Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23334 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2328/2016 proposto da:

S.V., S.M., S.S., P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CLARIZIA, che li rappresenta e

difende unitamente GIUSEPPE FATTORI;

– ricorrenti –

contro

D.T., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato CAPOROSSI

Gianluca, rappresentati e difesi dagli avvocati MAURIZIO DELLA

COSTANZA, CARDONA’ CLAUDIA;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. (Ndr: testo originale non comprensibile) della

Corte di Appello di Ancona, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Rossana GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 15.12.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, accolse, per quanto di ragione, la domanda proposta dall’Avv. S.P. che aveva chiesto il pagamento delle competenze professionali per l’attività svolta in favore di M.M. e D.T..

1.1.Per quel che rileva in sede di legittimità, la corte di merito accertò la sussistenza di un rapporto di mandato professionale tra le parti avente ad oggetto l’attività di assistenza alle trattative per la cessione di una quota sociale e di un terreno; escluse, invece, sulla base delle prove testimoniali, il compenso richiesto per l’attività prodromica alla presentazione della dichiarazione di successione, che era stata effettuata dal notaio all’uopo incaricato.

2.Hanno proposto ricorso per cassazione P.G., S.V., M. e S. sulla base di tre motivi.

2.1. M.M. e D.T. hanno resistito con controricorso.

2.2. In prossimità dell’udienza, i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame delle prove testimoniali, oggetto di discussione tra le parti e decisive per il giudizio perchè attinenti all’attività svolta dall’Avv. S. nella redazione della dichiarazione di successione.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per contraddittorietà della motivazione, in cui si sarebbe dato atto dell’assistenza del professionista in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione per poi negare che vi fosse la prova di detta attività.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame delle risultanze delle prove documentali e testimoniali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla deposizione del notaio Rossi, il quale avrebbe confermato che la documentazione relativa alla denuncia di successione – visure catastali, ipotecarie, memorie tecniche ecc. – provenivano da uno studio commerciale e che negli appunti del notaio D. vi era l’annotazione dello studio S.. La corte di merito avrebbe omesso di prendere in considerazione la dichiarazione confessoria contenuta nell’atto di citazione, in cui gli eredi M. avrebbero lamentato il ritardo con cui il S. aveva trasmesso la documentazione relativa alla denuncia di successione al notaio D..

4.1 motivi, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta sono inammissibili.

4.1.In primo luogo, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione, previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cassazione Civile, sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n. 8053).

4.2.Poichè la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L’implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell’apparenza della motivazione, quanto nell’omesso esame di un fatto che interrompa l’argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053).

4.3. Il vizio di nullità è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la “mancanza della motivazione” agli effetti del requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, si sostanzia, nel caso di specie, in quanto le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. La motivazione si estrinseca attraverso affermazioni logicamente inconciliabili e fondate su dati erroneamente valutati, emergenti dal provvedimento decisorio.

4.4.Nel caso di specie, la motivazione consente di ricostruire l’iter logico della decisione.

4.5.La corte di merito ha accertato la sussistenza di un rapporto di mandato professionale avente ad oggetto l’attività di assistenza alle trattative di cessione di una quota sociale e di un terreno mentre ha ritenuto che le prove testimoniali non fossero idonee a provare l’attività inerente alla dichiarazione di successione, che era stata effettuata dal notaio D., al quale il S. aveva trasmesso parte della documentazione necessaria. In particolare, il giudice d’appello ha esaminato la deposizione del notaio R. (pag.7 della sentenza) ed ha argomentato in ordine al contenuto delle sue dichiarazioni, rilevando l’assenza di documentazione proveniente dal S. nel carteggio del notaio che aveva presentato la dichiarazione di successione e che era stato retribuito per tale attività.

4.6. Quanto alle affermazioni contenute nell’atto di citazione, in cui si sarebbe affermato che l’Avv. S. avrebbe trasmesso al notaio D. i dati necessari per la compilazione della dichiarazione, va ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le affermazioni del difensore della parte, contenute in scritti non firmati da quest’ultima, non hanno efficacia di confessione, ma hanno solo valore indiziario, potendo fornire elementi di giudizio integrativi in relazione alle altre risultanze probatorie (Cassazione civile sez. lav., 07/11/1981, n. 5892; Cassazione civile sez. II, 22/04/1986, n. 2816).

4.7. Non è pertanto ravvisabile la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto il ricorrente non deduce l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo per il giudizio ma la valutazione delle prove da parte del giudice di merito. Del resto, nel giudizio di cassazione, la mancata valutazione di un elemento indiziario o di una prova non può dare luogo al vizio di non messo esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex multis Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, n. 5279; Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, n. 11892).

4.8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

5.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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