Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23336 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3352/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.S.

BENUCCI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VENETTONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DE MARI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.F., medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata dal 1998 al 2007, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ribadendo:

che, nella specie, non si era verificata decadenza per i rimborsi relativi all’anno 1998 in quanto il termine di 48 mesi andava calcolato a decorrere dal saldo e non dalla data degli acconti;

non sussisteva un’autonoma organizzazione, essendo irrilevante la presenza di un unico dipendente con mansioni meramente esecutive;

che l’eccezione relativa all’avvenuta compensazione da parte del contribuente era inammissibile siccome formulata per la prima volta in grado di appello.

Avverso la sentenza ricorre, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c,. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è manifestamente fondato alla luce dello stesso dettato normativo che fa decorrere il termine dai “versamenti”. Inoltre, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte “il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (cfr. Cass. n. 13478/2008; id. n. 5653/2014; id. n. 27136/14).

Appare, invece, manifestamente infondato il secondo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) mpieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, sul punto, è immune da censure. Non può, infatti, trovare accoglimento neppure il terzo motivo rubricato: violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 30 c.p.c., n. 3. Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ed invero, per un verso, la sentenza possiede tutti i requisiti prescritti dall’invocato art. 36, dall’altro al ricorso trova applicazione (per essere stata la sentenza impugnata depositata il 18.11.2013) il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla luce di principi statuiti dalle Sezioni Unite d questa Corte con sentenza n. 805/2014.

Ne consegue, in accoglimento del solo primo motivo, rigettato il secondo ed il terzo, la cassazione, nei termini di cui sopra, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che provvederà anche al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, rigettati i restanti, il secondo, cassa, nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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