Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23336 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20292/2010 proposto da:

LA FIORITA SOC. COOP. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIROLAMO DE RADA (avviso postale ex art. 135) giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VOGHERA, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2010 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata l’11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE RADA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Pavia, da cui era emersa l’omessa contabilizzazione di elementi positivi di reddito per Euro 3.177.574, la contabilizzazione di costi non inerenti per Euro 123.666 e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’Agenzia delle Entrate di Voghera ha rettificato il reddito imponibile, ai fini Ires, Irap e Iva, della società LA FIORITA s.c. a r.l. per l’anno 2005, per un importo complessivo di Euro 1.289.078,85, oltre alle sanzioni conseguenti.

Tale accertamento è stato rettificato dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, che, in parziale accoglimento del ricorso della società contribuente, ha determinato i maggiori elementi positivi di reddito non contabilizzati nella minor somma di Euro 228.886.

La Commissione tributaria regionale di Milano, in accoglimento della impugnazione proposta dalla amministrazione finanziaria e disattendendo quella incidentale proposta dalla società contribuente, ha confermato integralmente l’avviso di accertamento.

2. Avverso tale decisione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo.

Ha prospettato vizio della motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio, consistenti:

– nella affermazione della omessa contabilizzazione di elementi positivi di reddito, derivanti dalla considerazione della inesistenza soggettiva delle fatture di vendita di suini emesse dalla società LA.RA. dal (OMISSIS), imputate nell’accertamento alla società ricorrente quale venditrice, in relazione alle quali i giudici di merito avevano del tutto omesso di considerare le doglianze della società ricorrente (essendo, tra l’altro, neutro al riguardo il dato della mancata presentazione da parte della società LA.RA. della dichiarazione di spandimento dei liquami, e privo di concludenza quello relativo all’acquisto di carburante da

riscaldamento per uso ricovero animali da parte della società LA FIORITA, peraltro compiuto tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), ed essendo insufficiente l’accertamento in ordine alla adeguatezza del numero dei propri dipendenti);

– nell’errata considerazione della plusvalenza da vendita di terreni, fondata sulla considerazione che i terreni che essa aveva ceduto alla suddetta società LA.RA fossero stati acquistati da non più di cinque anni, con il conseguente accertamento di una plusvalenza per effetto di tale vendita di Euro 2.899.473, da sottoporre a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b); al riguardo essa aveva contestato la correttezza delle verifiche e dei calcoli compiuti e quindi la ricostruzione dell’intero fatto storico prospettato e fatta propria in modo acritico dai giudici di secondo grado, in quanto il prezzo della vendita era pari a Euro 2.480.000 e non a Euro 4.559.785, come ritenuto dalla Guardia di Finanza e recepito dalla Agenzia delle Entrate, e la plusvalenza tassabile era inferiore a quanto indicato, occorrendo tra l’altro rivalutare il prezzo d’acquisto in considerazione delle migliorie apportate dalla ricorrente ai beni dal 1991 al 2005;

– nell’errata affermazione della inesistenza di elementi negativi di reddito, non corrispondendo al vero che dal 11/4/2005 non aveva avuto la disponibilità di terreni agricoli, essendo stato concordato che la ricorrente avrebbe mantenuto la conduzione dei fondi fino al trasferimento dei titoli PAC, perfezionatosi il 26/4/2006, sicchè essa, nonostante la vendita, aveva continuato ad avere la disponibilità dei terreni per lo svolgimento della attività agricola; i prelievi di carburante dovevano pertanto essere ritenuti funzionali alla attività agricola, come pure le altre spese sostenute successivamente al 11/4/2005.

3. L’amministrazione convenuta non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso non è ammissibile.

2. Mediante il primo profilo in cui è articolata la doglianza la ricorrente lamenta, in realtà, l’omessa pronuncia sul proprio appello incidentale, mediante il quale era stata prospettata la erroneità della affermazione della Commissione tributaria regionale riguardo alla configurabilità della omessa contabilizzazione da parte della ricorrente di elementi positivi di reddito (conseguente alla ritenuta inesistenza soggettiva delle fatture di vendita di suini emesse dalla società LA.RA. dal (OMISSIS), giudicate in realtà riconducibili alla ricorrente quale reale venditrice); al riguardo la ricorrente ha evidenziato la irrilevanza della mancata presentazione da parte della società LA.RA. della dichiarazione di spandimento dei liquami (sulla base della quale non potrebbero attribuirsi dette vendite alla ricorrente) e la mancanza di stretta concludenza (rispetto alle medesime vendite) dell’acquisto da parte della ricorrente di carburante da riscaldamento per uso ricovero animali, trattandosi di elemento di per sè equivoco.

