Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23334 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. III, 19/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19376-2016 proposto da:

M.M.V.A., elettivamentePu domiciliato in ROMA, VIA

LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO TRANFO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DI PINTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE CONVERSANO, in persona del Sindaco pro tempore

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE, 44, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA RECCHIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ARCANGELO PROCOPIO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1879/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato MICHELE DI PINTO;

udito l’Avvocato ARCANGELO PROCOPIO.

Fatto

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato 9 agosto 2016 M.M.V.A. ricorre per cassazione sia avverso la sentenza numero 267-2016 del Tribunale di Rutigliano depositata 19 gennaio 2016, sia avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione emessa ex art. 348 bis c.p.c. dalla Corte di appello di Bari con provvedimento depositato il 13/7/2016, con le quali è stata respinta la domanda di riconoscimento di un compenso professionale reso dal ricorrente a favore del Comune di Conversano, per mancanza di un incarico formale ricevuto dal Comune, sia la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via residuale ex art. 2041 c.c., in relazione a competenze professionali vantate dal ricorrente nei confronti dell’ente convenuto per l’attività di consulenza tecnico-ingegneristica, svolta in un periodo che va dalla fine del 1997 fino all’estate 1999, in cui il professionista assumeva di avere ricevuto dal sindaco vari incarichi onde consentire la partecipazione dell’ente a vari bandi di concorso che richiedevano la stesura di progetti tecnici. La parte intimata ha resistito con controricorso deducendo l’inammissibilità dei motivi sotto più profili.

2. La sentenza del Tribunale qui impugnata ha escluso che potesse riconoscersi il diritto del professionista a ricevere un compenso sotto il profilo contrattuale per mancanza di prova in ordine al conferimento di un incarico, anche solo informale, da parte della pubblica amministrazione, risultando pacifica la mancanza di incarico formale; nel merito ha escluso che fosse stata sufficientemente provata, sia tramite la documentazione offerta che tramite la deposizione per testi, la prestazione di opere professionali di apprezzabile rilevanza, sì da ritenere che l’ente si fosse ingiustificatamente arricchito in conseguenza della prestazione professionale resa dal ricorrente.

3. In sede di appello, promosso dallo stesso professionista in relazione al mancato accoglimento della domanda residuale di ingiustificato arricchimento, la Corte d’appello dichiarava in limine inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c., ritenendo non sussistente una ragionevole probabilità che esso potesse essere accolto e confermava entrambe le statuizioni del giudice di primo grado, “sia pure attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso”. Rilevava in proposito che la relativa pattuizione, per essere valida, avrebbe dovuto assumere la forma scritta ad substantiam, in conformità alla giurisprudenza espressasi sul punto, per poter valere nei confronti della pubblica amministrazione, risultando altrimenti radicalmente nullo il contratto di prestazione d’opera privo del suddetto requisito; riteneva quindi che l’azione residuale di ingiustificato arricchimento difettasse del requisito della residualità o sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c. (citando in proposito i precedenti di cui a Cass. n. 24860-2015, numero 1391-2014 e numero 12.880-2010), in quanto all’epoca il professionista avrebbe potuto agire direttamente nei confronti dell’amministratore o del funzionario dell’ente locale sulla base della norma applicabile ratione temporis, vale a dire del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, convertito dalla L. n. 144 del 1989, come riprodotta dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35 senza soluzione di continuità confluita nel successivo D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 in tema di nullità assoluta del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione privo dei requisiti di forma.

4. Il ricorrente censura con tre motivi sia la statuizione di rigetto nel merito dell’azione di ingiustificato arricchimento contenuta nella sentenza del Tribunale, sia la condanna alle spese processuali nonostante la ritenuta complessità della controversia, sia la statuizione di inammissibilità dell’azione residuale di arricchimento pronunciata dalla Corte d’appello con l’ordinanza di inammissibilità pronunciata con un percorso argomentativo parzialmente diverso a conferma delle statuizioni del giudice di primo grado; infine censura il provvedimento con cui è stata disposta la condanna alle spese del secondo grado di giudizio.

