Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23334 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 03/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23334

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22981/2012 proposto da:

P.T., P.E., N.F., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO

FRANSONI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PASQUALE RUSSO, ATTILIO GASTALDELLO giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2012 della COMM. TRIB. REG. del VENETO SEZ.

DIST. di VERONA, depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi per i ricorrenti gli Avvocati RUSSO e GASTALDELLO che hanno

chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società TREF di P.E. & c. s.a.s. (d’ora innanzi, per brevità, “la TREF”) nel 2003 alienò a Pa.Gi. tre unità abitative, un capannone industriale ed un fondo edificabile.

Subito dopo i quattro soci della TREF ( P.E., P.R., P.T. e N.F., tra loro parenti) vendettero le rispettive quote a Pa.Gi..

Dopo l’alienazione delle quote sociali venne a scadenza il termine per il versamento dell’IVA riscossa.

L’IVA incassata dalle vendite di immobili (527.000 Euro) non venne mai versata da alcuno.

2. Nel 2008 l’Agenzia delle entrate notificò a tre dei quattro soci della TREF, ovvero P.E., P.T. e N.F. (il quarto socio, P.R., era nel frattempo deceduto) un avviso di accertamento, col quale contestava loro il mancato versamento dell’IVA riscossa in occasione delle vendite immobiliari sopra descritte.

Nella motivazione dell’avviso di accertamento si contestò ai contribuenti:

– che la vendita delle quote sociali a Pa.Gi. era simulata, e preordinata all’evasione dell’IVA;

– che tutti i soci rispondevano in solido dell’evasione, perchè erano amministratori di fatto;

– che a nulla rilevava la circostanza che il termine per il versamento dell’IVA sulle vendite fosse scaduto dopo la cessione delle quote, perchè quel che unicamente contava era il momento in cui sorse l’obbligazione tributaria; e questa sorse al momento delle vendite immobiliari, avvenuta quando gli intimati erano ancora soci.

3. Tutti e tre gli intimati proposero impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona.

Dedussero che l’avviso di accertamento era affetto sia da vari vizi formali (l’incompetenza dell’Ufficio, la nullità della notifica); sia di essere stati in sostanza truffati da Pa.Gi..

Allegarono che dopo la vendita degli immobili, avevano debitamente accantonato la somma che la TREF avrebbe dovuto versare a titolo di IVA, e che al momento del trasferimento delle quote sociali a Pa.Gi. tale somma, formalmente nella disponibilità della società, era di fatto passata nella disponibilità del Pa..

4. Con sentenza 28.5.2010 n. 94/5/10 la Commissione Tributaria Provinciale accolse parzialmente l’impugnazione.

La Commissione Provinciale ritenne sussistere la responsabilità solidale (con quella della società) di P.E., socio accomandatario, perchè ancora in carica al momento in cui sorse l’obbligazione tributaria.

Escluse, invece, la responsabilità solidale dei soci accomandanti ( P.T., N.F.), ritenendo non provato che essi avessero amministrato la società, nè che avessero partecipato al disegno fraudolento.

5. La sentenza venne appellata da tutte le parti.

Con sentenza 21.2.2012 n. 20/21/12 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, accolse il gravame dell’erario, mentre rigettò quello dei contribuenti.

La Commissione Tributaria Regionale ritenne che:

(-) P.E. dovesse rispondere in solido con la società, perchè amministratore al momento in cui sorse l’obbligazione tributaria;

(-) P.T. e N.F., sebbene soci accomandanti, rispondevano in solido con la società dell’obbligazione tributaria di questa, perchè lo statuto attribuiva loro poteri gestori, rendendoli di fatto compartecipi dell’amministrazione; e con tali poteri doveva accompagnarsi la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;

(-) P.E. (socio accomandatario), oltre che debitore dell’obbligazione tributaria, era altresì tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per l’evasione d’imposta, perchè vi era prova di un disegno evasivo fraudolento.

La Commissione Tributaria Regionale ritenne che tale prova dovesse desumersi dai seguenti indizi:

(a) l’acquirente delle quote sociali, Pa.Gi., era nullatenente ed irreperibile;

(b) era inverosimile che l’acquirente delle quote sociali pagasse 2 milioni di Euro per comprare una società ormai “scatola vuota”;

(c) del pagamento del prezzo delle quote da parte di Pa.Gi. non v’era traccia nei conti correnti dei soci cedenti;

(d) la società TREF cessò la propria attività poco tempo dopo il trasferimento delle quote;

(e) dopo la cessione delle quote la società continuò ad avvalersi del precedente consulente.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.E., P.T. e N.F., con ricorso fondato su nove motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2290 c.c.; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6,17,18,19; D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, artt. 6 e 7.

