Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23335 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 03/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3785/2013 proposto da:

FINTECHNO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo

rappresenta e difende con procura speciale del Delegato Console

Generale d’Italia M.I. in RIO DE JANEIRO rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 749/2011 della COMM. TRIB. REG.del LAZIO,

depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PURI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Fintechno s.r.l. nel 2008 propose impugnazione, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, avverso l’avviso di accertamento col quale le veniva contestato di avere indebitamente portato in detrazione l’IVA pagata in relazione a cinque fatture per l’acquisto di servizi, che secondo l’amministrazione delle finanze non erano pertinenti rispetto all’oggetto dell’attività sociale.

A fondamento dell’opposizione la società contribuente dedusse che le fatture contestate concernevano l’acquisto di servizi vari (consulenza, trasloco, allestimento di negozi) impiegati per dare esecuzione al contratto di appalto delle opere e dei servizi di allestimento di un centro commerciale, che la società contribuente aveva stipulato con la società Poceco s.r.l..

2. Con sentenza n. 426/46/09 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accolse l’impugnazione.

La Commissione Tributaria Regionale del Lçazio, adita dall’erario, con sentenza 22.12.2011 n. 749/01/11 accolse il gravame e rigettò l’impugnazione, ritenendo non provata l’inerenza delle spese suddette rispetto all’attività sociale della Fintechno.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Fintechno, con ricorso fondato su due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione nella pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Commissione Regionale ha erroneamente ritenuto ammissibile un appello privo del requisito di specificità, di cui all’art. 342 c.p.c..

1.2. Il motivo è infondato.

Il requisito della specificità dei motivi d’appello, richiesto dall’art. 342 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), è soddisfatto in tutti i casi in cui l’atto di gravame esprima in maniera sufficientemente chiara ed inequivoca l’errore che l’appellante intende imputare al giudice di primo grado.

Nel caso di specie tale requisito è soddisfatto. L’esame dell’atto d’appello, che questa Corte può compiere direttamente in considerazione del tipo di vizio denunciato, rivela infatti che l’appellante espresse in modo non incerto la sua doglianza: ovvero che la Commissione Tributaria Provinciale aveva errato nel ritenere che la sola esibizione della fattura fosse di per sè sufficiente a provare l’inerenza delle prestazioni ivi indicate all’attività d’impresa svolta dalla Fintechno.

Nessun dubbio, quindi, poteva sussistere sul fatto che l’appellante avesse investito, con l’appello, la valutazione delle prove sul giudizio di inerenza, come compiuto dalla Commissione Provinciale.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Commissione Regionale ha accolto il gravame dell’Ufficio senza avere esaminato “gli argomenti e i documenti” dedotti e prodotti dalla contribuente, ed in particolare:

– il contratto stipulato dalla Fintechno con la committente Poceco s.r.l.;

– la visura camerale di una delle società le cui fatture erano in contestazione;

– le descrizioni contenute nelle fatture.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, censura la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Ed anche se al presente giudizio si applica il vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vale comunque il principio secondo cui “non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito” (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, la quale affermò il principio in esame, poi tenuto fermo per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;

(-) condanna Fintechno s.r.l. in liquidazione alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.900,00 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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