Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23333 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. III, 19/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21391-2017 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE LEOPARDI;

– ricorrente –

contro

I.P., C. M G., D.M.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 33, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO MERLUZZI, rappresentati difesi dall’avvocato

MARTINO RUGGIERI;

– controricorrenti –

e contro

G.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 153/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato l’11 settembre 2017 il fallimento (OMISSIS) S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza numero 153-2017 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pubblicata il 2 maggio 2017, a definizione del giudizio promosso dalla società, all’epoca non ancora dichiarata fallita, per la riforma della sentenza del Tribunale di Taranto inerente a un’ azione revocatoria ordinaria. Il ricorso è affidato a tre motivi, tutti inerenti alle diverse questioni processuali affrontate e decise dalla Corte di merito; gli intimati hanno notificato controricorso per resistere.

2. La questione sottoposta all’attenzione del giudice di legittimità, di natura processuale, attiene alla corretta applicazione degli artt. 182,183, 164,125 e 83 c.p.c., e al suo coordinamento con l’art. 125 norme di attuazione c.p.c. e con la L. Fall., art. 66 che ammette il subentro del curatore del fallimento all’azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore fallito. La Corte territoriale ha rilevato che il difensore del fallimento che si è costituito nel giudizio di appello, dopo il fallimento della società in corso di lite, non ha prodotto la procura alle liti rilasciata dal curatore, nè ne ha fatto menzione nell’epigrafe della comparsa di costituzione; ha poi rilevato che la domanda revocatoria della curatela non è stata proposta nei confronti dell’acquirente al quale non è stato notificato l’atto di intervento, ai sensi dell’art. 125 norme di attuazione c.p.c., u.c.; ha ritenuto che, tuttavia, nell’azione de qua non sia venuta meno la legittimazione degli originali appellanti in quanto la domanda era stata proposta anche nei confronti dell’acquirente del bene oggetto di revocatoria verso il quale il fallimento non ha alcuna pretesa, onde è inapplicabile articolo la L. Fall., art. 66.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il fallimento ricorrente, nelle premesse del ricorso, ha indicato che copia della sentenza impugnata, pubblicata il 2 maggio 2017, è stata notificata dalla contropartite al Curatore in data 13 giugno 2017. In atti, pur essendo presente l’attestazione di conformità della copia della sentenza estratta dal fascicolo telematico, non è rinvenibile tuttavia la copia della sentenza notificata per via ordinaria o digitale, con eventuale relativa attestazione della ricezione della notifica, requisito che si rende necessario per vagliare la tempestività del ricorso, notificato l’11 settembre 2017. Posto che, in mancanza del suddetto requisito formale che permette di verificare la tempestività del ricorso per la decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 326 c.p.c., può farsi riferimento solo alla data di pubblicazione della sentenza depositata in atti per verificare la tempestività o meno del ricorso (2 maggio 2017), da tutte le suesposte circostanze deve desumersi che il ricorso è tardivo.

1.1. Pertanto, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese, poste a carico della parte ricorrente, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il fallimento (OMISSIS) s.r.l. ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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