Deducono, al riguardo, che l’obbligazione tributaria avente ad oggetto il pagamento dell’IVA sorge non al momento in cui viene compiuta l’operazione commerciale che vi è soggetta, ma al momento di scadenza del termine di versamento dell’imposta, da parte del cedente che ha riscosso dal cessionario il relativo importo.

Osservano che nel caso di specie il termine di versamento periodico dell’IVA scadde dopo il trasferimento delle quote sociali della TREF a Pa.Gi. e quindi l’obbligazione tributaria sorse quando P.E. (ex accomandatario della TREF) non era più nè socio, nè amministratore.

1.2. Il motivo (che ovviamente riguarda la sola posizione di P.E.) è infondato.

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, stabilisce infatti che le cessioni di beni si considerano eseguite nel momento della stipulazione del contratto: è quindi in tale momento che si verifica il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria, e sorge quest’ultima, secondo la generale previsione di cui all’art. 1173 c.c..

La circostanza che il termine per il versamento dell’imposta venga a scadere in epoca successiva a tale momento è irrilevante, essendo quel termine un elemento accidentale dell’obbligazione, e non un fatto costitutivo di essa.

Tale principio è stato già affermato da questa Corte (ex aliis, si veda Sez. 5, Sentenza n. 6487 del 19/03/2007, secondo cui “in tema di IVA, nell’ipotesi di cessione di immobili, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, commi 1 e 4, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi e, qualora il corrispettivo venga versato, in tutto o in parte, anteriormente al verificarsi di tale evento, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all’importo pagato”), e non v’è ragione per discostarsene.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione a P.E., sul presupposto che questi fosse partecipe e coautore d’un atto fraudolento, consistito nel simulare la vendita delle quote sociali della TREF a Pa.Gi..

Soggiungono che tale valutazione sarebbe motivata in modo insufficiente, in quanto la natura simulata della cessione sarebbe stata dalla Commissione Regionale desunta da indizi, i quali:

(a) in parte erano smentiti dagli atti;

(b) in parte erano generici;

(c) in parte riguardavano la condotta di altri soggetti, non dei contribuenti.

2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto sotto le vesti della denuncia d’un vizio motivazionale, in realtà sollecita da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Anche se al presente giudizio si applica il vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vale comunque il principio secondo cui “non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito” (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, la quale affermò il principio in esame, poi tenuto fermo per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2313 e 2320 c.c..

Deducono, al riguardo, che la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto i soci accomandanti ( N.F., P.T.) illimitatamente responsabili per i debiti sociali non per avere accertato in facto che essi avessero cooperato alla gestione della società, ma per il solo fatto che lo statuto sociale attribuiva loro un potere di controllo sull’operato del socio accomandatario, potere che tuttavia mai era stato esercitato.

3.2. Il motivo è infondato, per due concorrenti ragioni.

La prima ragione è che, come da questa Corte già stabilito (e non v’è ragione per discostarsi da tale principio), “con riguardo ad una società in accomandita semplice, ai fini dell’accertamento della responsabilità illimitata e solidale del socio accomandante per avere egli partecipato alla gestione della società, il comportamento di tale socio va valutato soprattutto in relazione ai fatti od accordi sociali intercorsi tra i soci. Pertanto, ove tali accordi prevedano expressis verbis l’ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione e nella gestione della società, la responsabilità illimitata e solidale del medesimo prescinde dalla qualificazione attribuitagli nell’atto costitutivo e nello statuto” (così Sez. 1, Sentenza n. 10431 del 12/09/1992).

Nella motivazione di tale sentenza si legge che l’attribuzione all’accomandante, per statuto, di poteri gestori lo rende “partecipe immediatamente e direttamente delle sorti e del governo dell’azienda sociale, cui corrisponde la solidale ed illimitata responsabilità patrimoniale di lui”.