Tale doglianza, da denunciare come violazione dell’art. 112 c.p.c., non può, tuttavia, essere apprezzata da questa Corte, a causa della mancanza di autosufficienza del ricorso, nel quale non è stato riprodotto nei suoi esatti termini l’atto di appello della ricorrente, che non sarebbe stato esaminato dalla Commissione tributaria regionale, cosicchè dal solo esame del ricorso non è dato rilevare l’omessa considerazione del motivo d’appello lamentata dalla ricorrente.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si lamenti l’omesso o incompleto esame da parte del giudice di merito, con la conseguenza che, ove il ricorrente denunci tale omissione, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico (o quantomeno nelle parti salienti), i predetti motivi in tutto o in parte tralasciati (Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100; Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012, Rv. 623401; Sez. L, Sentenza n. 11477 del 12/05/2010, Rv. 613519).

Consegue, in difetto di siffatta allegazione, l’inammissibilità della doglianza, di cui è precluso l’apprezzamento della fondatezza a cagione di detta omissione.

3. I rilievi formulati con il secondo profilo del medesimo unico motivo di ricorso, relativi all’accertamento della plusvalenza da vendita di terreni, sono inammissibili a causa della loro novità.

Al riguardo, infatti, la ricorrente, nel censurare l’accertamento di tale plusvalenza, ne aveva prospettato l’erroneità, sulla base del rilievo che, pur provenendo i beni da una vendita con patto di riservato dominio, la proprietà degli stessi era stata acquistata al momento della conclusione dell’accordo e non del pagamento dell’intero prezzo, con la conseguenza che tali terreni, attraverso la cui vendita era stata ottenuta la plusvalenza oggetto dell’accertamento, dovevano ritenersi acquistati in epoca anteriore al quinquennio da tale vendita, con la conseguente esclusione della configurabilità della plusvalenza in questione.

Mediante il ricorso in esame la ricorrente ha, invece, formulato doglianze che non risulta (in mancanza di allegazione o trascrizione dell’atto d’appello) siano mai in precedenza state proposte, in ordine alla determinazione del prezzo della vendita (pari a Euro 2.480.000 e non a Euro 4.559.785, come ritenuto dalla Guardia di Finanza e dalla Agenzia delle Entrate), e in ordine all’ammontare della plusvalenza tassabile, in quanto il prezzo d’acquisto avrebbe dovuto essere rivalutato in considerazione delle migliorie apportate dalla ricorrente ai terreni dal 1991 al 2005.

Si tratta di doglianze inammissibili, sia perchè relative a un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito (in ordine all’ammontare della plusvalenza e ai criteri adottati per determinarla), di cui si chiede la rivisitazione, non consentita nel giudizio di legittimità; sia perchè relative a profili dell’accertamento che non risulta siano in precedenza stati sottoposti alla valutazione dei giudici di merito, dunque non denunciabili per la prima volta nel giudizio di legittimità.

4. Il terzo profilo di doglianza, relativo agli elementi negativi di reddito ritenuti insussistenti o, comunque, non inerenti, è inammissibile, essendo volto a conseguire una rivisitazione di un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non consentito nel giudizio di legittimità.

Mediante tale doglianza, infatti, la ricorrente censura l’accertamento della indebita contabilizzazione di elementi negativi di reddito ritenuti non deducibili, conseguente all’accertamento della alienazione dei terreni in data 11 aprile 2005, affermando che anche successivamente a tale vendita essa aveva conservato la disponibilità dei terreni, di cui aveva concordato con la acquirente di proseguire la conduzione per tutto l’anno 2005, sicchè i prelievi di carburante compiuti in tale periodo dovevano ritenersi riconducibili alla attività agricola, come pure gli altri costi inerenti sostenuti e documentati, e quindi correttamente erano stati contabilizzati come elementi negativi di reddito.

Si tratta di doglianze volte, anch’esse, inammissibilmente, a censurare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, a proposito del venir meno, a far tempo dalla data della cessione, e dunque dall’11 aprile 2005, della disponibilità di terreni agricoli da parte della ricorrente, e quindi della non inerenza dei costi relativi allo svolgimento di attività agricole, come tali non consentite nel giudizio di legittimità, giacchè con esse viene, in sostanza, chiesta a questa Corte una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio e valorizzati dal giudice di merito (in relazione al venir meno della disponibilità di terreni agricoli e alla conseguente non inerenza dei costi ad essi relativi).

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a censure non consentite.

Non vi è luogo a pronunzia sulle spese, non avendo svolto attività difensiva l’Agenzia delle Entrate.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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