5. Dopo una preliminare valutazione, in sede di adunanza camerale, delle questioni processuali che si pongono in relazione all’impugnabilità delle ordinanze emesse ex art. 348 bis c.p.c., il procedimento veniva rinviato per la discussione in pubblica udienza, in quanto avente rilievo nomofilattico. Il ricorrente produceva memoria. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I MOTIVI. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente denuncia che il Tribunale, nel giudizio di primo grado sia incorso in erronea, illegittima e contraddittoria motivazione in ordine al contenuto delle prove orali e dei documenti esibiti in ordine alla natura e alla prova della domanda di arricchimento senza causa della p.a ex art. 2041 e 2042 c.c.. e l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il Comune resistente deduce l’inammissibilità delle deduzioni per violazione del principio di autosufficienza. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’erronea, contraddittoria e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 posto che il giudice di primo grado, dopo aver liquidato le spese a favore della controparte tenendo conto della complessità della causa dell’attività di stima svolta, ha ritenuto di condannare il ricorrente al pagamento delle spese, mentre la complessità della causa avrebbe giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite. Il controricorrente deduce l’inammissibilità di tale deduzione, stante la totale soccombenza del ricorrente. Con il terzo motivo il ricorrente, in relazione alla ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., denuncia l’erronea e falsa applicazione del principio della residualità dell’azione di arricchimento senza causa e della norma di cui al D.Lgs. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4 convertito in L. n. 144 del 1989, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Il Comune resistente deduce l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza della Corte territoriale, stante la mancata deduzione di vizi procedurali nell’applicazione dell’art. 348 bis c.p.c.. Deduce altresì l’erroneità della ricostruzione del ricorrente in merito all’avvicendarsi delle norme in tema di azione di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, rilevando che la motivazione attiene alla valutazione d’inammissibilità dell’appello per motivi collegati alla sua manifesta infondatezza, collegati anche all’applicazione di diversi principi in ordine alla applicazione della corretta normativa, posto che il ricorrente omette di richiamare il D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35 norma che, senza soluzione di continuità, rifluisce nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 4, (testo unico degli enti locali) che prevede l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del pubblico funzionario in caso di mancanza di negozio ad sustantiam con impegno di bilancio con la pubblica amministrazione.

2. Il primo e terzo motivo vanno trattati in ordine logico: la decisione dell’uno o dell’altro, richiede infatti la soluzione di una questione preliminare di tipo processuale che costituisce la ragione per cui la trattazione del presente ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza, rendendosi necessaria una riflessione sullo stato della giurisprudenza in tema di impugnabilità in cassazione dell’ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c..

3. Il terzo motivo, logicamente preliminare, va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

3.1. Nel caso di specie la Corte d’appello, in sede di ordinanza di inammissibilità dell’appello resa in limine per motivi inerenti alla manifesta infondatezza di cui all’art. 348 bis c.p.c., ha confermato entrambe le statuizioni del giudice di primo grado (di mancanza di prova di conferimento dell’incarico formale o informale al professionista e di infondatezza dell’azione residuale di arricchimento, per carenza di prova circa l’arricchimento dell’ente e il correlato depauperamento del professionista), “sia pure attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso”, traendo spunto dal rilievo, svolto ex officio, di nullità radicale del rapporto di prestazione d’opera professionale in tesi convenuto con la pubblica amministrazione, per mancanza del requisito di forma ad substantiam che renderebbe inammissibile l’azione residuale di arricchimento del professionista nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione alla legge applicabile ratione temporis, potendo il professionista agire direttamente nei confronti del funzionario o amministratore dell’ente locale che gli ha dato l’incarico: a tal fine la Corte cita Cass.sez. 1, sentenza n. 24860/2015 e altre pronunce che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, agli effetti di quanto disposto dal D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, (convertito, con modificazioni nella L. n. 144 del 1989), qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, sorge un rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, per difetto del requisito della sussidiarietà, sicchè resta esclusa l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente, il quale può, comunque, riconoscere “a posteriori” il debito fuori bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso. Peraltro, tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell’organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell’ente e con le scelte amministrative compiute. Il ricorrente contesta l’applicabilità di detto principio alla fattispecie in esame, applicata retroattivamente relativamente a un rapporto intercorso in un periodo in cui la norma era stata abrogata dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123 e ripristinata successivamente, nel 2000, e l’esito della valutazione di merito svolta dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, dopo la conferma con ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c..

3.2. Sicchè il primo motivo di censura ha ad oggetto la pronuncia del Tribunale che ha ritenuto non provato, sotto il profilo dell’azione ex art. 2041 c.c., l’arricchimento della pubblica amministrazione in relazione alla prestazione resa dal professionista perchè, pur difettando pacificamente un incarico formale tra le parti, non è emerso in concreto “in che termini e limiti si sia svolta l’eventuale attività di consulenza”. Il terzo motivo è invece riferito all’impugnazione della pronuncia della Corte d’appello ove ha ritenuto, con argomentazione preliminare, l’inammissibilità dell’azione di arricchimento svolta nei confronti della pubblica amministrazione per carenza del requisito della residualità dell’azione in riferimento a un rapporto di fatto per il quale non è stata previamente esperita l’azione di arricchimento nei confronti dei funzionari che hanno (in tesi) conferito il mandato professionale al professionista, e ciò in base alla normativa ritenuta in allora applicabile.

3.3. Occorre quindi stabilire se la motivazione di manifesta infondatezza dei motivi di appello resa nell’ordinanza della Corte d’appello sia impugnabile in quanto in grado di sostituire, elidendola, la pronuncia di primo grado oggetto d’impugnazione, e ciò al fine di verificare quale delle due statuizioni – del primo o del secondo giudice siano scrutinabili in questa sede di giudizio di legittimità. In ogni caso risulta preliminare la valutazione in ordine alla impugnabilità del provvedimento di “filtro” dell’appello emesso sulla base dell’art. 348 c.p.c., di cui al terzo motivo.

3.4. Va innanzitutto osservato che in sede di giudizio di legittimità non è possibile ammettere una valutazione contestuale della decisione di primo grado e di quella resa a definizione del giudizio di impugnazione, dato l’effetto devolutivo dell’appello, dovendosi solo decidere se la ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d’appello ex art. 348 bis c.p.c. abbia un contenuto decisorio incompatibile con la decisione di primo grado.

3.5. Sul punto questa Corte si è già pronunciata più volte in relazione a fattispecie sostanzialmente diverse.

3.6. In merito alla ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c., per sua natura interinale e non idonea a passare in giudicato, in quanto volta a “filtrare” preliminarmente il giudizio di appello, ove sia rilevata la manifesta infondatezza dei motivi, la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 1914 del 2016 (Rv. 638369 – 01) ne ha ammesso l’impugnabilità per vizi processuali suoi propri, rinvenibili ove la Corte di merito abbia pronunciato al di fuori dei limiti processuali segnati dal giudizio di prognosi sfavorevole sull’impugnazione, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. Nell’occasione è stato sancito che l’ordinanza della Corte di appello dichiarativa dell’inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, a meno che il provvedimento non sia censurato, per “error in procedendo”, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, come indicato nell’art. 348 ter c.p.c.. Tra queste vi sono le previsioni di cui agli artt. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, periodi 1 e 2, tra cui vi rientra, ad esempio, l’ipotesi in cui l’ordinanza d’inammissibilità sia pervenuta dopo la fase di trattazione della causa, avendo le parti dibattuto sulle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (Cass. Sez. 3, ordinanza 19333 del 20 luglio 2018), ovvero anche l’ipotesi in cui sia denunciato che il giudice non si sia pronunciato su un motivo, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

3.7. La ratio sottesa alla decisione delle sezioni unite è nel senso che la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali non attinenti ai motivi di impugnazione, con ordinanza resa quindi al di fuori degli schemi consentiti dall’art. 348 ter c.p.c., anche se nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dai casi normativamente previsti. L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è quindi ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci invece l’omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame, attesa la natura complessiva di giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza e a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

3.8. Nella fattispecie in esame la pronuncia della Corte d’appello non riguarda una pronuncia di inammissibilità dell’appello emessa per ragioni processuali non riconducibili nello schema del procedimento ex art. 348 bis/ter c.p.c., bensì un giudizio prognostico di infondatezza dell’appello cui si è aggiunta, nella motivazione, una ulteriore argomentazione d’inammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento a sostegno delle statuizioni d’infondatezza nel merito dell’azione di arricchimento indicate nella sentenza di primo grado, confermate dal giudice di secondo grado.

3.9. In proposito, occorre quindi confrontarsi con recenti pronunce che, in taluni casi, hanno ritenuto che la ordinanza de qua, ove intenda sostituirsi alla pronuncia di primo grado, sebbene abbia assunto la veste formale di ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis. c.p.c., assume il carattere sostanziale di sentenza di merito, sicchè è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., fermo restando il termine breve per l’impugnazione previsto per l’ordinanza de qua (Cass. Sez 3, Ordinanza n. 5655 del 9 marzo 2018; Cass., ordinanza n. 3023 del 8/02/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015). E ancora, nel panorama giurisprudenziale si rinviene una pronuncia che ha ritenuto impugnabile l’ordinanza de qua per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove risulti pronunciata dal giudice d’appello sulla base di un errore di fatto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017).

3.10. Queste ultime statuizioni, invero, si pongono in linea con il generale principio che impone una valutazione unitaria e complessiva della natura di un provvedimento giurisdizionale ai fini della valutazione della sua impugnabilità, e della stabilità degli effetti che può avere sui diritti soggettivi delle parti, in ossequio al diritto di azione di rilevanza costituzionale tutelato nell’art. 111 Cost. (cfr. da ultimo, Sez. 6 3, Ordinanza n. 19102 del 18/07/2018, in continuità con SU n. 16727 del 2012 e Cass. n. 2953 del 1953).

3.11. In tale materia, tuttavia, la tradizionale valutazione logica e sostanziale circa la natura del provvedimento ai fini della valutazione della sua impugnabilità non è sufficiente per decidere se l’ordinanza che decida in ordine alla manifesta infondatezza della impugnazione, eventualmente aggiungendo argomenti a quelli spesi dal giudice di primo grado, si renda solo per questo autonomamente impugnabile in sede di legittimità, perchè occorre recuperare le ragioni di fondo che hanno spinto il legislatore del 2012 a munire l’appello di una fase di eventuale filtro preliminare, a fini deflattivi del contenzioso, rendendo così possibile un giudizio di inammissibilità dell’impugnazione di secondo grado fondato su una prognosi di manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione svolta in limine litis. Le stesse sezioni unite, nella citata sentenza n. 1914 del 2016 sopra citata, che sul tema funge da precedente vincolante, hanno ritenuto che “la mera possibilità di impugnazione dell’ordinanza, scongiurando un (ipotetico) uso abnorme e incontrollato dell’istituto, potrebbe ridurre in prospettiva agguerrite, complesse ed “improprie” impugnazioni in cassazione della sentenza di primo grado, e riguarderebbe in ogni caso ipotesi limitate e questioni di pronta soluzione – siccome esclusivamente riferibili ad alcuni vizi processuali propri dell’ordinanza- che potrebbero essere esaminate dalla Corte di cassazione insieme alla eventuale impugnazione della sentenza di primo grado, in alcuni casi potendo la relativa decisione risultare “assorbente” rispetto all’esame di quest’ultima”.

3.12. Il discrimine logico tra ordinanza d’inammissibilità dell’appello impugnabile o non impugnabile con ricorso per cassazione, per motivi diversi da quelli processuali considerati dalla sentenza n. 1914 del 2016 delle sezioni unite di questa Corte, è rinvenibile pertanto solo nell’eventualità che l’ordinanza ex art. 348 bis. c.p.c. si sovrapponga, con argomenti logicamente incompatibili, alle ragioni indicate nella pronuncia di primo grado, sostituendosi ad esse, in applicazione dell’effetto devolutivo e sostituivo della pronuncia di appello. Ove, invece, la pronuncia emessa in sede di appello non contenga un’autonoma ragione del decidere incompatibile con la ratio decidendi della pronuncia di primo grado, sì da inserirsi nel contesto di una valutazione complessiva in termini di manifesta infondatezza dell’appello, il motivo di ricorso per cassazione proposto avverso tale statuizione va dichiarato inammissibile, restando invece ricorribili gli accertamenti già compiuti dal giudice di primo grado, e confermati dal giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15776 del 29/07/2016).

3.13. Ragionando alla luce dei suddetti principi, l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in esame non si è resa incompatibile con gli argomenti di merito spesi in fatto e in iure dal giudice di primo grado, posto che nell’incipit della motivazione si assume che entrambe le statuizioni (di mancata prova di un incarico, anche solo informale, e di assenza di un ingiustificato arricchimento) vanno confermate, sia pure attraverso un percorso argomentativo “parzialmente diverso” che riguarda l’inammissibilità dell’azione di arricchimento rivolta alla pubblica amministrazione, in assenza di previo esperimento dell’azione nei confronti dei funzionari personalmente responsabili del conferimento dell’incarico, sulla base delle leggi applicabili ratione temporis. Pertanto l’oggetto della presente impugnazione riguarda la sentenza di primo grado, confermato dalla Corte d’appello, e non il provvedimento della Corte d’appello da considerarsi tamquam non esset in quanto contenente una ratio decidendi non in grado di elidere quanto già deciso dal giudice di primo grado in ordine alla insussistenza dell’an debeatur.