La seconda superiore ragione è che, in ogni caso, una società il cui statuto prevedesse il potere d’un socio, pur formalmente definito “accomandante”, di ingerirsi quomodolibet nella gestione sociale, non potrebbe mai definirsi una società in accomandita, ma costituirebbe piuttosto una società in nome collettivo.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il motivo torna a censurare la decisione della Commissione Regionale nella parte in cui ha ritenuto tutti i soci accomandanti illimitatamente responsabili, ma questa volta sotto il profilo del vizio di motivazione. Allegano i ricorrenti che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe adottato una motivazione illogica, là dove ha reputato i soci accomandanti illimitatamente responsabili, senza avere indicato un solo atto di gestione da essi compiuto.

4.2. Il motivo è assorbito dal rigetto del terzo motivo di ricorso. Infatti, una volta stabilito che basta l’attribuzione di poteri gestori in astratto per rendere l’accomandante illimitatamente responsabile, non v’era necessità da parte della Commissione Regionale di accertare l’effettivo compimento di atti di gestione.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quarto motivo di ricorso, che investe la sola posizione di P.T., il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ravvisato in una omessa pronuncia.

Deduce, al riguardo, di avere proposto, come motivo di impugnazione dell’avviso di accertamento, la nullità della notifica di esso, perchè eseguita ad un indirizzo dal quale si era trasferito.

Allega che tale questione in primo grado era rimasta assorbita, per effetto dell’accoglimento dell’impugnazione; in appello era stata riproposta in via incidentale, ma su essa la commissione Regionale omise di pronunciarsi.

5.2. Il motivo è infondato.

L’omessa pronuncia su una eccezione preliminare non può dirsi esistente, quando l’accoglimento di quell’eccezione preliminare sarebbe risultato incompatibile con la decisione sul merito.

In tal caso, infatti, l’accoglimento della domanda comporta per necessità logica l’implicita reiezione dell’eccezione preliminare.

Questi principi sono da tempo pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale si deve ritenere “implicita la statuizione di rigetto ove l’eccezione (…) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (così Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 11/09/2015; nello stesso senso, tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).

Nel caso di specie, appare evidente che la Commissione Regionale, esaminando nel merito i motivi di opposizione del contribuente, abbia implicitamente rigettato l’eccezione preliminare di nullità della notifica dell’avviso di accertamento.

6. Il sesto motivo di ricorso.

6.1. Col sesto motivo di ricorso (che riguarda solo P.T.) il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 139,156 c.p.c.; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60.

Il motivo articola una censura così riassumibile:

(a) il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, stabilisce (nel testo applicabile ratione temporis) che gli avvisi di accertamento relativi all’IVA vanno notificati a pena di decadenza entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

(b) nel caso di specie, questo termine è scaduto il 31.12.2008;

(c) l’avviso di accertamento è stato sì notificato il 31.12.2008, ma ad un indirizzo dal quale P.T. si era trasferito sin dal 3.11.2008;

(d) impugnando l’avviso di accertamento dinanzi la Commissione Provinciale, P.T. aveva sanato la nullità della notificazione, ma con effetto ex nunc;

(e) l’impugnazione dell’avviso era avvenuta l’11.6.2009, e dunque quando l’amministrazione era decaduta dalla propria pretesa impositiva.

6.2. Il motivo è infondato.

Stabilisce, infatti, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, u.c., che “le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”. Si ha variazione del domicilio fiscale, ai sensi del comma secondo del suddetto art. 58, quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune.

Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a riferire di avere mutato residenza anagrafica il 3.11.2008, e che l’avviso di accertamento gli è stato notificato il 31.12.2008.

La notifica è dunque valida, perchè avvenuta nel termine di inopponibilità all’erario del mutamento del domicilio fiscale.

6.3. Non pertinente, per contro, è il richiamo del ricorrente al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis).

Tale norma, come noto, prevede che “le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica”: e il ricorrente l’invoca, per sostenere che la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita oltre il trentesimo giorno dalla variazione anagrafica, fosse inefficace.

Ma il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, disciplina le variazioni dell'”indirizzo”, non quelle del “domicilio fiscale”.

Come noto, i due concetti non coincidono: il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58); l'”indirizzo”, invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell’ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60).

Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, il quale prevede un’ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono invece disciplinati dal successivo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale prevede (in seguito all’intervento di Corte Cost., 19-12-2003, n. 360) un’ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni.

7. Il settimo motivo di ricorso.

7.1. Col settimo motivo di ricorso (che riguarda il solo P.T.) il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2.

Deduce, al riguardo, che anche ove si ritenesse che la Commissione Regionale abbia implicitamente rigettato il suo motivo di gravame incidentale, col quale aveva invocato la nullità della notifica dell’avviso, la sentenza sarebbe nulla D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 36, per omessa esposizione dei motivi di tale decisione.

7.2. Il motivo è infondato.

Con esso, ad onta della sua intitolazione, si denuncia un tipico error in procedendo, prospettato sotto due profili: il non aver rilevato una nullità della notificazione, e il non avere comunque esposto le ragioni per le quali il giudicante ritenne sussistere quella nullità.

Ma quanto a quest’ultimo aspetto (omessa indicazione delle ragioni della nullità) il motivo è infondato, perchè il vizio di omessa motivazione non è concepibile con riferimento agli errores in procedendo: e l’eventuale errore commesso dal giudice nello stabilire se una notifica sia valida o meno costituisce appunto un error in procedendo.

Tale principio, pacifico e risalente, è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Sez. U., Sentenza n. 2731 del 02/02/2017).

Quanto all’altro profilo, varrà quanto già detto supra, ai p.p. 6.2 e 6.3, ovvero che l’esclusione della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento non fu erronea.

8. L’ottavo motivo di ricorso.

8.1. Con l’ottavo motivo di ricorso (che riguarda solo N.F. e P.E.) i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c.; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60; L. n. 890 del 1982, artt. 1,12 e 14; D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 101,106,107; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

Deducono, al riguardo, che alle notifiche effettuate direttamente dagli uffici finanziari a mezzo del servizio postale si applicano le norme sulle notificazioni fatte dagli ufficiali giudiziari a mezzo del servizio postale.

Pertanto, così come gli ufficiali giudiziari hanno una loro “competenza territoriale”, anche gli uffici finanziari hanno la loro “competenza territoriale”.

Nel caso di specie, l’ufficio delle entrate di “Verona (OMISSIS)” ha violato le regole sulla competenza territoriale, perchè ha notificato l’avviso in un Comune (Torri del Benaco) rientrante nella competenza territoriale “dell’ufficio delle Entrate di Caprino”.

8.2. Il motivo è infondato.

In primo luogo, lo è in punto di fatto: a Caprino infatti non risulta esistere alcun “Ufficio delle entrate”, ma solo uno sportello decentrato della Direzione Provinciale di Verona.

In secondo luogo, l’atto è pervenuto al domicilio del reale destinatario ed ha quindi raggiunto il suo scopo.

In terzo luogo, col mezzo del servizio postale l’amministrazione può eseguire notificazioni dentro e fuori del territorio del Comune dove ha sede l’ufficio notificante: infatti, “in tema di sanzioni amministrative ((…), è valida la notifica dell’avviso di mora emesso dal servizio riscossione tributi notificata a mezzo posta al destinatario residente in comune diverso da quello in cui è ubicato detto ufficio, poichè la L. n. 890 del 1982, art. 1, conferisce all’ufficiale giudiziario la facoltà di avvalersi del servizio postale, per eseguire la notifica, indipendentemente dal luogo in cui si trovi il destinatario, con l’unico limite posto dall’esistenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o di una richiesta della parte, e a condizione che esegua la notifica personalmente” (ex multis, Cass. civ., sez. 1, 02-11-2001, n. 13596).

9. Il nono motivo di ricorso.

9.1. Col nono motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2290 c.c.; D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4; D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8.

Deducono, al riguardo, che la Commissione Regionale avrebbe errato nel ritenere tutti i ricorrenti obbligati in solido con la TREF per il pagamento della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, comma 4.

Sostengono che tale sanzione può essere irrogata a chi compie la dichiarazione infedele; e nel caso di specie al momento in cui la TREF avrebbe dovuto presentare la dichiarazione IVA, i ricorrenti non erano più soci.

9.2. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Commissione Tributaria Regionale, infatti, ha ritenuto simulata l’operazione di vendita delle quote sociali tra gli odierni ricorrenti e Pa.Gi.. Se la vendita era simulata, essa non poteva produrre effetti, con la conseguenza che i simulati alienanti, al momento della scadenza del termine per la dichiarazione, erano ancora di fatto soci, e dunque legittimamente venne irrogata loro la sanzione.

10. Le spese.

10.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

10.2. Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

PQM

 

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna N.F., P.E., P.T., in solido, alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 13.000,00, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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