Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23333 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4925/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 874/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, emessa il 12/06/2014 e depositata il

03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di T.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 874/31/2014, depositata in data 3/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico esercente la professione presso l’Azienda Ospedaliera, come dipendente e libero professionista in regime intra moenia) di rimborso delle ritenute IRAP effettuate dalla Asl, dal 2006 al 2008, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, parzialmente, essendo stata ritenuta tardiva, D.P.R. n. 609 del 1973, ex art. 38, l’istanza di rimborso per l’annualità 2005.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il reddito del medico derivante dall’attività professionale svolta in regime intra moenia all’interno di una struttura ospedaliera non è assoggettabile ad IRAP, trattandosi di attività priva dell’autonoma organizzazione costituente il presupposto giuridico dell’IRAP.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e art. 88, comma 2 T.U.I.R., non avendo i giudici della C.T.R., a fronte di specifica eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate sin dal primo grado, dichiarato inammissibile la richiesta di rimborso presentata, all’Amministrazione finanziaria, dal medico, estraneo al rapporto tributario in questione, essendo l’IRAP dovuta esclusivamente dall’Azienda Sanitaria/presidio Ospedaliero (e non dai medici), in base al disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. E) bis, “in nome e per conto proprio”. Secondo la ricorrente, il T. non avrebbe neppure dimostrato che i propri compensi fossero stati decurtati della percentuale IRAP, poi versata dall’Azienda Ospedaliera.

2. La censura e fondata.

Questa Corte (Cass. Sez. Lav.199/2016) ha di recente ribadito che “l’attività libero professionale svolta “intra moenia” dal medico ospedaliero (cd. ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicchè è illegittima la trattenuta IRAP operata dall’ASL sui relativi onorari – comunque immodificabili unilateralmente perchè concordati – restando l’onere dell’imposta a carico esclusivo dell’azienda, che quale sostituito di imposta, può trasferirlo sui pazienti adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere”.

La Corte ha precisato che deve escludersi la stessa “possibilità giuridica di trasferire la qualità di sostituto di imposta dalla ASL, ai media, essendo questi… estranei al rapporto tributario di che trattasi, essendo meri subordinati del sostituto di imposta IRAP” (cfr. Cass. Sez. L. n. 20917 del 2013: Sez. L. n. 8533 del 2012).

Ora, i giudici di primo grado (vedasi sentenza CTR, pag. 1) hanno affermato che il medico intramoenia, negli anni in contestazione, ha “subito una ritenuta sui suoi redditi di imposte non dovute”. La statuizione era impugnata espressamente dall’Agenzia delle Entrate. I giudici della C.T.R. non hanno preso posizione al riguardo, rigettando il gravame dell’Ufficio.

Tuttavia, nella specie, il medico, in relazione all’attività libero professionale svolta in regime intra moenia, rientrante comunque “nello schema generale della subordinazione” (Cass. 199 e 490/2916), risulta estraneo al rapporto tributario, in ordine all’IRAP, rapporto riguardante – come chiarito da questa Corre nelle pronunce sopra richiamate – esclusivamente l’Azienda Sanitaria e Amministrazione finanziaria, cosicchè tra medico ed ASL non è neppure configurabile un rapporto sostituito/sostituto d’imposta, ai fini di legittimare il primo ad attivarsi per l’esercizio del diritto al rimborso direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 16105/2015: “In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (ed. “sostituito”)”; Cass. 8504/2009).

La C.T.R. non ha valutato tali profili, avendo motivato esclusivamente sulla insussistenza, nella specie, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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