4. Quanto al primo motivo, attinente all’impugnazione della pronuncia di primo grado, oggetto primario della presente impugnazione, il ricorrente denuncia “l’erronea o contraddittoria motivazione in ordine alla natura e alla prova della domanda di arricchimento senza causa ex artt. 2041 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi, e dunque non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

4.2. Il motivo intende rimarcare, quanto alla prima parte attinente alla natura dell’azione d’ingiustificato arricchimento, che il giudice non avrebbe osservato quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza di cui a Cass. n. 10.798/2015, con la quale è stato introdotto un innovativo principio in tema di ingiustificato arricchimento, nel senso che il requisito speciale del riconoscimento dell’utilitas, impone al giudice, indipendentemente dalla veste pubblica o privata del soggetto che ha conseguito la prestazione del professionista, la valutazione dei presupposti degli artt. 2041 e 2042 c.c., predicando una valutazione oggettiva dell’arricchimento da parte del giudice che prescinde dal riconoscimento esplicito o implicito della utilitas da parte dell’ente beneficiato. Tale enunciato, tuttavia, vale ove sia stata offerta prova della prestazione resa e della utilitas ricevuta dalla pubblica amministrazione. Il motivo di rigetto, in realtà, non riguarda la mancata valutazione della utilitas ricevuta, ma l’assenza di prova sia dell’altrui arricchimento, sia del personale depauperamento “non essendo emerso con certezza in che termini e limiti si sia svolta l’eventuale attività di consulenza “, e ciò in relazione alle prove documentali allegate e alle dichiarazioni dei testi considerate nel loro insieme.

4.3. Le argomentazioni dedotte dal ricorrente, oltretutto, vorrebbero indurre il giudice di legittimità a svolgere una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio acquisito, giudicato insufficiente dal giudice di primo grado ai fini della prova dell’arricchimento ingiustificato che l’attore era tenuto a dare, il che pertanto non si configura come un errore di applicazione del principio di diritto o di sussunzione dei fatti rilevati entro una corretta cornice normativa, ma come una non corretta valutazione in fatto, in tale sede non sindacabile. A riprova di tale errore di deduzione basti osservare che, sotto il profilo della mancata considerazione della prova della utilitas della prestazione e del correlato depauperamento del professionista, nel motivo di gravame viene riportato il diverso tenore delle prove testimoniali considerate dal giudice ai fini della decisione, da cui si dovrebbe desumere un’errata valutazione del compendio probatorio acquisito. Tuttavia, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016).

4.4. Il primo motivo si rivela inammissibile anche laddove la censura è inserita nella diversa cornice del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e intende sottolineare la mancata considerazione di circostanze enunciate dai testi o di prove documentali acquisite, che oggi si pone come un motivo inammissibile in relazione al disposto di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 4. Difatti il disposto in esame non ammette la deduzione di vizi della pronuncia per omissione di fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti quando l’impugnazione per cassazione della sentenza di primo grado sia conseguenza della pronuncia di inammissibilità dell’appello pronunciata ex art. 348 bis c.p.c..

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’erronea contraddittoria falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 posto che il giudice di primo grado, dopo aver indicato di volere tenere conto della complessità della causa nel liquidare gli onorari di avvocato, ha ritenuto di condannare il ricorrente al pagamento delle spese, mentre la complessità della causa avrebbe giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto è aspecifico nella prospettazione del vizio, laddove omette di riferire in base a quale principio di diritto il giudice avrebbe dovuto compensare le spese, anzichè condannare il ricorrente soccombente alla rifusione delle medesime in favore della parte vittoriosa, posto che egli è risultato integralmente soccombente, tenuto conto che il principio della soccombenza contenuto nell’art. 91 c.p.c. prevale su ogni altra valutazione (Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017).

5. Conclusivamente il ricorso avverso l’ordinanza emessa ex art. 348 -bis c.p.c. è inammissibile; mentre dichiara inammissibili i motivi n. 1 e 2 avverso la sentenza del Tribunale, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c.;

dichiara inammissibili i motivi n. 1 e 2 avverso la sentenza del Tribunale di Bari-sezione distaccata di Rutigliano;

condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.300,00, oltre a Euro 200,00 per spese, spese forfetarie al 15% e oneri di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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