Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23333 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 652/2016 proposto da:

A.G., difeso da sè stesso, elettivamente domiciliato

presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliata presso l’avv. (Ndr:

testo originale non comprensibile) che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 11025/2015 del Tribunale di Napoli, depositata

il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI Rossana.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’Avv. A.G. innanzi al Giudice di Pace di Napoli nei confronti di Z.A. con la quale chiese il compenso professionale, nella misura di Euro 1602,60, per le prestazioni svolte in una causa di risarcimento danni:

il Giudice di Pace accolse parzialmente la domanda e determinò il credito del professionista nella misura di Euro 990,00;

il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4.8.2015, rigettò l’appello proposto dalla Z. e la condannò alle spese di lite nella misura di Euro 440,00;

ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. A. sulla base di un unico motivo;

ha resistito con controricorso Z.A.M.;

in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con il D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il Tribunale liquidato i compensi del difensore al di sotto dei valori minimi, calcolati sulla base della domanda, discostandosi dalla parcella dal medesimo depositata senza fornire alcuna motivazione;

il motivo è infondato;

il ricorrente ha calcolato il compenso per l’attività svolta nel giudizio d’appello innanzi al Tribunale sulla base del valore della domanda, pari ad Euro 1602,60 mentre, in primo grado, il compenso era stato determinato in Euro 990,00;

conseguentemente il compenso è stato correttamente calcolato con riferimento ai valori minimi relativi al primo scaglione, fino ad Euro 1100,00 e non, come richiesto dal ricorrente con riferimento al secondo scaglione del D.M. n. 55 del 2014 (da Euro 1100,00 ad Euro 5.200,00);

tenendo conto dei valori minimi del primo scaglione (Euro 125,00 per la fase di studio, Euro 125,00 per la fase introduttiva ed Euro 190,00 per la fase decisionale), le spese legali sono state correttamente liquidate dal Tribunale in Euro 440,00, pari ad i minimi tariffari, con esclusione della fase istruttoria, che risulta non essere stata svolta nel giudizio di impugnazione; vi è stato, pertanto, una corretta applicazione dell’art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con D.M. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata;

questa Corte ha precisato che detto principio si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell’ipotesi di rigetto, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (ex multis Cassazione civile sez. VI, 12/06/2019, n. 15857);

– non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dei minimi tariffari da parte del giudice di merito, che, pur in presenza di una nota specifica, ha, nell’esercizio del suo potere discrezione, liquidato i compensi nella misura minima (Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n. 5798Cass. Civ., sez. I, 9.10.2015, n. 20289);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

rigetta il ricorso.

P.Q.M.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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