fornire la debita prova degli elementi in fatto posti a base della pretesa azionata con l’atto stesso, la quale prova non può dirsi acquisita, nel caso di specie, mediante il mero richiamo delle risultanze di un processo verbale di constatazione proveniente dalla Guardia di Finanza, neppure versato in atti di lite, non provando l’atto pubblico la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale rogante dalle parti), risulta privo della necessaria specificità e pertinenza, in quanto non investe la ratio decidendi della decisione impugnata proponendone una alternativa, giacchè consiste in una generica doglianza circa l’inesatta applicazione delle disposizioni di cui è stata denunciata la violazione, disgiunta della indicazione della soluzione adottata nella sentenza impugnata e di quella diversa proposta.

Ne consegue l’inidoneità di tale quesito, che comporta l’inammissibilità del motivo.

4. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, mediante i quali sono stati prospettati vizi della motivazione del provvedimento impugnato, sono inammissibili a causa della mancanza della chiara e sintetica indicazione, richiesta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. per le censure di vizi di motivazione, del rapporto eziologico tra le lacune motivazionali denunciate e i fatti ritenuti determinanti, ove correttamente valutati, ai fini della decisione favorevole ai ricorrenti.

Tali doglianze, infatti, consistono esclusivamente nella prospettazione della insufficienza della motivazione su punti decisivi della controversia (l’attendibilità e la sufficienza del processo verbale di constatazione, il ricorso a presunzioni per determinare il reddito non dichiarato, la mancata considerazione di costi, la reale effettuazione delle ritenute), disgiunta dalla chiara e sintetica indicazione, ulteriore rispetto alla illustrazione del motivo, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sia insufficiente e delle ragioni per le quali tali prospettata insufficienza determini l’inidoneità della motivazione a giustificare la decisione.

Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità anche di tali motivi e, con essi, dell’intero ricorso.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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