Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23335 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 1194/2016 proposto da:

SOCIETA’ AMBRA s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

GORIZIA (Ndr: testo originale non comprensibile), presso lo studio

dell’avv. ZANNINI Ferruccio, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA PRATI DEGLI

STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato (Ndr: testo originale non

comprensibile) rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI (Ndr:

testo originale non comprensibile);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 1086/2015 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA,

depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI Rossana.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo, proposto da T.E. nei confronti dell’Ambra s.r.l., innanzi al Tribunale di Pescara, per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali.

1.1. Avverso il decreto propose opposizione l’Ambra s.r.l. eccependo la prescrizione presuntiva; dedusse di aver pagato le prestazioni professionali e chiese il risarcimento dei danni per imperizia nello svolgimento dell’incarico nella misura di Euro 250.000,00.

1.2.Il T. si costituì nel giudizio di opposizione per chiedere gli interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex artt. 4 e 5.

1.3. Il Tribunale di Pescara accertò il credito professionale del T. nella misura di Euro 169.820,52.

1.4. Decidendo sull’appello proposto dall’Ambra Costruzioni s.r.l. e sull’appello incidentale dal T., la Corte d’Appello di L’Aquila accolse parzialmente l’appello principale limitatamente alla corresponsione degli interessi, D.Lgs. n. 231 del 2002, ex artt. 4 e 5; dichiarò, per il resto inammissibile l’appello principale per carenza di specificità dei motivi poichè riproducesti le difese espresse nel giudizio di primo grado. Accolse, sempre in relazione agli interessi l’appello incidentale proposto dal T. mentre, in relazione agli altri motivi dell’appello incidentale rilevò che la decisione di primo grado era fondata su plurime rationes decidendi, idonee a sorreggere la decisione e che il capo della sentenza relativa all’accordo sulla liquidazione forfettaria delle spese L. n. 143 del 1949, ex artt. 4,6 e 13 non era stato attinto da alcuna censura. Conseguentemente era inammissibile il motivo di censura relativo unicamente ai profili probatori delle spese sostenute.

2.Ha proposto ricorso per cassazione la società Ambra s.r.l. sulla base di quattro motivi.

2.1.Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale T.E. affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte di merito dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi con motivazione apparente oltre che per l’affermazione apodittica della dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 senza.

1.1.Il motivo è fondato.

1.2. Quanto alla forma dell’appello, si applica l’art. 342 c.p.c., come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi dell’art. 54, comma 2, dello stesso decreto, trattandosi di appello introdotto con citazione di cui è stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

1.3. Poichè il ricorso per cassazione riporta la decisione del giudice di primo grado ed i motivi di appello, risultano rispettati i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 perchè il motivo sia ritenuto ammissibile e consenta a questa Corte l’esame diretto degli atti (cfr. Cass. S.U., 22 maggio 2012, n. 8077 ed altre conformi successive, tra cui Cass. 17 gennaio 2014 n. 896 e Cass. 28 novembre 2014, n. 25308), specificamente l’esame diretto dell’atto di appello.

1.4. Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

1.5. Poichè il giudizio d’appello non è un “iudicium novum”, il requisito della specificità dei motivi dettato dall’art. 342 c.p.c. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (Cass. Civ, Sez. 2 -, Sentenza n. 4695 del 23/02/2017).

1.6. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva proposta dall’Ambra Costruzioni s.r.l. sul rilievo che non potesse applicarsi se non ai ” rapporti tipici della vita quotidiana in cui il pagamento avviene con una certa immediatezza” e che l’eccezione fosse incompatibile con il disconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria, “implicando invece le difese il riconoscimento della pretesa. Ha infine affermato che il convenuto, una volta eccepita la prescrizione presuntiva non poteva eccepire la prescrizione ordinaria.

1.7.Nell’atto d’appello, pur riproponendo le eccezioni proposte in primo grado, l’appellante aveva contestato sia l’inapplicabilità della prescrizione presuntiva al rapporto intercorrente tra le parti, sia il rigetto della domanda riconvenzionale di danni per responsabilità del professionista.

1.8.1 motivi d’appello, pur riportando le difese di primo grado, erano idonee a censurare l’iter argomentativo del giudice di primo grado, sicchè ha errato la Corte d’appello, con motivazione apodittica ed apparente, a ritenere che i motivi di gravame fossero inammissibili. Del resto, la sentenza impugnata si limita a riportare l’orientamento giurisprudenziale in materia di specificità dei motivi d’appello, affermando che l’atto di gravame si limitava a manifestare “generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento”, laddove l’appello era idoneo, pur riproponendo le argomentazioni proposte in primo grado, a confutare le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado.

1.9. Il motivo va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese di legittimità alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

2.Va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2956, nonchè l’omessa ed apparente motivazione in ordine all’inapplicabilità della prescrizione presuntiva ai rapporti professionali di tipo imprenditoriale.

3.Va, invece dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione o per motivazione insufficiente in relazione all’accertamento della responsabilità professionale per dolo o colpa grave- laddove il ricorso per cassazione deve avere ad oggetto la sentenza di appello che ad essa si sostituisce.

4.Va dichiarato assorbito il ricorso incidentale, con il quale si censura, sotto diversi profili, anche attraverso la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., la liquidazione, effettuata dal primo giudice dei compensi e dei rimborsi per le prestazioni accessorie e la violazione della L. n. 143 del 1949, artt. 4,6 e 13.

5. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese di legittimità innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed inammissibile il terzo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA